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Il D.Lgs 81/2008 : troppi ostacoli burocratici nell'attività del medico competente - Luglio 2008

Il D.Lgs 81/2008 : troppi ostacoli burocratici nell'attività del medico competente

Il Decreto Legislativo 81/2008 è stato emanato con la finalità di una revisione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Molte sono state le spinte, spesso in contrasto fra loro (emotive, politiche, sindacali, datoriali, la fretta), che hanno determinato la predisposizione di un testo che presenta molti errori e contraddizioni.
In larga parte il testo è il frutto di un operazione di copia e incolla dei vecchi DPR e D.lgs abrogati.
Alcuni impianti hanno però subito delle evoluzioni o delle modifiche. Gli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria, per esempio, presentano più di 30 modifiche rispetto alla precedente normativa.
In complesso il Decreto presenta aspetti positivi e negativi. Nel proseguo dell'articolo proviamo ad elencare quelli che molti medici del lavoro giudicano negativi o positivi.

Fra gli aspetti che molti medici del lavoro giudicano negativamente si citano i seguenti:

1- Le modifiche all'impianto sanzionatorio che è stato reso più pesante e, quello che più viene giudicato più negativamente, anche su aspetti di sola mera osservanza di aspetti formali e burocratici. Sarebbe stato più opportuna invece un' impronta normativa maggiormente rivolta all'incoraggiamento delle buone prassi e alla qualità del lavoro, al finanziamento della formazione dei soggetti e dei lavoratori specie delle PMI, all'incentivo alle bonifiche e alla prevenzione, utilizzando magari i fondi residui delle gestioni Inail.

2- Fra le attività non delegabili, al pari della valutazione di tutti i rischi e della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, non è ricompresa la nomina del mc.

3- La non previsione delle Società Scientifiche più rappresentative dei medici competenti fra coloro che possono emanare Linee Guida.

4- La non previsione del ruolo del medico competente nella fase preventiva della valutazione dei rischi che stabilisce la necessità dell'istituzione della sorveglianza sanitaria.

5- La presenza di molti aspetti formali e burocratici a carico del mc eccessivamente gravosi e di difficile attuazione pratica. Fra questi si cita la necessità di raccogliere le firme del ddl sulla cartella sanitaria e di rischio, l'obbligo di trasmettere per via telematica i dati. Telematiche possono essere la trasmissione via fax, posta elettronica, internet che, proprio per l'eterogenicità non permettono comunque un uso statistico-epidemiologico dei dati. L'obbligo di consegnare la documentazione sanitaria (in originale!) al lavoratore alla cessazione del lavoro. La presenza di procedure differenziate per l'invio delle cartelle sanitarie in caso di rischio cancerogeno rispetto agli altri rischi a cui era esposto il lavoratore

6- La proibizione, per i dipendenti di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, di prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

7- I tempi previsti per l'aggiornamento della valutazione dei rischi sono estremamente ridotti rispetto alla necessità di adeguamento sostanziale e non solo formale a quanto previsto dal decreto.


Fra gli elementi che invece possono essere considerati come positivi vi sono, a parere di molti, i seguenti:

1- L'attività di medico competente dovrà essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2-I medici con la specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, per svolgere l'attività di mc, saranno tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. Ciò permetterà di colmare il gap di preparazione Così, sempre per quanto riguarda la formazione, è molto importante l'obbligo per i mc di spendere la formazione ecm almeno per il 75% in argomenti di medicina del lavoro.

3- Vi sarà la possibilità, nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, per il datore di lavoro di nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

4-è stato ulteriormente enfatizzato il ruolo del mc nella valutazione dei rischi. Il D.Lgs 81/08, infatti, a differenza del D.Lgs 626/94, inserisce già all'art. 2, nella definizione di medico competente, la necessità che il mc collabori con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. Inoltre è prevista l'ammenda da 3000 a 9000 € per il ddl che non coinvolga il medico competente nella valutazione dei rischi (sempre comunque nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria).

5-La previsione della collaborazione del mc alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale.

6- L'istituzione, ai sensi del'art. 30, del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle imprese con più di 50 dipendenti e la possibilità di finanziamento per l'istituzione nelle imprese minori. Al di là degli aspetti relativi alle responsabilità penali, il SGSL (fin qui obbligatorio solo per le aziende a rischio rilevante) costituirà la nuova forma di organizzazione dei sistemi di sicurezza aziendale. Una sorta di sistema qualità e di controllo di gestione, controllo e vigilanza interni all'azienda che sarà utile anche per la sorveglianza sanitaria.

7- La previsione di criteri di valutazione integrata dei rischi, compresi quelli interferenziali, con le ditte in appalto.

8- L'obbligatorietà della formazione dei dirigenti e dei preposti.

9-La possibilità di decidere, insieme al ddl, come conservare la documentazione sanitaria nelle aziende con più di 15 dipendenti. Tale aspetto rimane non ben chiarito per le aziende con meno di 15 dipendenti; infatti, in senso letterale, la norma non proibisce di custodire, sotto la propria responsabilità, in azienda una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore ma il senso sembrerebbe il contrario.

10.Le modalità previste per l'informatizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal
decreto legislativo sono relativamente semplici e praticabili.

11- La possibilità di inoltrare, da parte di organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Le indicazioni fornite nelle risposte agli interpelli costituiranno criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza. Ciò permetterà di avere in tempi più rapidi rispetto agli attuali, indicazioni circa l'interpretazione delle norme.

12- Maggiore enfasi agli aspetti organizzativi del lavoro e l'individuazione dei rischi psicosociali come rischi con pari dignità degli altri.

13 Il decreto prevede che, in caso di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attui le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisca il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

Rimane la speranza che le molteplici iniziative intraprese dai medici del lavoro riescano a modificare il decreto nelle parti indicate come negative, semplificando gli adempimenti burocratici e facilitando l'effettiva prevenzione e promozione della salute in azienda compresa l'attività del medico competente. Il documento della SIMLII, che a giorni dovrebbe vedere la luce, è sicuramente la punta più avanzata di queste iniziative ed avrà il compito di apripista per tutto il fronte dei medici competenti che chiede adeguamenti e correttivi al decreto 81/2008.

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