a MdL TM, la soluzione in ambito Medicina del Lavoro, conforme a quanto prescritto dal Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro sugli aspetti “amministrativi” in merito agli obblighi ed alla delega delle funzioni al datore di lavoro, ai dirigenti, al medico competente ed ai preposti.
Il nostro software è in grado di offrire la gestione di tutti i servizi di medicina del lavoro con l'utilizzo di nuove ed innovative tecnologie virtuali ovvero, si è sostituito il tradizionale servizio di sorveglianza sanitaria ed i relativi accertamenti effettuati dal Medico Competente in maniera cartacea, con una gestione completamente informatizzata di tutto il processo, dalla prenotazione della visita alla gestione e tenuta della cartella sanitaria e di rischio (gestione documentale con conservazione a norma di legge) fino al rilascio del certificato di idoneità visibile e stampabile in tempo reale sul notebook del medico.
Il sistema può essere è provvisto di una tavoletta che viene utilizzata dal medico e dal lavoratore per apporre la loro firma (Firma Digitale Avanzata) all'atto della creazione della visita e del giudizio di idoneità, conformemente a quanto previsto dalle recenti modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011:
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
Il documento cosi generato viene stampato e salvato automaticamente all'interno della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore stesso.
La firma acquisita con questa metodologia rientra a pieno titolo fra le "firme elettroniche" la cui validità giuridica è sancita dall'art. 21, comma, del CAD: la firma elettronica è liberamente valutabile in giudizio "tenuto conto delle caratteristiche oggettive della qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità".
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