Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Network

Articoli del mese

È inammissibile l'azione di mero accertamento della natura professionale della malattia proposta in difetto di uno degli elementi costitutivi del diritto alla sua indennizzabilità. Manca veramente l'interesse ad agire da parte del lavoratore? - Settembre 2007

In anteprima, per gentile concessione degli autori – Dr Adriano Ossicini e Dr.ssa Antonella Miccio, Medici del Lavoro della Sovrintendenza Medico Nazionale Inail, membri del Direttivo Nazionale SIMLII e del Direttivo della Sezione Laziale-Abruzzese, mettiamo in rete come articolo del mese di settembre un interessante contributo scientifico. Nell’articolo, che è in via di prossima pubblicazione anche su alcune riviste, gli autori evidenziano ed analizzano la problematica inerente l’inammissibilità del mero accertamento, in sede giudiziaria, della natura professionale della malattia proposta in difetto di uno degli elementi costitutivi del diritto alla sua indennizzabilità allorché la consulenza tecnica conclude con il riconoscimento della tecnopatia senza che però si raggiunga il minimo indennizzabile.
Dal punto di vista giuridico, stante la sentenza della Cassazione Lavoro Sez. Unite del 1988, il diritto è rispettato, si domandano però gli autori se il lavoratore risulta pienamente garantito e tutelato - dal punto di vista preventivo e della sorveglianza sanitaria - alla luce delle “nuove” normative, D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 38/2000 successive a detta sentenza.

