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Il Medico Competente e il nuovo Testo Unico - Agosto 2007

Il Medico Competente e il nuovo Testo Unico

Il Parlamento ha recentemente approvato un disegno di legge approntato dal governo per la emanazione di un nuovo "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale disegno di legge, discusso e variamente emendato in Senato (soprattutto nell'ambito della Commissione lavoro), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 Agosto 2007 come Legge n. 123, intitolata: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia". Il dispositivo entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, cioè a partire dal 25 agosto 2007. Il provvedimento consente l'immediata entrata in vigore di alcune norme, contenute negli articoli 2 e seguenti della Legge in questione e, contestualmente, dà avvio all'iter per la predisposizione del nuovo Testo Unico di cui accennato in precedenza, per completare il quale il governo disporrà di un lasso di tempo di nove mesi.

Nel testo della Legge 123/07, per quanto riguarda la vera e propria delega al governo e in relazione alle attività legate alla sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro, all'Articolo 1 comma 2 viene espressamente richiamata la volontà di effettuare quanto segue:
"g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
(.........)
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzate, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia."
Al fine di mettere a punto quanto più volte discusso, a vari livelli, in merito a compiti e ruolo del medico compente, è opportuno ripercorrere, sia pure in modo sintetico, i punti fondamentali emersi dal lavoro quotidiano e dall'attività professionale dei medici del lavoro competenti, tenendo in debito conto anche quanto fatto rilevare dagli altri attori del sistema della prevenzione, dagli interventi della magistratura, dalle attività scientifiche legate alla docenza universitaria.
Innanzitutto, nelle norme introduttive del nuovo dispositivo di legge, sarà senz'altro opportuno che la sorveglianza sanitaria venga inserita e considerata nel novero delle misure generali di tutela per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, come peraltro già previsto dal D.L.vo 626/94. Inoltre, il campo generale di applicazione del nuovo TU, oltre alle misure per la tutela e la promozione della salute e sicurezza dei lavoratori, dovrà necessariamente prendere in considerazione anche l'attività del medico competente nei confronti della salute e sicurezza di terzi, aspetto critico che più volte è stato origine di difficoltà idoneative nell'ambito di aziende di svariata natura, soprattutto nel settore sanitario e dei trasporti. Ciò è di rilevante importanza anche in relazione a quanto recentemente previsto dallo schema di atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza e al precedente provvedimento dello stesso organismo relativo alla identificazione delle attività lavorative che comportano rischio elevato, oltre che di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, ai sensi della legge quadro in materia di alcol e problemi alcol-correlati.
L'attuale normativa prevede che il medico competente venga nominato quando, dal processo di valutazione del rischio, emergono rischi per la salute nei confronti dei lavoratori specificamente indicati da apposite norme di legge. La necessità della nomina del medico competente, peraltro, dovrebbe scaturire anche in seguito alla evidenziazione di rischi per la salute emersi dal processo di valutazione dei rischi, adeguatamente indicati nel documento di valutazione del rischio, per i quali non si possa escludere la presenza di un rischio residuo. E' necessario considerare con attenzione il momento della nomina del medico competente in relazione alla valutazione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro; probabilmente sarebbe necessario prevedere la nomina del medico competente in un momento anteriore all'inizio del processo di valutazione dei rischi, in modo da garantire la sua partecipazione per stabilire la reale necessità di instaurare la sorveglianza sanitaria.
Onde evitare equivoci ed omissioni, il nominativo del medico competente dovrebbe essere comunicato all'organo sanitario di vigilanza territorialmente competente (AUSL), analogamente a quanto attualmente previsto dall'art. 8 del DL 626/94 per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Per quanto riguarda i titoli di cui deve essere in possesso, è ormai emerso con chiarezza e unanime consenso che il medico competente deve essere un medico "specializzato", in rapporto a un curriculum formativo adeguato che abbia previsto (tra l'altro):
una conoscenza approfondita dei cicli produttivi, dei rischi lavorativi e delle patologie causata dal lavoro o ad esso correlate;
una esperienza clinica appropriata;
una conoscenza completa e aggiornata della complessa normativa in materia di prevenzione.
