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Legge Finanziaria 2007 estensione del "danno biologico" ad altri istituti giuridici: una semplificazione per una migliore tutela del lavoratore - Marzo 2007

L'Artcolo del mese di Marzo 2007 è stato redatto da Adriano Ossicini e Antonella Miccio, Medici del Lavoro della Sovrintendenza Medica Generale Inail e tratta di una importante modifica contenuta nella finanziaria 2007 in relazione al danno biologico.

La finanziaria, che è diventata sempre più una legge “onnivora” in quanto comprende “di tutto e di più” ha previsto infatti anche un ridefinizione, al comma 782, di alcune prestazione da erogare da parte dell’Inail, tutte ricondotte nell’ambito del danno biologico, superando, ancora una volta il concetto di “attitudine al lavoro”. Gli autori, che ringraziamo per il contributo, spiegano che tale migliorie l’INAIL se ne è fatta carico diretta per l’attivazione in via legislativa.


Il D.L.vo n. 38 del 23 febbraio 2000 ha di fatto ridisegnato, con l’articolo 13, l’oggetto della tutela dell’assicurazione obbligatoria INAIL. Infatti il comma 2 del citato articolo, ha sancito il passaggio da un indennizzo basato sulla riduzione all’”attitudine al lavoro” ad un indennizzo basato sulla menomazione dell’integrità psico-fisica intesa come "danno biologico".

Si è trattato di una svolta “concettuale” che ha determinato un capovolgimento della filosofia sino ad allora attuata nel sistema assicurativo INAIL.(1)

I danni conseguenti ad infortuni e malattie professionali “verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.." non rientravano più nel sistema dell’indennizzo di cui all’art. 66, punto 2 del DPR 1124/1965 ma soggiacevano alle disposizioni del decreto stesso.
L’entrata in vigore del D.Lgs 38 ha così diviso, in maniera gordiana, il sistema in un prima ed un dopo non intercambiabili ed ha creato non poche preoccupazioni tra le parti sociali che hanno paventato il pericolo di un vuoto di tutela.
La recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 426/2006 del 6.12.06 ha sancito l’inesistenza di tale vuoto dichiarando: “.. non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 in quanto la separata considerazione degli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell’art. 13, rispetto a quelli pregressi, costituisce una logica conseguenza di una razionale scelta discrezionale del legislatore, nel pieno rispetto degli artt. 76, 3 e 38 Cost., fondata sull’obiettiva differenza dei parametri valutativi e delle conseguenze indennizzabili ed articolata in modo tale da non lasciare, nell’ambito di ciascuno dei diversi regimi, alcun vuoto di tutela.”
Ciò premesso permanevano, dal punto di vista applicativo, particolari situazioni
da ricondurre alla riduzione dell’attitudine al lavoro anche per eventi successivi al 25 luglio 2000.
Il riferimento all’attitudine al lavoro, infatti, rimaneva valido non solo integralmente per tutti gli eventi anteriori all’entrata in vigore del decreto stesso, nella logica del doppio binario, come ritenuto corretto dalla Corte Costituzionale, ma restava in vigore per tutte le situazioni, che sebbene verificatesi successivamente all’entrata in vigore del decreto, continuavano a rientrare nel vecchio regime di tutela, come affermato al comma 11 che recita: “Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
Tali fattispecie richiedevano pertanto una doppia valutazione ai fini dei benefici da erogare al soggetto infortunato/tecnopatico.
Diversi erano gli istituti giuridici non modificati dal decreto 38/2000 – quali ad es. assegno di incollocabilità, riconoscimento di “Grande invalido del lavoro”, rendita di passaggio per silicosi/asbestosi, assegno per l’assistenza personale continuativa (A.P.C.), attestazione di disabile del lavoro ai fini del collocamento mirato, ecc. – in cui restava in vigore la nozione di attitudine al lavoro.
Il comma 782 della legge finanziaria 2007, estendendo la nozione di menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) ad alcuni dei sopracitati istituti giuridici ne ha regolamentato in maniera nuova ben sei.
Ci riferiamo alle tematiche riguardanti :
1.Grande invalido del lavoro
2.Rendita di passaggio per assicurati affetti da silicosi ed asbestosi
3.Riscatto in capitale della rendita del settore agricolo
4.Speciale assegno continuativo ai superstiti.
5.Assegno di incollocabilità
6.Assegno per Assistenza personale e continuativa (A.P.C.)

