La formulazione del giudizio di idoneità ad una determinata mansione costituisce uno dei compiti più complessi e più qualificanti che il medico del lavoro è chiamato a svolgere nell'ambito della propria attività. La valutazione dell'idoneità lavorativa richiede infatti approfondite conoscenze della mansione e dei rischi occupazionali ad essa connessi ed un adeguato studio dello stato di salute del soggetto destinato a quella mansione; richiede cioè, una buona preparazione professionale nel campo clinico e specifiche competenze in discipline strettamente specialistiche quali l'igiene del lavoro, la tecnologia industriale, l'ergonomia, la tossicologia, l' epidemiologia e la psicologia del lavoro.
Il giudizio di idoneità ha inoltre ripercussioni non indifferenti anche sul piano etico e socio-economico per le gravi conseguenze che possono derivarne al lavoratore: un giudizio di non idoneità per un giovane al primo impiego significa la mancata assunzione, mentre per un operaio già al lavoro può comportare spesso una mansione meno qualificata e quindi meno retribuita e meno gratificante, o addirittura il licenziamento. L'idoneità al lavoro è un requisito previsto da molti anni in numerose leggi relative all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il DPR 303 del 19 marzo 1956 "Norme generali per l'igiene del lavoro" prevede l'effettuazione di visite per l'idoneità al lavoro da parte di un medico competente, per i lavoratori esposti a diversi fattori di rischio elencati in una apposita tabella, sia prima dell'assunzione, che successivamente nei periodi indicati nella tabella stessa. Il "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali" - DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 - prevede l'effettuazione di visite mediche allo scopo di accertare l'idoneità fisica alle lavorazioni con rischio di silicosi e asbestosi. Nella succitata normativa l'idoneità al lavoro veniva valutata in modo abbastanza generico, mentre in quella più recente - DPR 277 del 15 agosto 1991 e Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994 e successive integrazioni (Decreto Lgs. 242 del 19 marzo 1996) - essa viene correlata in maniera più precisa con il lavoro e la mansione effettivamente svolti.
Nel DPR 277/91 si richiama infatti all'idoneità specifica al lavoro (art. 7, comma 2), mentre il D.Lgs 626/ 94 ha definitivamente stabilito che il requisito richiesto per tutti i casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria è quello della Idoneità alla Mansione Specifica (IMS) (art. 16, comma 2). Il requisito di idoneità specifica alla mansione è quindi un punto critico nella complessa problematica inerente il rapporto salute-lavoro: gli aspetti essenziali sono due:
Si intende "la qualità connessa alla validità biologica dell'individuo che gli consente di svolgere, effettivamente ed in concreto, una specifica attività lavorativa senza che questa costituisca fattore di usura, controindicazione o pericolo in relazione agli stati morbosi o infermità del soggetto" o, in altri termini "la condizione biologica-sanitaria necessaria ad affrontare un compito lavorativo determinato, senza che ne derivi danno alla salute". Il giudizio di idoneità è sempre preventivo e ha le caratteristiche di essere individuale, probabilistico, temporale.
È preventivo in quanto deve garantire l'integrità psicofisica del lavoratore in quella determinata mansione; individuale in quanto vale solo per quell'individuo; probabilistico perché quasi sempre deriva dalla sintesi di una valutazione congiunta dello stato di salute del soggetto in rapporto alla sua condizione lavorativa e, come tale, si articola attraverso varie gradazioni (vedi successivamente); temporale in quanto valido per un tempo limitato, quello che in genere intercorre fra due controlli periodici con l'eccezione della inidoneità assoluta permanente per una "malattia" che rimane valida per sempre.
Da un punto di vista pratico il giudizio di Idoneità alla Mansione Specifica è quindi un giudizio prognostico che: - deve tener presente la situazione clinica evidente e attuale e la possibile futura spontanea evoluzione;
Vediamo di seguito i casi principali:
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica può comunque essere formulato dal Medico Competente esclusivamente a seguito di accertamenti sanitari previsti per esposizioni a rischio contemplati dalla normativa vigente.
L'idoneità alla mansione specifica è formulata dal Medico Competente. Anche le Commissioni Mediche degli Enti Pubblici, chiamati in causa sulla base dell'art 5 dello Statuto dei Lavoratori (L.300/70), possono esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica, anche a seguito di richiesta da parte dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori. Il giudizio formulato in relazione alla idoneità alla mansione specifica può essere di:
In caso di idoneità con limitazioni e/o prescrizioni e di inidoneità, il Medico Competente è tenuto ad informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore (Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994: art 17, comma 3) e avverso tali giudizi è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (USL) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994: art 17, comma 4).
Il ricorso è ammesso sia da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro. Il ricorso non comporta alcun onere per il ricorrente. Stante l'obbligo di una corretta informazione dei lavoratori, ripetutamente richiamata in diversi articoli del D.Lgs. 626/94, è facilmente desumibile per il Medico Competente anche l'obbligo di informare il lavoratore ed il datore di lavoro della possibilità di ricorso all'organo di vigilanza. Conformemente a pareri espressi dall'Autorità Giudiziaria, viene considerato ammissibile anche il ricorso nei confronti del giudizio di Idoneità.
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