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Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni ai fini del divieto di assunzione di bevande alcoliche (31 Mar 2006)

Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni ai fini del divieto di assunzione di bevande alcoliche
La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni con provvedimento del 16 marzo, pubblicato il 30 marzo, ha individuato le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche,ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Si ricorda che la Legge attribuisce i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro al medico competente e ai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Intesa: http://www.medicocompetente.it/documenti/index.php?id=396 Legge 30 marzo 2001, n. 125: http://www.medicocompetente.it/documenti/index.php?id=395
Art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125: 1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali. 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

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