Il comma 782 più volte citato ha così modificato i detti istituti:
1- Riconoscimento di “Grande invalido del lavoro” (e dei relativi benefici onorifici ed economici) di cui all’articolo 178, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevedeva un’inabilità permanente che riducesse l’attitudine al lavoro di almeno quattro quinti, e cioè una riduzione dell’attitudine al lavoro pari o superiore all’80% è stato modificato con un grado di menomazione dell’integrità psicofisica pari o superiore al 60%.
2- Rendita di passaggio per assicurati affetti da silicosi o asbestosi
di cui all’articolo 150, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevedeva una inabilità permanente di qualunque grado purchè non superiore all’80% è stato modificato con un grado di menomazione dell’integrità psicofisica non superiore al 60%.
3- Riscatto in capitale della rendita nel settore agricolo di cui all’’articolo 220 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevedeva una inabilità permanente di grado non inferiore al 50% è stato modificato con un grado di menomazione dell’integrità psicofisica non inferiore al 35%.
4- Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 5 maggio 1976, n. 248, come modificato dall’articolo 11, comma 3, della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevedeva che il lavoratore deceduto per cause non lavorative fosse titolare in vita di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65% è stato modificato con grado di menomazione dell’integrità psicofisica non inferiore al 48%.
5- Assegno di incollocabilità di cui all’articolo 10, comma 3, punto 1) della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevedeva una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% - stesso requisito previsto dal Regolamento approvato con D.M. 27 gennaio 1987, n. 137, articolo 1, punto 1) - è stato modificato con un grado di menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20%.
6- Assegno per assistenza personale continuativa di cui agli articoli 76, comma 1, e 218, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati da art.6 L.251/1982 che prevedeva per l’erogazione la presenza contemporanea di una invalidità permanente assoluta, e cioè la perdita del 100% dell’attitudine al lavoro ed il soddisfacimento di un requisito di cui alla tabella all.to n.3 del T.U. n.1164/65 - elenco tassativo di menomazioni la cui sussistenza è rilevante ed ineludibile per l’attivazione dell’istituto giuridico in parola – è modificato nella sola sussistenza di una o più delle condizioni menomative di cui all’allegato n. 3 al T.U. senza necessità alcuna ad un riferimento percentuale della menomazione dell’integrità psicofisica.
E’ da rilevare in primis che mentre nelle prime cinque situazioni,il legislatore ha ritenuto doverosamente e correttamente di riparametrare la soglia di rimando passando dall’attitudine al lavoro al danno biologico, nell’ultimo caso – A.P.C. (2,3)- ha fatto esclusivo riferimento alle menomazioni tabellate prescindendo dalla ricaduta delle stesse come percentuale della menomazione dell’integrità psicofisica. Con ciò il legislatore è venuto incontro alla dottrina medico legale che da tempo segnalava - ancorché il riferimento era all’attitudine al lavoro - l’illogicità del contemporaneo soddisfacimento del doppio requisito del 100% di invalidità permanente e della presenza della menomazione tabellata di cui all’allegato n.3, per la concessione della prestazione.
Le novità introdotte dalla legge finanziaria, non hanno sorpreso l’Inail che da tempo se ne era fatto carico. La delibera del C.d.A. Inail del 28.2.06 n.87, dopo un excursus logico su tutti gli istituti giuridici non modificati dal D.Lgs 38/2000, si chiudeva con la seguente affermazione “..condividendo le proposte di miglioramento dei livelli delle prestazioni economiche, di cui alle allegate schede tecniche, il Consiglio di Amministrazione rappresenta l’opportunità ed auspica che esse trovino accoglimento in sede legislativa”. In dette schede tecniche (modifiche ed integrazioni migliorative dell’art.13) vi erano appunto i cambiamenti sopra enunciati.
L’argomento per chi volesse approfondirlo, è rintracciabile facilmente sul sito ufficiale dell’Inail all’indirizzo internet: http://normativo.inail.it/INAIL_internet/default.htm.
Dalla lettura della succitata delibera emerge che il nostro Istituto nella sua proposta, era andato anche oltre, prevedendo da un lato l’estensione del danno biologico a tutti gli altri istituti (4) e dall’altro , ai fini di una migliore tutela, una diversa quantificazione del danno biologico per la prestazione economica da erogare, con l’abbassamento dall’attuale 6% al 4%, del grado di menomazione da indennizzare in capitale e dal 16% all’ 11% del grado di menomazione da indennizzare in rendita come, in parte richiesto, anche dalle parti sociali.
Nella primavera scorsa il legislatore aveva ritenuto di non poter aderire a tale proposta, non perché non condividesse nel merito le questioni opportunamente sollevate, ma solo per il timore di non cadere in un eccesso di delega di cui all’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che aveva dato origine al decreto 38/2000 e che non prevedeva queste ulteriori modifiche.
I timori sono stati brillantemente superati normando ex-novo tali situazioni e non si può escludere che anche per gli altri istituti giuridici non ancora in regime di danno biologico si possa trovare una soluzione per via legislativa, nell’interesse del lavoratore.
La finalità dell’ Istituto non è pertanto solo quella di “indennizzare” i lavoratori infortunati o tecnopatici; l’Inail non è un mero e semplice ente assicuratore ma un Ente che come previsto dall’art. 38, 2° comma, della Costituzione cerca di essere sempre più vicino al cittadino lavoratore tramite l’’attuazione di una tutela globale, sancita dall’articolo 13, 2° comma del D.Lgs 38/2000 “nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale..” anche di tipo prevenzionale alla luce dei compiti istituzionali di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 626/1994 come modificato dal decreto n. 242/96.
Il concetto è stato ben delineato dalla sentenza della Corte CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - Sezione Quinta 22 gennaio 2002 nel procedimento C-218.00 che ha precisato che “”..la copertura dei rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali rientra nella previdenza sociale che gli stati membri garantiscono a tutta la popolazione o a una parte di essa..” ribadendo, in verità, quanto già espresso dalla Corte Costituzionale sin dai primi anni ottanta (sentenza n. 312/186) e ribadito nel 1995 con sentenza n. 17 (5).

