La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni con provvedimento del 16 marzo, pubblicato il 30 marzo, ha individuato le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche,ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125.
Si ricorda che la Legge attribuisce i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro al medico competente e ai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Intesa:
http://www.medicocompetente.it/documenti/index.php?id=396
Legge 30 marzo 2001, n. 125:
http://www.medicocompetente.it/documenti/index.php?id=395
Art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125:
1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono
essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del
lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di
vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e
di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si
applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.