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Decreto amianto 257/2006

Questo argomento ha avuto 11 risposte ed è stato letto 10458 volte.

daniele06

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Tecnico della Prevenzione
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8
  • Re: Decreto amianto 257/2006
  • (13/10/2006 16:40)

scusate ma dove sta scritto che non si deve fare piu' il piano di lavoro nei casi di amianto in matrice compatta?

l'obbligo della redazione del piano di rimozione/demolizione di materiali contenenti amianto resta in vigore in tutti i casi e deve essere trasmesso 30 giorni prima
l'inizio dei lavori allo Spresal della ASL territ. competente.

infatti la norma è chiara: Art. 59-duodecies - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30,
comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici,
strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.


Nei casi di manutenzione, incapsulamento, confinamento e prelevamento di campioni, posto che siano sporadici e che non superino i valori limite di esposizione, non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, la tenuta del registro degli esposti e l'invio della notifica preliminare. Nei casi di rimozione amianto in matrice compatta e non degradato, cadono gli obblighi predetti ma essendo comunque una RIMOZIONE rimane VALIDO l'obbligo dell'Art. 59-duodecies, e cioè la redazione del piano di rimozione e l'affidamento dei lavori a ditta autorizzata.

ecco la norma in questione:

Art. 59-quinquies.

..

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che
il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies [Notifica],
59-quinquiesdecies[Sorveglianza sanitaria] e 59-sexiesdecies [Registro esposti], comma 2, nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il
lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre
di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si
trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini
dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Per il punto B non mi pare proprio che sia menzionata anche l'esenzione dalla redazione del piano di rimozione, quindi resta fermo l'obbligo come previsto dall'art. 59-duodecies
Che non debba fare la notifica è superfluo visto che l'invio del PR la sostituisce.

marcolino

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1
  • Re: Decreto amianto 257/2006
  • (11/10/2010 07:25)

una domanda da persona ignorante: nel ns
magazzino-
deposito (in un piazzale all'aperto con sottostante terreno naturale) quando
6
anni fa hanno rimosso le lastre di eternit da una tettoia, non hanno
completamente pulito il terreno dai pezzettini di cemento-amianto (i
maggiori
di dimensioni di 20 cm per 20 cm).

Solo in questi giorni che abbiamo rimosso tutte le attrezzature mi accorgo
della loro presenza, in quanto precedentemente erano nascosti dalle stesse.

Io frequentavo il magazzino non dico quotidianamente, ma quasi, per un
intervallo temporale diciamo di 10 minuti....all'incirca....

Vorrei sapere come devo comportarmi visto che in questo tempo ho respirato
la
fibra di amianto........ sono abbastanza preoccupato per la mia salute,
vorrei
sapere se devo rivolgermi a qualcuno, qualche ente.

un'ulteriore quesito che mi assilla: ma l'amianto è pericoloso solo nel momento in cui si rompe che si liberano le fibre in aria, o anche successivamente alla rottura le fibre di amianto si disperdono continuamente nell'aria?

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