Adriano Ossicini e Antonella Miccio, Medici del Lavoro della Sovrintendenza Medica Generale Inail


Note
(1) Confronto tra T.U. n. 1124/1965 e D.Lgs. n. 38/2000: dall’attitudine al lavoro al danno biologico – A.Ossicini - Rivista degli Infortuni I-II, 115, 2001.
(2) Assegno per l’Assistenza Personale continuativa – A.Ossicini, C.Calcagni Difesa Sociale 4/1992
(3) L'assistenza continuativa personale nei diversi ambiti. aspetti medico-legali di interesse per una proposta di tutela unitaria – L.Bonaccorso, P.Rossi . Difesa Sociale n. 6/1995
(4) Come da delibera del C.d.A. Inail citata 87/2006 ci riferiamo alle proposte ivi inserite con l’attestazione di disabile del lavoro ai fini del collocamento mirato che prevede attualmente un grado di invalidità superiore al 33%, ed era stato proposto un grado di menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20%, l’attestazione di persona diventata disabile del lavoro durante l’attività lavorativa che prevedeva, per la conservazione del posto di lavoro, una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%, proposto un grado di menomazione dell’integrità psicofisica inferiore al 40%, le Agevolazioni per le assunzioni di disabili che prevede una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%, proposto un grado di menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 59% ovvero grado di menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 50% ed il 59% ed infine l’esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (per assistenza farmaceutica, accertamenti diagnostici in regime di ricovero diurno, assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza termale, assistenza riabilitativa extraospedaliera) che prevede l’esenzione totale per invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, e l’esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia invalidante per riduzione inferiore ai due terzi, proposto un grado di menomazione dell’integrità psicofisica pari o superiore al 50% per l’esenzione totale e inferiore al 50% per l’esenzione limitata alle prestazioni per la patologia invalidante.
(5) Attualità e divenire del rischio professionale - A.Ossicini - Atti Congresso SISMLA 1995
  • Dr. Adriano Ossicini, Medico del Lavoro - Sovrintendenza Medica Generale Inail
  • Dr.ssa Antonella Miccio, Medico del Lavoro - Sovrintendenza Medica Generale Inail

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