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01 Mar 2004
Lavoro notturno in sanità

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale: prime osservazioni (18 Feb 2004)

I colleghi A.Ossicini, M.C. Casale L.Bindi dell\'Inail ci hanno inviato alcune interessanti note sul recente Decreto n.388 15 luglio 2003 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale\". Segnalano inoltre che è disponibile un corso in CD-Rom per gli incaricati al primo soccorso che pur essendo precedente al regolamento rispetta integralmente le disposizioni dello stesso. Il CD-ROM può essere richiesto all'INAIL (sovrintendenzamedica@inail.it) oppure i relativi file possono essere direttamente prelevati dal sito INAIL all'indirizzo: http://www.inail.it/medicinaeriabilitazione/pubblicazioni/medicinalavoro.htm La nota nel \"Testo completo della news\"
Decreto n.388 15 luglio 2003 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni" Decreto 15 luglio 2003 n.388 Prime considerazioni Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n°626 all'articolo 15 indica le formalità che il datore di lavoro deve attuare in tema di pronto soccorso. Tale articolo dispone infatti che il datore di lavoro: prenda i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, stabilendo i rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto dei lavoratori infortunati designi uno o più lavoratori incaricati all'attuazione del pronto soccorso. Con il Decreto n.388 del 15 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. del 2 febbraio 2004 serie generale è stata data attuazione, a distanza di dieci anni, al terzo comma dell'articolo 15 sopracitato. Il decreto, come espressamente dichiarato all'articolo 6, entra in vigore "sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"; pertanto sino al 2 agosto 2004 vige il comma 4 dell'articolo 15 del D.lvo 626/1994 che decadrà con l'entrata in vigore della nuova normativa. I punti nodali sono: a) l\'individuazione e la formazione dei soccorritori I soggetti devono essere disponibili a questo tipo di attività; inoltre, devono possedere le attitudini necessarie all\'espletamento di questa funzione. b) presidi sanitari per il pronto soccorso Gli stessi devono corrispondere a quelli identificati dalla norma. c) rapporti con le strutture pubbliche d'emergenza. E' importante l\'identificazione del presidio sanitario di pronto soccorso più vicino alla struttura di riferimento, al quale, in caso di bisogno, al momento della chiamata si dovrà comunicare l\'ubicazione del luogo ove è avvenuto l\'evento dannoso, il tipo e l\'entità dello stesso. Il nuovo "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni" ha abrogato con l'art.6 il D.M. Lavoro 28 luglio 1958. L'art.2 ha modificato gli articoli 27 e 28 del D.P.R. 19 marzo 1956 n°303 rimodulando, insieme all'art. 1, la classificazione delle aziende in tre gruppi (A, B e C) e la "definizione" di "Pacchetto di medicazione" e di "Cassetta di pronto soccorso". Non risultano, invece, abrogati gli artt. 27, 30 e 31 del D.P.R. n.303/1956 relativi al "presidio sanitario", alla "camera di medicazione" e al "decentramento del pronto soccorso". Il decreto, che entrerà in vigore dal 3 agosto 2004, risulta di importanza fondamentale in quanto non si limita a rimodulare le ".. caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso.." definite dal lontano decreto del 1958 e che avevano richiesto pertanto qualche modifica di prassi per renderle più adeguate alle concrete situazioni. Ma, ed è la cosa più importante, fornisce con l'art. 3, indicazioni precise sui criteri di formazione del personale in relazione alla natura dell\'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio. Nel confrontare il decreto emanato con l'originario decreto interministeriale risalente al 1999 (Decreto interministeriale n.569/1999) ci si rende subito conto che sono stati necessari quasi dieci anni dal D.lvo 626/1994 per l'emanazione, di cui ben cinque anni - dal 1999 al 2004 - dalla sua ipotesi del 1999. Questi anni sono serviti ad apportare alcune modifiche tra le quali segnaliamo: a) la previsione, per la classificazione delle aziende, di un criterio di riconducibilità, e non solo dell'appartenenza, ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanete superiore a 4, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Dette statistiche sono già evidenziabili sul sito INAIL all'indirizzo: http://www.inail.it/statistiche/statistiche.htm ; b) l'indicazione di una collaborazione fattiva con il "..sistema di emergenza sanitaria del S.S.N..." per quanto riguarda l'integrazione della dotazione minima della cassetta di pronto soccorso; c) la soppressione del comma 4 relativo a situazioni logistiche del passato. Un rilievo particolare spetta, invece, alla soppressione del comma 6 che era dedicato integralmente alla "individuazione" ed alla "copertura" delle spese, il che potrebbe creare, a nostro avviso, non poche difficoltà all'attuazione concreta del regolamento. Per opportuna conoscenza, si riportano integralmente i commi cui ci si riferisce, al fine della completezza Decreto interministeriale n.569/1999 3 Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire in accordo con l\'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, anche mediante la costituzione di consorzi fra aziende, l\'integrazione tra il sistema di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale, anche nel caso di emergenze specifiche. 4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C, ubicate in zone non attualmente raggiungibili da parte dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza, l\'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in accordo con la programmazione regionale, è tenuta ad adottare idonee modalità per l\'organizzazione delle prestazioni dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza in modo da garantire gli interventi di emergenza in tali zone nei tempi previsti dalle direttive nazionali in materia entro un anno dall\'emanazione del presente decreto. 5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all\'allegato 2 e un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l\'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. 