Nella Gazzetta Ufficiale N. 124 del 30 Maggio 2006 è stata pubblicato il D.Lgs di recepimento della la direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/124/1.htm
Di particolare rilievo quello che sarà l'art. 49-quater del 626/94 (riduzione a 87 dB(A)il valore limite d'esposizione):
Art. 49-quater.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in
relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A)e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della
attivita' lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come
dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i
rischi associati a tali attivita'.