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31 Mag 2008
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Novità sul decreto legislativo 81/08 (03 Giu 2008)

Prorogata al 1° gennaio 2009 la comunicazione all’INAIL degli infortuni con prognosi iniziale inferiore ai tre giorni e il divieto di effettuare le visite preventive in fase pre-assuntiva, disposizioni previste dal nuovo Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 (impropriamente nominato “Testo Unico”).

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 Maggio 2008, ha approvato il Decreto Legge dal titolo: "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini". Alla fine di varie disposizioni di carattere fiscale e amministrativo, anche una postilla riguardante la sicurezza sul lavoro. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Giugno 2008, n. 128.

Il comma 2 dell'articolo 4 di tale decreto (clicca qui) è il seguente: “Le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. r) e all'art. 41, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 si applicano a decorrere dal 1 Gennaio 2009”.
Il primo punto si riferisce all'obbligo, da parte di datori di lavoro e dirigenti, di comunicare all'INAIL (o all'IPSEMA), a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, mentre il secondo punto – di gran lunga più importante per tutti i MeLC e i medici competenti più in generale - riguarda il divieto di effettuare visite preventive in fase pre-assuntiva.
Il decreto legge entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (norma generale, ribadita nell'art. 5 dello stesso), ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni da parte delle Camere, pena la sua decadenza.

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