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Modalità di trasmissione delle cartelle sanitarie e di rischio ai sensi del D.Lgs n.25/2002 (25 Apr 2003)

Modalità di trasmissione delle cartelle sanitarie e di rischio ai sensi del D.Lgs n.25/2002

Come è noto, ai sensi dell'art. 72-undecies del D.Lgs. 626/1994 così come integrato dal D.Lgs. n.25/2002 e successive rettifiche, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio devono essere trasmesse all'ISPESL da parte del Medico Competente. Sul sito dell'Ispesl è presente la circolare che chiarisce le modalità di tale trasmissione.

Si sottolinea che l'inosservanza di tale obbligo è sanzionato, per il Medico Competente, all'art. 92 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.626/94 così come integrato dal D.Lgs. n.25/2002 e successive rettifiche.

OGGETTO: Modalità di trasmissione delle cartelle sanitarie e di rischio ai sensi del D.Lgs n. 626/1994 così come integrato dal D.Lgs. n. 25/2002 e successive rettifiche.

Come è noto, ai sensi dell'art. 72-undecies del D.Lgs. 626/94 così come integrato dal D.Lgs. n. 25/2002 e successive rettifiche, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio devono essere trasmesse all'ISPESL da parte del medico competente. Si sottolinea che l'inosservanza di tale obbligo è sanzionato, per il medico competente, all’art. 92 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 626/1994 così come integrato dal D.Lgs. n. 25/2002 e successive rettifiche.

Al fine di garantire una corretta archiviazione e gestione di detta documentazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di segreto professionale e tutela della riservatezza dei dati sanitari, i medici competenti devono trasmettere l’originale della documentazione in busta chiusa, contenente nella parte esterna la seguente dicitura: "Contiene documentazione riservata ai sensi della Legge n. 675/1996 e D.Lgs n. 626/1994 così come integrato dal D.Lgs n. 25/2002" secondo le modalità di seguito indicate:

  1. dentro la busta suddetta dovrà essere inserito il plico sigillato contenente la documentazione relativa a ciascun lavoratore;
  2. la suddetta documentazione, qualora non sia in forma rilegata, va comunque almeno spillata o numerata;
  3. il plico deve recare l'indicazione del nominativo del lavoratore, nonché la dicitura "Contiene documentazione riservata ai sensi della Legge n. 675/1996 e D.Lgs n. 626/1994 così come integrato dal D.Lgs n. 25/2002";
  4. il plico suddetto dovrà essere accompagnato da una lettera del medico competente, nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:
    • nominativo del lavoratore
    • luogo e data di nascita
    • data di assunzione
    • mansione svolta al momento della cessazione del rapporto di lavoro
    • ragione sociale del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro
    • data di cessazione del rapporto di lavoro
  5. qualora la trasmissione riguardi la documentazione di più lavoratori, è possibile trasmettere con una sola busta chiusa più plichi, ognuno dei quali accompagnato da una lettera di cui al punto 4). La documentazione deve essere trasmessa esclusivamente al seguente indirizzo: I.S.P.E.S.L.
    Dipartimento di Medicina del Lavoro
    Settore Agenti Chimici
    Via Fontana Candida 1
    00040 Monte Porzio Catone (RM)

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO (Dr. Antonio Moccaldi)

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