L’articolo redatto da Antonella Miccio e Adriano Ossicini , Dirigenti Medici della Sovrintendenza Medico Nazionale Inail, Spec. in Medicina del Lavoro, membri rispettivamente del Direttivo della Sezione Laziale-Abruzzese e del Direttivo Nazionale SIMLII, analizza, alla luce delle risultanze del lavoro della Commissione del Senato sull’andamento infortunistico reso pubblico con deliberazione del 20 marzo u.s. e del decreto sulla sicurezza - il cosiddetto T.U. sulla sicurezza - emanato in data 1.4.08 (documenti facilmente rintracciabili in rete), la problematica relativa al rapporto tra Documento di Valutazione dei rischi e Medico Competente, evidenziando come essun passo avanti sia stato fatto per rendere strettamente correlati D.V.R. e sorveglianza sanitaria, non aderendo alla tesi della Commissione che spingeva ad una piena integrazione del MC nella valutazione del rischio.
La relazione finale sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, approvata dalla Commissione di inchiesta e resa pubblica con Delibera del 20 marzo u.s., con gli atti, i documenti d'archivio formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta e con gli elaborati prodotti dai commissari e dai consulenti esterni, offre non pochi spunti di riflessione interessanti; tuttavia, alla luce dell’emanazione del recente T.U. sulla sicurezza, ci soffermiamo su uno specifico punto che non può non lasciare perplesso se non addirittura interdetto chi opera direttamente sul campo.
Ci riferiamo alla validità ed al valore del documento di valutazione dei rischi su cui nella suddetta relazione si enucleano, in maniera chiara e non equivoca, non solo gli aspetti di criticità ma anche una loro probabile ed auspicabile soluzione.
Si legge infatti al paragrafo e. 1) pag. 39 - 42, laddove vengono effettuate delle puntualizzazioni interessanti sulla valenza del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), che il contributo del medico competente “..alla valutazione dei rischi appare trascurabile..”, con ciò portando “..ad un impoverimento del D.V.R. , nel quale i rischi per la salute vengono spesso valutati in modo parziale e/o incompleto senza che venga adeguatamente indagato il legame tra tecnologia, organizzazione, comportamenti, che è il contributo originale e tipico della medicina del lavoro…” sino a ridurre “…la sorveglianza sanitaria ad un rito…svilendone la natura di misura di prevenzione secondaria”.
Ritenendo quindi fondamentale la partecipazione del medico competente alla stesura del documento stesso dapprima indica una strada da percorrere:“…occorre che la sorveglianza sanitaria sia fortemente ancorata alla valutazione dei rischi , che il medico partecipi a tutte le fasi di questo percorso. La valutazione dei rischi né risulterà arricchita dalla specifica competenza professionale del medico, cui spetta il giudizio ultimo sulla compatibilità tra condizioni di lavoro e salute dei lavoratori, e allo stesso tempo la sorveglianza sanitaria sarà utile non solo verso il singolo lavoratore ma contribuirà a mettere in luce rischi o danni precoci apportando contributi per ridurli o prevenirli. E’ questa una misura sostenuta, tra l’altro da diverse associazioni scientifiche e dei medici del lavoro, aziendali e non, e proposta come modifica da inserire nell’emanando Testo Unico.” ed infine in maniera chiara –pag.52 – indica possibili azioni di miglioramento affermando che “...per migliorare la sorveglianza sanitaria…..occorrerebbe prevedere una maggiore integrazione del medico competente nei processi di valutazione dei rischi: il medico competente presente già nelle fasi iniziali della valutazione dei rischi e non solo successivamente quando il datore di lavoro ha deciso, in assenza di specifiche competenze in materia, se c’è o meno necessità di sorveglianza sanitaria”
Orbene a fronte di tanta chiarezza ci si sarebbe aspettato che l’emanando T.U. fosse coerente con quanto qui prospettato ma, visto il T.U. emanato a nulla è valso dare indicazioni precise.
