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Delega al governo per il nuovo Testo Unico (15 Dic 2006)

Delega al governo per il nuovo Testo Unico

Circola una bozza della delega al Governo che dovrebbe costituire lo schema per predisporre il nuovo futuro Testo Unico in materia di igiene e Sicurezza sul lavoro.

Fonte: Diario della prevenzione

Testo inviato dai Sottosegretari Montagnino (Lavoro) e Patta (Salute) alle OO.SS. il 7.12.2006 con convocazione per il 18.12.2006

Schema di disegno di legge recante: “Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro”

Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, contenenti indicazione dei principi fondamentali e della disciplina di dettaglio, secondo quanto previsto dall’art. 117 Cost..
  2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
    1. riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia e garantendo i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117 Cost. e l’uniformità della tutela e dei livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale;
    2. garanzia della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi;
    3. garanzia della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, indipendentemente dal tipo di contratto – autonomo o subordinato - stipulato con il datore di lavoro o con il committente prevedendo misure di particolare tutela per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici o in relazione a specifiche tipologie di lavoro;
    4. semplificazione degli adempimenti di natura meramente formale nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
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