E’ stato pubblicato il Decreto del 30 settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce, di concerto con il Ministero della Salute, i criteri e le modalità per le autorizzazioni di deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) ai campi elettromagnetici per i lavoratori, contenuti nel Decreto legislativo n. 81 del 2008. Questa misura, espressamente prevista dall’art. 212 di tale Decreto che introduce la possibilitàdi richiedere delle deroghe temporanee al rispetto dei VLE per “specifiche circostanze documentate”, era attesa in quanto definisce i contenuti e le procedure necessarie per trasmettere tali richieste al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le richieste vanno effettuate da parte del datore di lavoro, ma va tuttavia rilevato un significativo coinvolgimento diretto del Medico competente nelle procedure che vengono previste. Senza entrare in modo approfondito nei dettagli, ci limiteremo a citare i punti di maggiore rilievo a questo proposito.
Innanzitutto, nell’istanza di autorizzazione alla deroga dev’essere descritta la “… modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da effettuare nel caso di concessione della deroga …” (Allegato II, 1.1, j) che, pertanto, dev’essere definita in modo specifico, tenendo in considerazione anche l’Art. 6 dello stesso decreto (Sorveglianza) che esplicitamente prevede che il Medico competente che riscontri “… effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga...”.
Inoltre, il Medico competente viene richiamato anche al punto 1.1, lettera l, dell’Allegato II: “…dimostrazione da parte del datore di lavoro di aver posto in essere adeguate procedure circa la comunicazione, da parte dei lavoratori, dell’insorgenza di fattori di suscettibilità individuale e la conseguente informativa al medico competente …”.
Infine, di interesse per il Medico competente è anche quanto previsto dalla lettera h (… dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti al ivello internazionale; “) e dalla successiva lettera k (“ … la dimostrazione da parte del datore di lavoro che i gruppi omogeni di lavoratori di cui al punto d sono debitamente formati sul significato del superamento dei VLE, sulle modalità di riconoscimento e segnalazione di sintomi riconducibili all’esposizione e sulle misure di tutela da adottarsi di cui al punto h;”).
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