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Approvato il decreto correttivo del D.Lgs. 81/08 (31 Lug 2009)

Approvato il decreto correttivo del D.Lgs. 81/08

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, 31 Luglio 2009, il decreto recante le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 in attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (comunicato stampa e conferenza stampa).

Questo provvedimento rappresenta l'atto finale del processo di revisione e ammodernamento della normativa in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro che ha avuto inizio due anni addietro, con la Legge delega n. 123/07, proseguito poi con l'emanazione dello stesso decreto 81/08 e che si conclude oggi con l'approvazione del decreto in questione. Il testo licenziato apporta numerose modifiche e integrazioni alla norma attualmente in vigore, volte sia a correggere gli errori materiali contenuti nel precedente decreto legislativo che a integrare la normativa, prendendo spunto anche delle criticità emerse in fase di prima applicazione.

Il provvedimento correttivo è stato sottoposto al parere della Conferenza delle Regioni e delle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato e alcuni punti del decreto sono stati successivamente modificati dal Governo, accogliendo i pareri espressi dagli organi istituzionali citati.

Il testo legislativo va adesso alla firma del Presidente della Repubblica (che dovrà provvedere entro il 16 Agosto, data di scadenza della delega governativa) per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in seguito alla quale le modifiche e le integrazioni apportate diverranno pienamente operative.

Da quanto è emerso ufficiosamente nei giorni scorsi, le principali novità riguardanti l'attività professionale del medico competente dovrebbero essere le seguenti:

  1. maggiore "responsabilizzazione" del datore di lavoro relativamente al rispetto delle scadenze previste dalla sorveglianza sanitaria e per altri adempimenti di pertinenza del medico competente (tempestiva comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro);

  2. possibilità di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, a scelta, nello studio del medico competente o presso la sede del datore di lavoro;

  3. obbligo di consegna solo di copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre l'originale va conservato, nel rispetto delle normative in tema di privacy, presso il datore di lavoro per almeno 10 anni dalla data indicata (i contenuti minimi dell'allegato 3A dovranno comunque essere rivisti, con il concorso della Conferenza delle Regioni, entro il 31 Dicembre del corrente anno);

  4. abrogazione dell'obbligo di invio telematico delle cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL nei casi in precedenza previsti;

  5. allargamento della possibilità di svolgere la funzione di medico competente per i medici delle Forze Armate che abbiano svolto attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni;

  6. mantenimento dell'art. 40 (a fronte della proposta abrogazione), rimandando a un ulteriore esame in sede di Conferenza delle Regioni dei contenuti di cui all'allegato 3B e delle relative modalità di trasmissione;

  7. possibilità di eseguire la visita medica preventiva in fase preassuntiva, a scelta del datore di lavoro, da parte del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL (con relativa espressione del giudizio di idoneità);

  8. inserimento di visita medica prima del rientro al lavoro nel caso di assenze di durata superiore a 60 giorni per motivi di salute, per verificare il mantenimento dell'idoneità alla mansione specifica precedentemente svolta;

  9. rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossico-dipendenza e dell'alcol-dipendenza, in accordo con la Conferenza delle Regioni e previa consultazione delle parti sociali, entro il 31 dicembre 2009 (anche la valutazione dello stress lavoro-correlato dovrà essere effettuata in base alle indicazioni che la Commissione consultiva del lavoro indicherà entro la stessa data);

  10. riduzione complessiva delle sanzioni previste per il medico competente, in analogia a quanto previsto anche per gli altri destinatari compresi nel decreto 81, prevedendo ammende solo amministrative per le infrazioni di natura formale e proporzionandole al ruolo svolto da ciascun soggetto nel sistema integrato della Sicurezza in azienda.

Poiché, tuttavia, il testo ufficiale non è al momento ancora disponibile e sono sempre possibili ripensamenti dell'ultima ora, si rimanda alla pubblicazione in Gazzetta per esprimere gli appropriati commenti e le eventuali critiche a questa nuova normativa.

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