Le Sezioni Unite della cassazione, con una sentenza che ha ormai venti anni - n. 6468 del 1988 –
hanno definitivamente risolto il problema della possibilità o meno di dichiarare in sede giudiziaria
il“mero accertamento” di un”fatto” con il suo diniego.
In detta sentenza, infatti, dopo una disamina delle numerose decisioni della stessa Cassazione
sull’argomento, sino ad allora discordanti, veniva una volta per sempre statuito, come da massima
che “E’ inammissibile l’azione di mero accertamento della natura professionale della malattia
proposta in difetto di uno degli elementi costitutivi del diritto alla sua indennizzabilità”.
A cavallo di questa ormai storica sentenza vennero pubblicati due contributi che affrontarono la
problematica dal punto di vista medico legale valutando le ripercussioni di questa mancata
constatazione di “fatti”ai fini della tutela futura del soggetto assicurato.
Nel primo, dal titolo “Osservazioni sul riconoscimento di tecnopatia indennizzabile”,1 comparso
sulla Rivista Zacchia, gli autori, dopo aver doverosamente segnalato che “..l’argomento che si
intende esaminare presenta una valenza più giuridica che strettamente medico legale”,
concludevano con l’auspicio di una posizione possibilista anche sulla base di precedenti sentenze e
dichiaravano l’opportunità, anche per la tecnopatia, “..di una pronuncia di mero accertamento in
quanto questa può costituire il presupposto per la proposizione della domanda di revisione per
aggravamento, in conformità alla espressa previsione dell’art.83, 8° comma2 del T.U. n.
1124/1965”.
Si sosteneva tale opportunità, sia pure da una prospettiva prettamente medico-legale, non solo ai fini
della revisione ma “..anche e soprattutto in relazione alla recente (recente allora!) sentenza della
Corte Costituzionale n. 179/1988 (tecnopatie non tabellate) che comporta un onere non
indifferente a carico del lavoratore per la dimostrazione del nesso di causalità che non dovrebbe
andare escluso quando non si raggiunge il minimo indennziabile ed al fine prevenzionale,
considerato che il riconoscimento della presenza di una tecnopatia, al di fuori della sua incidenza
sulla riduzione della capacità lavorativa, può permettere di agire in tempo sui cosiddetti ambienti a
rischio…”
Queste affermazioni, venivano effettuate all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale che
apriva, anche in Italia, la tutela alle malattie professionali non tabellate di fatto instaurando il
° Dirigenti Medici della Sovrintendenza Medica Generale INAIL
Spec. in Medicina del Lavoro Spec. in Medicina Legale e delle Assicurazioni
cosiddetto sistema misto ed un lustro prima che vedessero la luce le normative che hanno
ridisegnato la prevenzione, in ritardo rispetto alle raccomandazioni europee, e segnatamente il
D.Lgs. n.626/94 e le altre numerose disposizioni uscite negli ultimi quindici anni.
Nel secondo contributo “Ulteriori riflessioni sul riconoscimento di tecnopatia non indennizzabile”3
successivo alla sentenza n.6468/1988 si prendeva atto della posizione presa dalla Cassazione a
Sezioni Unite Lavoro, che non si poteva commentare in punto di diritto, ma si segnalavano ulteriori
problematiche “concrete” che potevano verificarsi con questa pronuncia.
Di fatto, nonostante la sentenza, venivano confermate le perplessità sul mancato riconoscimento
per le conseguenze negative di ordine pratico che ne derivavano al lavoratore per il pieno
soddisfacimento della sua tutela globale.
Ribadiamo che dal punto di vista strettamente giuridico nulla possiamo dire a fronte di una presa di
posizione così esplicita “E’ inammissibile l’azione di mero accertamento della natura professionale
della malattia proposta in difetto di uno degli elementi costitutivi del diritto alla sua
indennizzabilità” nozione costante nel corso di queste venti anni e, semmai, qualora ce ne fosse
bisogno, rafforzata da una recente sentenza, sempre della Cassazione - n.17165/2006 - che chiarisce
ulteriormente la differenza tra “fatto” e “diritto” in ambito giudiziario.
Esattamente la Corte così si esprime: ” La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art.
2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento
del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sè, per gli effetti possibili e
futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti
separatamente dal diritto che l’interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per
urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla
verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di falso).
Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente
rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale
può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto
azionato, e cioè nella sua interezza.” La lettura di questo passo ci appare esemplare.
Ci si domanda allora perché tornare, dopo venti anni, su una questione che ha già trovato la sua
soluzione giuridica.
La sentenza del luglio del 2006 infatti non solo ribadisce, per l’ennesima volta, il concetto statuito
dalla sentenza della Cassazione 1988 n. 6468 ma, nel farlo, annulla una sentenza di appello che
aveva dichiarato la natura professionale dell’evento, accogliendo il ricorso proposto proprio sullo
specifico tema di dichiarazione di mero accertamento, “al fine di ristabilire l’ortodossia
dell’ordinamento processuale”; in pratica, come sostenuto da precedenti sentenze, non
scaturendone un beneficio diretto “manca l’interesse ad agire”.
La sentenza afferma che l’interesse ad agire deve concretarsi in un diritto, ossia in una situazione
giuridica concreta anche se futura, e non in meri fatti anche se giuridicamente rilevanti. Non è
quindi possibile esercitare un’azione tendente ad ottenere una sentenza che si sostituisca ad un atto
amministrativo di mero accertamento.
In maniera provocatoria ci domandiamo, per i motivi che in appresso specificheremo se è proprio
vero che manca da parte del lavoratore l’interesse ad agire.
Si potrebbe aggiungere alle “eccezioni” quali quelle sopra delineate per la dichiarazione: “…stato
dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220
c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di falso) anche questa
fattispecie in considerazione che tale “accertazione” in sede giudiziaria potrebbe tornare utile in
diverse situazioni che ci apprestiamo a delineare e, forse, si potrebbe utilizzare altra via giudiziaria
al fine di questa “dichiarazione”
Per meglio affrontare il tema facciamo un esempio concreto.
Attualmente tra le malattie professionali più riconosciute, sia tra quella tabellate che tra quelle non
tabellate, ci sono le patologie muscolo-scheletriche ossia patologie cronico degenerative di origine
sicuramente multifattoriale.
Orbene se in giudizio viene, da parte del CTU, riconosciuta la natura professionale di un’ affezione,
per esempio a carico del rachide lombare, con una percentuale del 5% di danno biologico, soglia
che non raggiunge il minimo indennizzabile, fissato ora al 6% giusto Decreto 38/2000, il giudicante
respinge la domanda senza entrare nel merito della natura dell’affezione in quanto “E’
inammissibile l’azione di mero accertamento della natura professionale della malattia proposta in
difetto di uno degli elementi costitutivi del diritto alla sua indennizzabilità”.
La nomofilassi sarà rispettata ma a quale prezzo dal momento che, come è stato ribadito in più
sentenze, detti “fatti pur giuridicamente rilevanti” (ci riferiamo alla natura professionale della
patologia dichiarata dal CTU nel nostro esempio) non possono costituire “oggetto di accertamento
giudiziario” in quanto “costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto”.
Riportiamo di seguito le possibili conseguenze per il lavoratore in caso di mancato riconoscimento
della “natura professionale” della patologia:
1. Il lavoratore non può richiedere il risarcimento al datore di lavoro, eventualmente colpevole,
del danno del 5% (danno ipotizzato) se non dovendo ridimostrare in sede civilistica la natura
