Il D.Lgs. 626/94 si arricchisce di un nuovo capitolo, relativo ai campi elettromagnetici. Infatti nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell’11 Gennaio 2008 è stato pubblicato il D.Lvo n. 257 del 19 Novembre 2007 “ "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)". Le disposizioni di cui a questo nuovo Titolo V-ter entrano in vigore a partire dal 26 Gennaio p.v. e dovranno essere attuate entro il 30 Aprile di quest’anno
Il nuovo decreto legislativo introduce un ulteriore capitolo all’attuale DL 626/94, denominato "Titolo V-ter: PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI”. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro (campi da 0 Hz a 300 GHz, come definito nel testo: “campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz”). Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. Il provvedimento, comunque, non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con conduttori in tensione.
Sono fissati «valori limite di esposizione», il cui rispetto garantisce la protezione contro gli effetti nocivi per la salute conosciuti, e «valori di azione», in relazione ai quali viene determinato l’obbligo di adottare una o più delle misure contenute nel provvedimento. Valori limite di esposizione e valori di azione sono riportati nell’allegato inserito alla fine del decreto.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti I lavoratori. Tale valutazione, misurazione o calcolo di cui ai commi deve essere programmato ed effettuato con cadenza almeno quinquennale da personale competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. I dati ottenuti dalla valutazione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
I lavoratori per I quali viene rilevata esposizione superiore ai valori limite di esposizione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il decreto prevede una sorveglianza periodica, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui già detto. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute, il medico competente dovrà informarne il datore di lavoro che procederà a effettuare una nuova valutazione del rischio. Come di consueto, per ciascuno dei lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria, il medico competente provvederà a istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio. I singoli lavoratori potranno avere, su richiesta, accesso ai dati medici personali.
Il testo completo del DL si può consultare al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2008-01-11&redazione=008G0003&numgu=9&progpag=1&sw1=0&numprov=257
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