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Depositato in Senato Disegno di Legge per esposti ad amianto (12 Mag 2006)

Depositato in Senato Disegno di Legge per esposti ad amianto
A firma dei dei Senatori Casson, Battafarano e Malabarba è stato depositato al Senato il primo giorno di seduta, il disegno di legge in merito alle Disposizioni a favore dei cittadini esposti od ex esposti professionalmente o meno ad amianto. Questo disegno di legge fondato sulle proposte avanzate dalla commissione lavoro del Senato durante la precedente legislatura propone una estensione dei benefici previdenziali e ribadisce la necessità di sostenere economicamente le spese per una sorveglianza preventiva degli ex esposti.
A firma dei dei Senatori Casson, Battafarano e Malabarba è stato depositato al Senato il primo giorno di seduta, il disegno di legge in merito alle Disposizioni a favore dei cittadini esposti od ex esposti professionalmente o meno ad amianto. Questo disegno di legge fondato sulle proposte avanzate dalla commissione lavoro del Senato durante la precedente legislatura propone una estensione dei benefici previdenziali e ribadisce la necessità di sostenere economicamente le spese per una sorveglianza preventiva degli ex esposti. Le finalità della proposta di legge sono riepilogate nei seguenti tre punti. Bonifica del territorio; realizzazione di forme adeguate di tutela della salute dei soggetti esposti od ex esposti; creazione di un Fondo per le vittime dell'amianto. Al di là del ribadire la necessità dell'implementazione dell'opera di bonifica da amianto sul territorio i punti probabilmente più interessanti sono le forme di tutela e prevenzione e cura dei soggetti direttamente esposti o dei loro familiari. Tra questi annoveriamo: "Si prevede inoltre che i benefici previdenziali di cui all'articolo 47 (art. 47 DL n. 269/03, ndr) si applichino anche ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti modalità: 1) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione; 2) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 dai cinque ai dieci anni di esposizione." "L'articolo 5 prevede altresì la riapertura dei termini per presentare le domande ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali. Come già detto, dopo la scadenza 15 giugno 2005 - termine ultimo previsto dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 - sono state presentate altre 60.000 domande. Il termine viene prorogato al 31 dicembre 2006. Inoltre a questo proposito si introduce una importante distinzione tra i lavoratori ex esposti e quelli esposti: per i primi è prevista la riapertura dei termini, mentre per i secondi non è previsto alcun termine, dando così ad essi l'opportunità di presentare la domanda in qualsiasi momento." Di elevato interesse quanto indicato all'art. 7 del Disegno di Legge (Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto) che indica il diritto a "fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce ..." http://www.fiom.cgil.it/uff_sas/disegno_amianto_06.pdf

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