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Novità previste dalla bozza del Titolo I del nuovo Testo Unico (18 Dic 2007)

Novità previste dalla bozza del Titolo I del nuovo Testo Unico

Una prima novità riguarda il sopralluogo periodico del mc: è previsto ora almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che si stabilisce in base alla valutazione dei rischi.
Un'altra novità rilevante è la piena corresponsabilità del medico competente nella valutazione dei rischi. Infatti si prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione ed elabori il documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro documenti l’assenza nella specifica attività lavorativa di rischi la cui rilevanza comporti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Per quanto riguarda la qualificazione del medico competente nella bozza del titolo I è previsto che il medico competente possa essere svolto, oltre che dai medici del lavoro, anche dai medici autorizzati ex art. 55 del D.Lgs 277/91 e dagli specialisti in igiene e medicina legale ma quest'ultimi (compresi i sanati e questo appare assurdo e difficilmente attuabile) sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi.(continua)

A sancire definitivamente che l'attività di medico competente rientra pienamente nella disciplina di medicina del lavoro la bozza prevede esplicitamente che l’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Altre novità riguardano la funzione di coordinamento di più medici competenti da parte di uno di loro e la necessità di invio, solo per via telematica, dei dati collettivi biostatistici e di rischio ai servizi competenti per territorio secondo un appostito modello.

La sorveglianza sanitaria è prevista nei casi previsti dalla normativa vigente ma anche negli ulteriori casi di rischi specifici per la salute dei lavoratori evidenziati dalla valutazione dei rischi.
La visita medica non può mai essere effettuata in fase preassuntiva. Per la visita richiesta dai lavoratori deve essere ora espresso il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Infine, la bozza prevede che è possibile ricorre avverso tutti i tipi di giudizi espressi dal medico competente e non solo contro la non idoneità.

Altre novità rilevanti riguardano il Rappresentante dei Lavoratori Territoriali.
Il testo può essere consultato a questo indirizzo

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