Giova qui riportare le conclusioni della commissione parlamentare istituita nella precedente legislatura con deliberazione del Senato del 23/03/2005 nella relazione finale dell'8/03/2006: "Riguardo alla figura del medico competente, una controversa novella al decreto legislativo n. 626 (operata in sede di conversione del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402) ha esteso l'ambito dei soggetti legittimati. Essa ha infatti ammesso, come titolo, anche le specializzazioni in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni (mentre in precedenza si faceva riferimento solo alle specializzazioni attinenti alla medicina del lavoro o industriale, oltre ai soggetti autorizzati ai sensi della norma transitoria del 1991). Sussiste l'esigenza di una rimeditazione di tale ampliamento, ferma restando, in caso di adozione di interventi normativi restrittivi, la definizione di disposizioni transitorie in favore dei soggetti ora ammessi, che consentano loro la prosecuzione dell'attività, se svolta già da un certo lasso di tempo, subordinandola, in ipotesi, allo svolgimento di una formazione integrativa. Naturalmente, la revisione dei titoli di legittimazione dovrebbe essere accompagnata, a regime, anche da un elevamento, nella programmazione delle università, del numero di posti relativo alle specializzazioni ancora ammesse".
Alla luce di quanto detto, appare evidente come il profilo curriculare più appropriato per espletare le funzioni di medico competente sia quello proprio - ed esclusivo - della specializzazione in Medicina del Lavoro. Quindi, in un nuovo dispositivo di legge sicuramente potrà essere definito a pieno titolo medico competente il professionista in possesso del titolo di specializzazione in Medicina del Lavoro o discipline affini ("medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica", "tossicologia industriale", "igiene industriale", "fisiologia e igiene del lavoro", "clinica del lavoro").
Nella definizione di medico competente sarà comunque necessario mantenere quanto già previsto, in sanatoria di situazioni all'epoca preesistenti, dall'art. 55 del D.L.vo 15 agosto 1991 n. 277, per i medici che hanno già ricevuto l'autorizzazione allo svolgimento di tale funzione da parte delle competenti autorità regionali. Inoltre, data l'attuale condizione che, a partire dal Novembre 2001, ha ammesso allo svolgimento delle attività di medico competente anche altre specializzazioni, si potrà eventualmente prevedere, nelle norme transitorie e finali di un nuovo dispositivo di legge, la possibilità di continuare a svolgere la funzione di medico competente, da parte dei medici specialisti in Igiene e Medicina Legale, in seguito a un giudizio di idoneità successivo alla frequenza obbligatoria di corsi master universitari, almeno biennali, in tema di "Medicina occupazionale" o di analoghi iter formativi.
Sarà opportuno, inoltre, determinare con chiarezza in quale modo il professionista chiamato a svolgere la funzione di medico competente potrà svolgere la propria prestazione professionale, premettendo che le norme deontologiche proprie della professione medica e la stessa dignità professionale dei medici competenti impediscono la messa in atto di forme improprie di "concorrenza sleale" o di partecipazione a "gare al ribasso" indette da enti pubblici (queste ultime, finalmente, espressamente abolite dall'articolo 8 della stessa Legge 123/07). Nella previsione di una nuova normativa nel settore della prevenzione, il medico competente, quindi, dovrebbe poter essere:
libero-professionista, direttamente convenzionato con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti e ruoli propri della sorveglianza sanitaria;
dipendente del datore di lavoro; è opportuno qui precisare che tale condizione non può configurare alcuna dipendenza - gerarchica né funzionale - per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge e soggetti a sanzione penale, neanche nel caso in cui trattasi di Enti o strutture a carattere sanitario [dal codice etico ICOH: "Uno dei requisiti base per svolgere una valida pratica di Medicina del Lavoro è la piena indipendenza professionale, il che significa che gli operatori devono essere completamente autonomi nell'esercizio delle loro funzioni, in modo da poter effettuare valutazioni e dare suggerimenti per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni secondo scienza e coscienza];
dipendente di struttura sanitaria, pubblica o privata, a sua volta convenzionata con il datore di lavoro per lo svolgimento dei compiti di consulenza e sorveglianza sanitaria. Anche in questo caso è necessario sottolineare la dimensione della dipendenza del medico competente da parte della società convenzionata per lo svolgimento delle attività previste dalla normativa, onde eliminare talune distorsioni che si sono verificate nel nostro paese negli ultimi anni da parte di società "di servizi per le imprese" che non assicuravano le necessarie garanzie per i professionisti, i lavoratori e gli stessi datori di lavoro.
Fatto salvo quanto in precedenza esposto relativamente alle differenti possibilità di svolgimento dell'attività professionale da parte del medico competente, per alcuni specifici comparti produttivi caratterizzati dalla estrema distribuzione sul territorio nazionale (come, ad esempio, per il settore edile), potrebbe anche essere presa in considerazione l'ipotesi della costituzione di strutture miste "extra-aziendali", costituite da rappresentanti delle aziende, dei sindacati maggiormente rappresentativi e da rappresentanti degli stessi medici competenti, che divengano titolari del rapporto professionale con il medico competente a garanzia di una efficace tutela della salute in questi settori e a salvaguardia delle componenti più direttamente economiche e contrattuali.
In tutti i casi che saranno indicati dalla normativa prevista dal nuovo Testo Unico, comunque, il medico competente dovrà disporre dei mezzi e delle condizioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, tanto più qualora sia dipendente del datore di lavoro o dipendente di enti pubblici sanitari o - ancora - di centri servizi privati o delle strutture miste extra-aziendali suddette.
Essendo l'aggiornamento professionale di fondamentale importanza in questo settore, il medico competente dovrà avere l'obbligo di partecipare a specifici programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM), promossi dal Ministero della Salute in collaborazione con altri providers appositamente autorizzati (Enti pubblici e società scientifiche riconosciute del settore).
Ancora una volta va ribadito che i dipendenti di strutture pubbliche che esplicano direttamente attività di vigilanza non potranno svolgere l'attività di medico competente nell'ambito dello stesso territorio, quantomeno a livello provinciale o - meglio ancora - regionale. Per il possibile insorgere di un conflitto di interessi, sarà opportuno indicare esplicitamente che anche il medico di medicina generale non può svolgere l'attività di medico competente nei confronti dei propri assistiti.
Il medico competente è un consulente a tutto campo della azienda nella quale è stato nominato. Quale attore co-protagonista del cosiddetto "sistema integrato di gestione della salute e sicurezza sul lavoro", la sua attività principale consiste nella collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda (ovvero dell'unità produttiva) e delle peculiari situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Nello svolgimento di tale funzione, il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati devono essergli forniti con tempestività anche ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza. Il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro nella scelta dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto nei casi in cui tali dispositivi debbano essere adattati alle peculiari condizione di salute o allo stato fisiologico dei lavoratori (come, ad esempio, la gravidanza).
Non è superfluo rammentare che, comunque, il medico competente non potrà essere parte integrante del cosiddetto "servizio di prevenzione e protezione", previsto anche dalla attuale normativa, ma dovrà operare autonomamente rispondendo del suo operato solo di fronte alla legge.
Il medico competente dovrà collaborare all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, relativamente alle questioni di competenza. Fondamentale, in tal senso, è la collaborazione per la predisposizione delle procedure e dei servizi di primo soccorso in azienda nonché per la formazione dei relativi addetti, attività della quale dovrebbe assumere responsabilità diretta in base alla sua puntuale conoscenza dei rischi, delle caratteristiche e delle attività svolte sul luogo di lavoro.
Congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente dovrà essere tenuto a visitare tutti gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno; una cadenza più breve potrà essere stabilita in sede del processo di valutazione del rischio, con adeguata motivazione da riportare nel relativo documento. Tale adempimento dovrà essere opportunamente formalizzato, mediante la redazione di un sintetico verbale che rechi anche indicazioni sulla presenza di eventuali condizioni passibili di ulteriori miglioramenti e suggerisca i necessari interventi e la relativa tempistica di ciascuno.
Il medico competente dovrà redigere il piano della sorveglianza sanitaria, altrimenti detto "protocollo sanitario", elencando le mansioni per gruppo omogeneo presenti nell'azienda o unità produttiva e individuando per ciascuna di esse:
il profilo di rischio, come già rilevato e riportato nel documento di valutazione dei rischi, con gli eventuali riferimenti legislativi o altri riferimenti contenuti in linee-guida o documentate motivazioni di altra natura;
le visite mediche preventive e periodiche con i relativi accertamenti sanitari integrativi,
la periodicità della sorveglianza sanitaria.
Tale protocollo sanitario potrà essere inviato, facoltativamente, all'organo di vigilanza territorialmente competente, ai fini della registrazione dei dati per la redazione delle mappe di rischio del territorio o per la programmazione di specifiche indagini sanitarie (per settore produttivo, per comparto, per profilo di rischio etc.).
Da qualche tempo si parla sempre più, in una concezione più moderna delle attività sanitarie svolte nell'ambito dei luoghi di lavoro, di un possibile ruolo del medico competente anche per quanto riguarda l'attività medica di "promozione" della salute, da affiancare alla sua attività istituzionale di prevenzione [dal codice etico ICOH: "Obiettivo della Medicina del Lavoro è quello di proteggere e promuovere la salute dei lavoratori (...)"]. Sul tema sono maturati interessanti orientamenti e sono state pubblicate numerose riflessioni da parte di studiosi ed esperti del settore. In questa direzione, in termini più generali, viene considerato che le attività di sorveglianza sanitaria non possono essere considerate unicamente in coda alla prevenzione più propriamente tecnica (controllo e verifica della conformità, per la sicurezza, di macchine, ambienti di lavoro etc.), ma vanno direttamente collegate a interventi e programmi di promozione della salute, intesa - quest'ultima - come miglioramento delle condizioni generali di salute dei lavoratori, tenendo in debito conto la genesi multifattoriale di molte patologie cronico-degenerative oggi diffuse nella popolazione generale.
Emerge qui, con una certa forza, l'importante ruolo che può rivestire il medico competente in ambito sociale.
Si potrebbe ipotizzare, a tal proposito, di realizzare nelle aziende con forza-lavoro più numerosa - oltre mille dipendenti - o in relazione ai comparti in cui risultano presenti rischi lavorativi a maggiore impatto sociale (ad esempio: rumore, agenti mutageni e/o cancerogeni, rischi ergonomici rilevanti), veri e propri Servizi di prevenzione e promozione della salute, di natura polidisciplinare, dotati di adeguate risorse di personale e strutture e diretti dal medico competente, cui fanno capo tutte le attività sanitarie in azienda (sia preventive che di promozione della salute). Per rendere ciò economicamente sostenibile da parte delle imprese si potrebbero prevedere interventi territoriali per comparti omogenei, ad esempio sfruttando l'azione dei comitati paritetici, laddove esistenti, o realizzando idonee strutture "miste" pubblico-private con le AUSL, le aziende ospedaliere e i policlinici universitari e, infine, attivando modelli incentivanti di sgravi contributivi, come ad esempio quelli previsti per la riduzione del premio INAIL da parte delle imprese che sono in regola con tutte le norme della prevenzione.
Nell'ambito della attività sanitaria propriamente detta, il medico competente è tenuto a istituire e aggiornare per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, sotto la personale responsabilità, una apposita cartella sanitaria personale e di rischio. Tale documentazione dovrà essere custodita, con salvaguardia del segreto professionale e delle vigenti norme in tema di privacy, presso il datore di lavoro o presso lo studio del professionista, con adeguata motivazione riportata formalmente in documenti ufficiali da custodire presso l'azienda o il sito produttivo in questione.
In casi particolari (esposizione ad agenti mutageni e cancerogeni, agenti biologici pericolosi e quanto esplicitamente previsto dalla normativa) dovranno essere istituiti e di volta in volta aggiornati da parte del medico competente, in nome e per conto del datore di lavoro, appositi "registri" dei lavoratori esposti ai particolari agenti e/o agli altri fattori di rischio sopra ricordati. Tali registri, ai fini di una opportuna semplificazione procedurale e per una più agile consultazione, dovrebbero poter essere realizzati anche in formato elettronico con memorizzazione su supporto magnetico o altro analogo, reso disponibile dalla tecnologia, prevedendo anche la possibilità di eventuali accorpamenti in uno o più documenti o registri per la stessa azienda o sito produttivo.
Il medico competente nominato per l'azienda o sito produttivo dovrà effettuare, direttamente e personalmente, le visite mediche previste o richieste nei confronti dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria ed esprimere i relativi giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro. Nella effettuazione di tali controlli, il medico competente dovrà fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, dovrà inoltre informare i lavoratori della necessità di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti, fornendo, a richiesta, analoghe informazioni ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Relativamente alla già accennata necessità di proseguire nell'espletamento di accertamenti sanitari periodici anche nei soggetti il cui rapporto di lavoro si è risolto (comprendendo con ciò la esposizione lavorativa a sostanze nocive per la salute), dovrà essere opportunamente prevista la formalizzazione di un rapporto costruttivo tra il medico competente e il medico di medicina generale del lavoratore, nonché con la locale AUSL, che dovranno farsi carico di tali accertamenti.
Importante incombenza riguarderà l'obbligo di informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria richiesta.
Il medico competente, inoltre, dovrà comunicare, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire - se del caso - adeguate indicazioni sul significato di detti risultati. In alcuni casi, tali "relazioni sanitarie" potranno essere trasmesse agli organi di vigilanza territorialmente competenti, anche in forma sintetica, con l'obiettivo di mantenere sotto controllo statistico-epidemiologico, in relazione alle eventuali patologie professionali o alle malattie work-related, la popolazione lavorativa dei comparti presenti nell'area considerata.
La sorveglianza sanitaria, effettuata direttamente ed esclusivamente dal medico competente, dovrà comprendere:
1.accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Sarà importante specificare che gli accertamenti preventivi di cui sopra possono essere eseguiti anche ai fini dell'assunzione, intesi cioè a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i soggetti saranno destinati ai fini della loro idoneità alla mansione specifica (includendo così espressamente le cosiddette "visite preassuntive"). Tale norma deve essere esplicitamente estesa anche agli apprendisti e ai minori per le attività soggette a sorveglianza sanitaria. Nei confronti di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro o similari ("lavori atipici") potrebbe essere opportuno prevedere una valutazione sanitaria preventiva, effettuata inizialmente a cura del medico competente nominato dall'impresa fornitrice con relativa formulazione di giudizio di idoneità iniziale, generale, da confermare successivamente con il giudizio di idoneità alla mansione specifica nell'ambiente di lavoro individuato da parte del medico competente dell'impresa utilizzatrice. Nel caso di ri-assunzione di lavoratori che hanno già esercitato attività soggette a sorveglianza sanitaria, il medico competente potrà prendere visione della copia del libretto personale e di rischio consegnata al lavoratore in occasione della cessazione del precedente rapporto di lavoro (si veda al proposito quanto indicato più avanti) ed eventualmente richiedere, magari anche in forma telematica, informazioni all'ISPEL nel caso di pregressa esposizione ad agenti chimici o biologici. Qualora siano richieste misure protettive particolari, anche per motivi sanitari individuali, quali la somministrazione di vaccini efficaci per i soggetti che non sono immuni agli agenti biologici presenti nell'ambito della attività lavorativa, il medico competente potrà informare il datore di lavoro per la somministrazione diretta del vaccino - sempre a spese del datore di lavoro - o verificare che tale adempimento possa essere tempestivamente effettuato da parte delle competenti strutture territoriali del servizio sanitario nazionale.
