Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato, in data 27 Marzo 2009, uno schema di decreto per la modifica del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel solco di quel processo di revisione e ammodernamento della normativa in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro già iniziato con la cosiddetta “legge delega” n. 123 del 2007.
Il provvedimento in questione apporta numerose modifiche e integrazioni al precedente decreto, volte sia a correggere alcuni errori materiali presenti nel testo legislativo sia a integrare la stessa normativa, prendendo atto di una diversa impostazione politica e anche delle criticità emerse in fase di prima applicazione dello stesso D.Lgs. 81. Così, ad esempio, viene proposta una semplificazione di alcuni passaggi fondamentali (come la redazione del documento di valutazione dei rischi), è individuata una più precisa definizione del ruolo degli organismi paritetici e degli enti bilaterali, viene potenziato il ruolo dell'INAIL in materia di prime cure e di riabilitazione dell'infortunato e per altri compiti istituzionali legati alla prevenzione. Altro elemento importante è costituito dalla rivisitazione delle sanzioni penali e amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte dei datori di lavoro, medici competenti, dirigenti e personale preposto, lavoratori.
L’impianto complessivo che deriva dalle modifiche proposte disegna un testo normativo piuttosto differente da quello iniziale di riferimento, ma l’analisi puntuale di tutti gli aspetti cambiati merita un diverso e più puntuale approfondimento e non mancheranno altre occasioni per farlo, certamente più opportune. In questa sede ci preme affrontare, invece, gli aspetti peculiari che riguardano l’ambito specifico di pertinenza del Medico Competente.
Intanto sono da accogliere con favore i seguenti punti, che rappresentano un primo parziale accoglimento di istanze già formulate in varie occasioni:
è stato indicato, fra gli obblighi del datore di lavoro, quello di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste”, attribuendo così allo stesso DdL la responsabilità del rispetto del programma formulato dal medico competente ed evitando equivoci sulle eventuali inadempienze;
è stato precisato che la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora il lavoratore ne faccia richiesta, in ogni caso ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi;
è stata consentita la esecuzione delle visite mediche in fase pre-assuntiva, superando il precedente divieto e assicurando anche per queste prestazioni la garanzia della possibilità di ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente;
è stata istituzionalizzata la visita medica alla ripresa dal lavoro dopo prolungato periodo di assenza per malattia (il decreto indica “oltre 60 giorni continuativi”) al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
si è ritornati all'obbligo di comunicare per iscritto il giudizio di idoneità al datore di lavoro e al lavoratore solo nel caso di giudizi di idoneità parziale o di non idoneità, evitando quello che si era configurato come un aggravio esclusivamente burocratico per il medico competente;
è proposto di abolire l'art. 40 e il relativo allegato 3B nella attuale formulazione, che – nonostante tutti gli sforzi - ha comportato difformità regionali, incertezze applicative e numerosi problemi tecnici per i medici competenti e per gli stessi organi di vigilanza;
è stato stabilito di ridefinire entro il 31 Dicembre 2009, secondo criteri di semplicità e certezza, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A (cioè la cartella sanitaria personale e di rischio);
sono state riviste tutte le sanzioni previste per l'attività del medico competente, eliminando alcune esagerate forzature per irregolarità solo formali, all'interno di un complessivo processo di revisione che ha interessato anche il datore di lavoro e le altre figure aziendali;
sono state precisate la definizione di rischio basso per la sicurezza e quella di rischio irrilevante per la salute (art. 222, comma 1, del decreto dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere: “h-bis) rischio basso per la sicurezza: rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità in cui le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell’incidente è da ritenersi limitata; h-ter) rischio irrilevante per la salute: rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale.”);
è stato soppresso tutto il capitolo 5 dell'allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro”, che riportava norme vetuste in merito al Pronto Soccorso, pressoché testualmente riprese dal vecchio D.M. del 28 Luglio1958.
Allo scopo di favorire il massimo dibattito sulle modifiche apportate, il ministro Sacconi si è impegnato a sottoporre il testo alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e alle organizzazioni datoriali. Ottenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti, il decreto – eventualmente ulteriormente modificato – tornerà quindi al Governo per l'approvazione definitiva, che dovrà obbligatoriamente avvenire entro il 16 Maggio 2009, pena la sua decadenza.
Tralasciando, per il momento, come già detto, le altre osservazioni in merito all'impianto complessivo del decreto correttivo (su cui si potrà argomentare più avanti in altre occasioni), si deve rilevare che per quanto riguarda ruolo e attribuzioni del medico competente rimangono ancora alcuni aspetti non sufficientemente chiariti e che meriterebbero una maggiore attenzione. Si tenga presente al proposito che, poiché appare piuttosto improbabile un ulteriore processo di revisione normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, quello in atto rappresenta la principale occasione per definire compiutamente ruolo, funzioni e responsabilità del medico competente da qui e per il futuro (almeno dei prossimi decenni).
Vengono quindi riportati alcuni principali punti di proposta, rimessi naturalmente all’ attenzione dei colleghi e di quanti vorranno partecipare alla discussione su questi temi, da esprimere e presentare nelle sedi istituzionali più opportune. Eventuali altri aspetti - anche proposti dai colleghi - potranno essere affrontati successivamente, in relazione al dibattito che si svilupperà nel sito e nell'ambito della comunità dei medici competenti.