Dobbiamo rilevare inoltre, in merito alla frase “E’ questa una misura sostenuta, tra l’altro da diverse associazioni scientifiche e dei medici del lavoro, aziendali e non, e proposta come modifica da inserire nell’emanando Testo Unico.”, riportata ben due volte nel testo, che la SIMLII (Società di Medicina del Lavoro ed Igiene industriale) in data 07.01.2008, aveva rimesso ai vari interlocutori istituzionali, un documento specifico sulla sorveglianza sanitaria, sia come “spiegazione/illustrazione” sia come “modifica” del testo sino ad allora noto.
In particolare si suggeriva: “Il datore di lavoro nomina il medico competente ai fini della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria, da effettuarsi nei casi previsti dalla normativa e ogniqualvolta venga individuata, all’esito della valutazione del rischio, quale misura specifica di prevenzione e protezione.” Si riteneva in altre parole fondamentale, in primis, la partecipazione del medico competente alla stesura del D.V.R.; conclusione a cui perveniva la stessa Commissione d’inchiesta come sopra ricordato, che in maniera chiara e non equivoca concludeva i suoi lavori, nello specifico punto sostenendo che “..occorrerebbe prevedere una maggiore integrazione del medico competente nei processi di valutazione dei rischi: il medico competente presente già nelle fasi iniziali della valutazione dei rischi e non solo successivamente quando il datore di lavoro ha deciso, in assenza di specifiche competenze in materia, se c’è o meno necessità di sorveglianza sanitaria”.
Orbene il testo uscito, confermando quanto già previsto dal D.lgs n. 626/94 si limita a dire che il datore di lavoro nomina “..il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo..”; peraltro in una prima stesura tale nomina rientrava tra gli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro. Anche il “vecchio” testo affermava all’art. 4, comma 4, lett. c) - che il datore di lavoro “..nomina nei casi previsti dall’art. 16 il medico competente..” non ci sembra quindi che, in tema di documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), a cui la Commissione dava una valenza strategica anche ai fini della sorveglianza sanitaria, nulla sia stato innovato nei tre articoli 17, 28 e 29 del nuovo T.U. e proprio l’art. 29 si evidenzia un’ enorme contraddizione già presente nel precedente decreto.
Tale articolo statuisce infatti che “Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi previsti di cui all’art. 41” ripetendo la stessa antinomia dell’art. 4 comma 6 del D.Lgs 626/94 .
Ci si domanda come è possibile una reale collaborazione del medico competente, come richiesta a gran voce dalla Commissione, alla stesura del documento di valutazione rischio se lo stesso può parteciparvi solo per le situazioni che necessitano di sorveglianza sanitaria. e come possono essere decisi a priori i soggetti da sottoporre a sorveglianza sanitaria in mancanza di un documento di valutazione dei rischi.
Riteniamo che nessun passo avanti è stato fatto nella direzione auspicata e dispiace che di fronte ad una chiara e perentoria presa di posizione di una Commissione che sosteneva la necessità che “..il medico competente presente già nelle fasi iniziali della valutazione dei rischi e non solo successivamente quando il datore di lavoro ha deciso, in assenza di specifiche competenze in materia, se c’è o meno necessità di sorveglianza sanitaria..” e ad una soluzione ipotizzata da una società scientifica SIMLII che indicava “Il datore di lavoro nomina il medico competente ai fini della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria, da effettuarsi nei casi previsti dalla normativa e ogniqualvolta venga individuata, all’esito della valutazione del rischio, quale misura specifica di prevenzione” non si sia perseguita la strada indicata relegando ancora una volta il medico competente, ad un ruolo marginale nella stesura del D.V.R. allorché appare invece incontrovertibile che solo a seguito di una precisa valutazione di TUTTI i rischi presenti è poi possibile individuare e definire correttamente quali siano i lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria.
Adriano Ossicini Antonella Miccio
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