2.successivamente agli accertamenti preventivi, la sorveglianza sanitaria proseguirà con l'esecuzione di accertamenti periodici, tesi a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere (in genere a confermare) il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non diversamente indicata da specifica normativa, potrà essere stabilita - di norma - come annuale; una cadenza diversa potrà essere stabilita dal medico competente, in funzione della valutazione del rischio già condotta e con eventuale riferimento a linee-guida emanate al riguardo da enti o società scientifiche del settore. L'adeguata motivazione deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Naturalmente l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, potrà sempre disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
3.dovranno essere previsti accertamenti in occasione del cambio della mansione onde verificare la idoneità alla nuova attività lavorativa;
4.la sorveglianza sanitaria dovrà prevedere anche accertamenti sanitari al rientro al lavoro dopo prolungate assenze per infortuni sul lavoro o per malattia (con prognosi complessiva di almeno 20 giorni, in entrambi i casi), al fine di stabilire l'eventuale natura professionale della patologia che ha determinato la temporanea inabilità e il permanere o meno dell'idoneità specifica alla mansione da parte del lavoratore;
5.gli accertamenti su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro dovranno essere limitati ai casi in cui la sintomatologia o la patologia accusata dal lavoratore possa ragionevolmente essere ritenuta correlabile ai suoi rischi professionali, legati alla mansione e allo specifico ambiente di lavoro. Accertamenti su richiesta, ancora, potrebbero essere previsti qualora condizioni sanitarie individuali, sopravvenute nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, possano far ritenere non compatibile attendere alla mansione specifica o a peculiari attività della stessa, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della Legge 300/70 relativamente alla idoneità generale al lavoro e ai relativi controlli di esclusiva competenza dell'ente pubblico;
6.infine, dovranno essere programmati accertamenti alla cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori esposti a fattori di rischio particolarmente dannosi, esplicitamente indicati nella normativa specifica.
Gli accertamenti effettuati nell'ambito della sorveglianza sanitaria potranno comprendere esami chimico-clinici, biologici e/o tossicologici e indagini diagnostiche strumentali, mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente. A tal fine il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di altre strutture sanitarie o di altri medici specialisti, scelti in accordo con il datore di lavoro, che dovrà sopportare gli oneri.
Alla cessazione del rapporto di lavoro copia di tutta la documentazione sanitaria personale dovrà essere consegnata al lavoratore da parte del medico competente, anche per il tramite del datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale e delle norme in tema di privacy. Sempre alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi che saranno previsti dalla normativa, il medico competente dovrà inviare all'ISPESL le previste informazioni inerenti la cartella sanitaria e di rischio e ogni altra documentazione relativa; per semplificare e velocizzare tali adempimenti sarebbe utile avvalersi di sistemi informatici e prevederne la trasmissione per via telematica.
Onde evitare inutili ridondanze, nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratti di lavoro "atipici", dovrebbe essere possibile omettere gli accertamenti di fine rapporto e gli ulteriori adempimenti collegati qualora il lavoratore venga adibito entro breve lasso di tempo (si può suggerire non oltre 180 giorni) ad altra attività comportante l'obbligo della sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro dovrebbe mantenere l'obbligo di conservare l'originale cartella sanitaria e di rischio e tutta la documentazione sanitaria allegata per almeno 10 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, qualora non altrimenti disposto da specifica normativa relativa a particolari agenti fisici, chimici, biologici e/o altri fattori di rischio.
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria abbia messo in luce, in un lavoratore esposto a un determinato agente fisico, chimico, biologico o ad altro fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro, l'esistenza di una anomalia ragionevolmente riconducibile all'esposizione lavorativa, il medico competente ne informerà per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. In tali casi il datore di lavoro dovrebbe essere obbligato a:
riesaminare la valutazione del rischio già effettuata per tale fattore di rischio;
riesaminare le misure volte a eliminare o ridurre i rischi già messe in atto, tenendo conto anche dei suggerimenti espressi dal medico competente per l'attuazione di eventuali altre misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio specifico;
adottare, in base al motivato parere formulato dal medico competente, le necessarie misure affinché sia eventualmente riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno potuto subire esposizione analoga.