6. La copertura delle spese per interventi di cui ai commi 3 e 4 è sostenuta dalle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio utilizzando le quote del fondo sanitario a esse assegnate dalla regione, integrate dalle quote di partecipazione poste a carico dei datori di lavoro delle aziende o unità produttive del gruppo A in ragione di un contributo annuo per lavoratore dipendente dell\'1% della quota capitaria annua del fondo sanitario nazionale moltiplicata per la classe di appartenenza dell\'azienda o unità produttiva fissata per l\'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per gli adeguamenti del sistema di emergenza urgenza, necessari a garantire gli interventi per i lavoratori addetti alla costruzione delle infrastrutture di interesse nazionale soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale, vengono predisposti a livello regionale appositi piani di intervento con l\'individuazione delle spese da porre a carico dei committenti dell\'opera. I datori di lavoro e le Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, in accordo con la programmazione regionale, possono concordare idonee modalità per l\'organizzazione e fruizione di specifici interventi di assistenza sanitaria di emergenza. Tali interventi sono regolati da specifiche convenzioni. Esaminando, ora, i sei o articoli di cui si compone il regolamento n.388 si rileva che l'art. 5 abroga il vecchio decreto mentre l'art.6 si limita a stabilire la data di entrata in vigore; i primi quattro, pertanto, rappresentano il vero contenuto del decreto. Osserviamo in quattro importanti argomenti degli articoli: Classificazione delle aziende; Organizzazione del pronto soccorso; Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso; Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso. Classificazione delle aziende Le aziende vengono classificate in tre Gruppi A, B e C, anche se la classificazione specifica in tre sottogruppi è relativa al Gruppo A; infatti i Gruppi B e C vengono identificati come "..aziende che non rientrano nel Gruppo A", definendosi di Gruppo B le aziende che hanno più di tre dipendenti , di Gruppo C quelle che ne hanno meno di 3. La specificazione dei criteri di suddivisione in tre sottogruppi del Gruppo A risulta ben definita nell'articolo 1, primo comma ed a esso rimandiamo. Organizzazione del pronto soccorso L'organizzazione del pronto soccorso è delineata nell'articolo 2 che prevede la necessità della "cassetta di pronto soccorso" con la dotazione minima prevista di cui all'allegato 1 per i Gruppi A e B, mentre ritiene sufficiente il "pacchetto di medicazione", con la dotazione minima prevista di cui all'allegato 2 per il Gruppo C. L'importante innovazione da segnalare è quella in cui si afferma che la dotazione minima è "..da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente..." con ciò responsabilizzando una volta di più l'attività del medico competente stesso. Sempre in tale articolo si dà conto della necessità di raccordi funzionali tra l'azienda ed i servizi esterni di emergenza sanitaria. Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso Nell'articolo 3 con i suoi cinque commi vengono delineati i requisiti di cui all'oggetto ed in particolare: Al comma 1 si afferma che gli addetti al pronto soccorso devono essere formati con corsi di istruzione teorica e pratica per l\'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l\'attivazione degli interventi di pronto soccorso. Al comma 2 si dichiara esplicitamente che tale attività deve esser fatta da personale medico - non espressamente ed esclusivamente il medico competente che però deve comunque, ai sensi della normativa vigente, esser presente - e che per la parte pratica della formazione lo stesso medico può avvalersi della collaborazione anche di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Nei commi 3 e 4 vengono dettagliati i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione, rispettivamente nell'allegato 3 per il Gruppo A e nell'allegato 4 per i Gruppi B e C. Per il Gruppo A inoltre si deve prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell\'attività svolta. Il 5 comma è una norma transitoria che rende validi i corsi già effettuati all'entrata in vigore della normativa. Tornando ai contenuti dei due allegati citati essi prevedono, in entrambi i casi, tre moduli didattici per complessive 16 ore per il Gruppo A e 12 per i Gruppi B e C da svolgersi in tre giornate distinte; le prime due, anche se differenti come durata, hanno lo stesso programma, la terza giornata invece è differenziata non solo nella durata ma nel contenuto pratico che è più impegnativo per il Gruppo A. Si rimanda integralmente agli allegati per la migliore comprensione. Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso. E' da apprezzare l'atteggiamento del legislatore che ha preferito ad una catalogazione che non poteva essere assolutamente esaustiva per le diverse categorie di rischio, la scelta di responsabilizzare le due figure cardine della prevenzione e cioè il Datore di lavoro ed il medico competente. Infatti la norma afferma esplicitamente: "..il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell\'azienda o unita\' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso..." e più avanti che "...le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività\' lavorativa dell\'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.". Con questo viene data la possibilità di adattare, di volta in volta, le "attrezzature minime" dell'azienda ai reali rischi presenti, rinviando così, implicitamente, alla responsabilità sia del datore di lavoro che e del medico competente nell'effettuazione di un completo ed esaustivo documento di valutazione dei rischi Si segnala che è disponibile un corso in CD-Rom per gli incaricati al primo soccorso che pur essendo precedente al regolamento rispetta integralmente le disposizioni dello stesso. Il CD-ROM può essere richiesto all'INAIL (sovrintendenzamedica@inail,.it) oppure i relativi file possono essere direttamente prelevati dal sito INAIL all'indirizzo: http://www.inail.it/medicinaeriabilitazione/pubblicazioni/medicinalavoro.htm (A.Ossicini, M.C. Casale L.Bindi)

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