professionale della patologia, allorché la stessa in sede giudiziaria era già stata “segnalata”;
2. Il lavoratore qualora sia già titolare di postumi o rendite pregresse, non può richiedere
all’istituto assicuratore la unificazione con il danno evidenziato in sede giudiziaria;
3. In caso di riacutizzazione della patologia non può usufruire della inabilità temporanea INAIL
ed è invece costretto a “malattia” INPS con differenze non solo di tipo economico ma di tutela
del periodo di assenza dal lavoro;
4. Non può presentare richiesta di revisione passiva ai sensi dell’art. 83, 8° comma del TU
112471965 “Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia
professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza i postumi di
invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in
rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in
misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto
assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini
stabiliti per la revisione della rendita” ma in caso di aggravamento deve presentare nuova
denuncia di malattia professionale;
5. Non può richiedere, tramite il medico competente, un cambio di mansione, né lo stesso medico
può dare indicazioni su modifiche delle modalità di lavoro;
6. Non è possibile prevedere, in costanza di rischio, una più idonea sorveglianza sanitaria con
abbreviazione dei tempi di controllo, volta ad evitare aggravamenti della patologia;
7. Gli istituti dedicati, non arrivando alcuna segnalazione di “malattia professionale” non possono
fare indagini ambientali dirette e mirate;
8. Non è possibile fare eventuali miglioramenti strutturali sia dell’attività, che del posto di lavoro
nè modificare il Documento di valutazione del Rischio perché tale “rischio” passa inosservato.
Da questa analisi emerge chiaramente come la “non dichiarazione” crei qualche problema al
lavoratore in quanto impedisce, di fatto, che vengano poste in essere certe azioni ai fini della sua
tutela sia assicurativa che preventiva.
Per quanto riguarda il problema della cosiddetta “mancanza di interesse ad agire”4 nell’iter
giudiziario tutto è legato all’art. 100 c.p.c. che recita testualmente “Interesse ad agire – Per
proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
Sulla base di ciò la Magistratura, dal 1988 ha sempre negato “..l’azione di mero accertamento di
status…”. E’ stato così più volte ribadito che se per interesse ad agire si intende l’utilità pratica
che deriva alla sfera giuridica dell’attore in caso di accoglimento del ricorso, e se questo interesse
deve essere attuale - ossia deve derivare direttamente ed immediatamente dall’accoglimento della
domanda - allora, nelle azioni in materia assistenziale/previdenziale, l’interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. non può che consistere nella richiesta di conseguimento di almeno uno dei benefici che la
legge riconnette alle varie situazioni.
Il requisito dell’attualità impone inoltre che tale beneficio sia chiesto in domanda, faccia parte cioè
del petitum; da ciò consegue che l’azione di mero accertamento, senza specificare l’ulteriore
“petitum”, è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Alla luce dell’ articolo 100 quindi, a meno di considerare le istanze segnalate dai punti 1 a 8 come
eccezioni ma, allo stato, non lo sono, la questione giuridica appare conclusa.
Tuttavia una indiretta apertura ad un diverso riconoscimento emerge dalle sentenze della Corte di
Cassazione n. 529 e n. 483 del 2000 dedicate allo “status”.
Nella sentenza n. 483/2000 si rileva che “La categoria degli status è di costruzione teorica poiché,
quando la legge adopera l'espressione "stato" (ad es. nell'art. 9, secondo comma, cod.proc.civ.), si
riferisce ad una posizione di appartenenza ad una comunità (status civitatis, status familiae), dalla
quale nasce una serie a priori indeterminata di altre situazioni soggettive, attive e passive. Però la
dottrina più recente pone in luce come, in seguito allo sviluppo della tutela, legislativa e
amministrativa, delle categorie di cittadini più deboli, debba accogliersi una più ampia nozione di
status, inteso come posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una
determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua; una
situazione che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri.
Benché questa posizione soggettiva sia caratterizzata principalmente dalla potenzialità ossia
dall'impossibilità di definirne a priori il contenuto, si concorda che essa possa essere accertata in
sede giudiziaria, e più precisamente possano esserne accertati i fatti costitutivi, poiché il convenuto
può valutarne, sia pure con approssimazione, gli effetti per lui svantaggiosi e cosi apprestare la
propria difesa….” e più avanti la sentenza così continua entrando nello specifico in siffatta maniera
“..nel processo che consegue a questa azione l’accertamento del requisito sanitario.. ha
un’efficacia soltanto incidentale e non vale a formare la cosa giudicata sullo status…….se però una
delle parti chieda che l’efficacia della cosa giudicata si estenda all’accertamento sanitario, in tal
caso la questione della sussistenza e del grado dell’invalidità di trasforma in causa
pregiudiziale…”.
Per interpretare questo passaggio, che a noi profani risulta ostico, ci facciamo aiutare dalla analisi
di uno stralcio di una sentenza del Tribunale Lavoro di Reggio Calabria - n. 3873/2000 - che
interpreta questo passaggio.
Riportiamo integralmente il passo a commento di quanto sopra citato, laddove, dopo aver
confermato la sussistenza dell’inammissibilità dell’azione di mero accertamento, per carenza di
interesse a agire ex art. 100 c.p.c. nei termini di cui sopra, si afferma “… Ad avviso di chi scrive, in
tale passaggio, la sentenza fa riferimento all’istituto di cui all’art. 34 c.p.c. Ora, come sostenuto
dalla dottrina, anche per ottenere l’accertamento ex art. 34 c.p.c. occorre avervi interesse.
Diversamente, però, da quanto richiesto dall’art. 100 c.p.c., detto interesse può essere potenziale.
Non è necessario infatti - ha chiarito la dottrina - che le azioni cui l’accertamento è preordinato
siano pendenti, essendo sufficiente che si tratti di azioni possibili. Dunque, per quanto prima detto,
l’interesse deve sostanziarsi in un beneficio; però, una volta intrapreso (e solo una volta
intrapreso) un processo in modo ammissibile, per azionare l’istituto dell’art. 34 c.p.c., è sufficiente
un interesse anche solo potenziale.”
Non siamo certo noi in grado di valutare se è percorribile questa strada ai fini della dichiarazione di
diverso status ma riteniamo, con tutte le carenze dottrinarie, che una diversa strada per risolvere
talune criticità, forse percorribile, sia stata indicata.
Se dal punto di vista giurisprudenziale la questione appare risolta e non offre spazio ad ulteriori
interpretazioni, in una prospettiva dottrinaria medico legale, di fronte ad un riconoscimento peritale
sull’an, cui non è stato dato seguito per mancato raggiungimento della soglia indennizzabile, si
ritiene ammissibile il riconoscimento in sede amministrativa della validità di questo an qualora vi
siano gli estremi.
Sebbene l’istituto assicuratore non sia in alcun modo vincolato dal tenore di una sentenza di “mero
accertamento” tuttavia non si può escludere che lo stesso sia legittimato a tenerne conto, in fase
amministrativa, limitatamente ai casi in cui viene condivisa l’istruttoria espletata in corso di causa, a
seguito di specifiche richieste da parte dell’assicurato effettuando, se del caso, un autonoma
rivalutazione complessiva della situazione oggetto della richiesta.
Confermando la nostra perplessità sulla reale mancanza dell’interesse ad agire del lavoratore
crediamo che quanto da noi ipotizzato sia possibile in considerazione che la assicurazione infortuni
sul lavoro e malattie professionali è una assicurazione sociale e quindi estremamente attenta alle
esigenze del lavoratore in un ottica di tutela globale dell’infortunato e tecnopatico.