Definire più puntualmente l’attività di sorveglianza sanitaria, sostituendo l'art. 2 comma m) del D.Lgs. 81/08 con la definizione seguente = «sorveglianza sanitaria»: insieme degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente, finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Dare maggiore enfasi al reinserimento e alla tutela dei lavoratori disabili: a mo' di esempio, si potrebbe inserire all’articolo 1 comma 2 del DL 81 [“anche con riguardo alle differenze di genere, di età (in particolar modo minori e apprendisti, lavoratori con notevole anzianità lavorativa e/o che hanno svolto lavori usuranti come da singoli Documenti di Valutazione dei Rischi), alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati”] la seguente frase “e dei lavoratori con disabilità”.
Prevedere la partecipazione delle Società scientifiche e delle altre Associazioni scientifiche e professionali del settore a tutte le commissioni istituzionali previste dal decreto e consentire alle stesse di pubblicare linee-guida, indicare buone prassi, proporre richieste di interpello. E’ da rimarcare come tale partecipazione sia particolarmente importante nella delicata fase di ideazione e di realizzazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP).
Prevedere che, per la sua funzione fondamentale e insostituibile nel sistema integrato della sicurezza nei luoghi di lavoro, la nomina del medico competente rimanga un obbligo indelegabile del Datore di lavoro (porla, cioè, all’art. 17 e non all’art. 18 come nell’attuale versione del DL 81). Inserire, quindi, anche la sottoscrizione del medico competente per la determinazione della data del documento di valutazione dei rischi (all’articolo 28 comma del DL 81, come da proposta governativa, le parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione” – qui si propone quindi aggiungere del medico competente - “e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali");
Valutare con grande attenzione e prudenza la opportunità di ulteriori modifiche ai requisiti previsti per lo svolgimento della attività di medico competente (nel testo del Governo all'articolo 38, comma 1, del DL 81, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari ….... svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni"). Con questa modifica si configura, nella pratica, una ulteriore “sanatoria” che sottintende la ennesima sottovalutazione dell’importanza cruciale della qualità professionale dei medici specialisti impegnati nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Mantenere la possibilità di eseguire la visita preventiva in fase pre-assuntiva a scelta, secondo i casi: la possibilità della effettuazione da parte del medico competente è utile e auspicabile nelle realtà aziendali meglio organizzate e strutturate, mentre la scelta dell'Ente pubblico potrebbe essere opportuna soprattutto per quanto riguarda le piccole e piccolissime imprese e il cosiddetto “lavoro flessibile”.
Chiarire definitivamente che il medico competente partecipa attivamente e fin dall’inizio al processo di valutazione dei rischi, rivedendo il disposto dall'attuale art. 29 al comma 1: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente” per cancellare la frase “nei casi di cui all'articolo 41”.
Disporre che la consegna della cartella sanitaria e di rischio in originale al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, rientra tra gli obblighi del datore di lavoro e non può rimanere a carico del medico competente (come previsto dall’attuale art. 25, comma 1 lettera e), che viene raramente informato tempestivamente di tale evento. A tale proposito, inoltre, per la custodia della stessa cartella (posta nuovamente a carico del datore di lavoro) appare francamente poco utile appesantire gli archivi aziendali con documenti che, probabilmente, non verranno mai consultati. E’ opportuno prevedere che il lavoratore, vero titolare della propria cartella sanitaria e di rischio, ne risulti l'unico custode alla cessazione del rapporto di lavoro (si pensi anche alla attuale tendenza del mondo del lavoro di una sempre maggiore flessibilità dell'impiego o, ancora, ai contratti lavoro somministrato e altri simili rapporti). Di pari passo va un ripensamento complessivo sull’allegato 3A “Contenuti minimi della cartella sanitaria personale e di rischio”; si propone a tal fine di costituire subito un gruppo di lavoro istituzionale, con la partecipazione delle Società scientifiche, in grado di fornire indicazioni concrete anche per la informatizzazione di tale indispensabile strumento.
Prendere in considerazione la necessità di tenere in debito conto, nella valutazione della idoneità alla mansione specifica del lavoratore, le attuali e complessive condizioni di salute dello stesso, anche in rapporto al mantenimento della incolumità propria e altrui. In questo ambito occorre riconsiderare quanto già stabilito relativamente all’obbligo di valutare le condizioni di alcol-dipendenza e tossico-dipendenza, allo scopo di superare alcune incertezze normative e le stesse criticità legate alla iniziale applicazione delle rispettive intese.
Rivedere criticamente il punto 5 dell’Allegato IV, relativo ai presidi di Pronto Soccorso nei luoghi di lavoro, adeguandolo all’attuale normativa e alle moderne esigenze delle aziende mantenendo nel contempo adeguate garanzie per tutti i lavoratori.
Prevedere nuovamente la possibilità (definita in accordo con il ddl e formalizzata nel Documento di Valutazione dei Rischi) di tenere la documentazione sanitaria presso l'azienda o presso il medico competente
Molti dei punti ricordati sono stati già compresi in documenti ufficiali della SIMLII e in altri interventi sul tema e sono stati parzialmente considerati nell'ambito della revisione della normativa, anche se non risultano tradotti in dispositivo di legge.
E' auspicabile che il processo di revisione critica del D.Lgs. 81 che prende le mosse da questo decreto governativo di modifica divenga l'occasione per un condiviso impegno da parte di tutte le figure in gioco e a tutti i livelli (politico, imprenditoriale, sindacale, scientifico e professionale) per migliorare le condizioni di vita e di salute di tutti i lavoratori e assicurare il reale incremento della cultura della sicurezza per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In questo percorso sarà necessario mantenere costantemente uno spirito di critica aperta e costruttiva, non polemica né ideologica, raccogliendo tutte le forze disponibili per il raggiungimento di obiettivi condivisi anche attraverso iniziative unitarie, allo scopo di incidere significativamente sul disposto normativo e – cosa ancora più importante – sulle condizioni di lavoro attualmente esistenti nel nostro paese.
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