Alla fine di ogni tipo di accertamento sanitario deve essere sempre espresso un "giudizio di idoneità" alla mansione specifica. In base a tale giudizio i lavoratori potranno risultare:
- idonei;
- non idonei (temporaneamente o permanentemente);
- idonei a determinate condizioni;
- idonei con particolari prescrizioni.
Il giudizio del medico competente dovrà essere espresso in maniera chiara e particolareggiata e dovrà obbligatoriamente indicare l'eventuale "scadenza", ovvero la necessità di sottoporre nuovamente, entro una certa data, il lavoratore a nuovi accertamenti sanitari e all'espressione di un nuovo giudizio (o alla conferma del precedente). Tutti i giudizi di idoneità così espressi, anche in forma sintetica, dovrebbero essere annualmente trasmessi all'organo di vigilanza territorialmente competente, segnalando nel contempo eventuali casi di mancata visita, in ragione della sottovalutazione dell'adempimento da parte dello stesso lavoratore o della scarsa collaborazione da parte del datore di lavoro (si rimanda anche a quanto detto in relazione alla riunione periodica annuale e alla compilazione della relazione sanitaria per ogni azienda o sito produttivo).
In tutti i casi in cui il medico competente esprima un giudizio sulla inidoneità - parziale, temporanea o permanente - del lavoratore o nei casi in cui vengano poste condizioni e/o prescrizioni, dovrà essere obbligatorio informare tempestivamente e per iscritto sia il datore di lavoro che il lavoratore. Il datore di lavoro, in relazione al giudizio così espresso dal medico competente, dovrà essere tenuto ad adottare misure preventive e protettive specifiche e particolari per il singolo lavoratore. Tali misure potranno comprendere l'allontanamento del lavoratore dalla mansione specifica, seguendo una procedura analoga a quanto già previsto dall'art. 8 del D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277. Avverso i giudizi così espressi dovrà sempre essere ammesso ricorso, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro ed entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente. Detto servizio, in seguito a eventuali ulteriori accertamenti a cura e carico del servizio sanitario nazionale, potrà disporre la conferma, la modifica o la revoca del giudizio precedentemente espresso dal medico competente.
Quanto finora detto riguarda la parte generale della normativa, cioè le disposizioni di massima entro le quali muoversi per sviluppare l'attività professionale del medico competente. Per la parte speciale, che dovrà essere sviluppata in appendice, ci si potrà riferire al contenuto delle Linee-Guida già emanate da parte di società scientifiche del settore (tra cui la SIMLII), degli enti pubblici interessati (ISPESL, INAIL), nonché a cura del coordinamento Stato-Regioni, cui potrà farsi riferimento di volta in volta per i vari fattori di rischio presi in considerazione (rumore, vibrazioni, sostanze chimiche, agenti biologici etc.).
Infine, anche nella nuova normativa il mancato rispetto da parte del medico competente di ciascun adempimento dovrà tradursi in corrispondenti sanzioni, rimodulate rispetto alla normativa attuale in relazione alla reale gravità della inadempienza e con una maggiore attenzione alla verifica della qualità e dei risultati delle attività legate alla sorveglianza sanitaria. In tale ambito potrebbero essere valorizzate iniziative già realizzate, da parte di medici competenti e operatori dei servizi pubblici di prevenzione, che hanno avuto per obiettivo il confronto sulla concreta applicazione di norme e Linee Guida e sulle relative metodologie operative, formalizzando anche - se del caso - la possibilità di riunioni periodiche allo scopo di stabilire criteri e prassi validi sul territorio, a livello locale e/o nazionale.

Dr. Ernesto Ramistella
Medico del Lavoro Competente
Coordinatore del GdL MeLc Simlii

  • Dr. Ernesto Ramistella, Medico del Lavoro Competente

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