Sommario
Nella presente nota gli autori riflettono ancora una volta sulla massima per cui: “E’ inammissibile
l’azione di mero accertamento della natura professionale della malattia proposta in difetto di uno
degli elementi costitutivi del diritto alla sua indennizzabilità” . Se dal punto di vista strettamente
giuridico, infatti,viene rispettato il “diritto” il prezzo pagato dal lavoratore appare alto rispetto alle
prospettive invece connesse ad un suo riconoscimento con conseguenti non pochi vuoti di tutela del
soggetto infortunato anche alla luce delle normative prevenzionali e della tutela globale
dell’infortunato.
1. F.Antoniotti- - A.Ossicini: “Osservazioni sul riconoscimento di tecnopatia indennizzabile” Rivista ZACCHIA Anno
64, Vo. IX della Serie 4aFac 1
2. L’ottavo comma permette entro quindici anni, in caso di malattia professionale - qualora le condizioni dell'assicurato
- dichiarato guarito senza postumi di invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per
l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza della malattia professionale in misura da
raggiungere l'indennizzabilità, all'assicurato di chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita,
formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento, cioè
la revisione passiva è ammessa NON solo per vedersi adeguare una rendita già in godimento ma anche al fine di
pervenire alla stessa,
3. F.Antoniotti- - A.Ossicini : “Ulteriori riflessione sul riconoscimento di tecnopatia non indennziabile” Rivista Difesa
Sociale n.2 -1992 139-142
4. L.Della Torre “Presentazione della Monografia “Quali tutela per i soggetti a ridotta capacità lavorativa per esiti di
infortunio o di malattia professionale Supl. INCA n.7/2006 Quaderni di Medicina Legale del Lavoro
Le sentenze:
Cassazione Sezioni Unite Lavoro n.6468/1988
Cassazione Sezione Lavor n.17165/2006
Cassazione Civile n.529/2000
Cassazione Civile n.583/2000
Tribunale Civile R.C. Sez.Lavoro n.3873/200
Tutte le sentenze sono reperibili sul sito della De Agostani all’indirizzo www.leggiditaliaprofessionale.it

  • Dr. Adriano Ossicini, Medico del Lavoro - Sovrintendenza Medica Generale Inail
  • Dr.ssa Antonella Miccio, Medico del Lavoro - Sovrintendenza Medica Generale Inail

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti