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sanzione per sopralluogo

Questo argomento ha avuto 29 risposte ed è stato letto 5861 volte.

acapri

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  • Re: sanzione per sopralluogo
  • (06/11/2006 21:26)

Conconrdo e mi associo con il buonsenso: in poche parole con quanto già detto dai Colleghi Cristaudo, Frigeri, Gennaro: quello che è accaduto al Collega purtroppo è abitudine troppo diffusa; sarebbe ora che MeLC e OO.VV. si parlino un pò di più.
Andrea Capri

Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro

ramses

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  • Re: sanzione per sopralluogo
  • (06/11/2006 22:24)

bernardo il 06/11/2006 11:09 ha scritto:
[cite]ramses il 05/11/2006 04:46 ha scritto:
Non si può che essere d'accordo con Cristaudo, Gennaro e Bernardo...chi è disponibile ad appoggiarlo concretamente se porta la sua vicenda in Tribunale come denunciante e non ci va come imputato ?

Ok per l'appoggio concreto. Però non c'è materia (legale) per denunciare l'ispettore AUSL in quanto egli formalmente "fa il suo dovere" cioè "persegue i reati". Il fatto nello specifico è che non c'è reato. Per cui consiglio:
a) non pagare dichiarando formalmente le ragioni per cui non si paga;
a) inviare controdeduzioni formali al Direttore SPSAL e al Procuratore della Repubblica evidenziando l'errore dell'ispettore e chiedendo al primo la revoca del provvedimento in base al principio di autotutela, ed al secondo l'archiviazione del procedimento;
a)specificare al primo che in caso di procedimento penale vittorioso si richiederanno le spese legali;

In caso si vada in dibattimento, sono disponibile a testimoniare sulla assoluta volontarietà, come prassi, della redazione del verbale, a fornire assistenza anche mediante l'indicazione di un legale esperto in materia, ed a partecipare a costituire un "fondo" per sostenere tutti i colleghi che si trovassero nelle medesime condizioni. Vi informo anche che a Parma abbiamo ottenuto da parte di una compagnia assicuratrice anche la copertura sia delle spese legali che delle sanzioni pecuniarie. Chi vuole informazioni in proposito mi contatti direttamente (graziano@euronorma.it).

Saluti

G.Frigeri

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

ramses

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  • Re: sanzione per sopralluogo
  • (06/11/2006 22:42)

[cite]bernardo il 06/11/2006 11:09 ha scritto:
[cite]ramses il 05/11/2006 04:46 ha scritto:

Ok per l'appoggio concreto. Però non c'è materia (legale) per denunciare l'ispettore AUSL in quanto egli formalmente "fa il suo dovere" cioè "persegue i reati". Il fatto nello specifico è che non c'è reato.

Chiedo scusa per il postprecedente, ho fatto un po'di casino.

Oddio, se c'è un abuso da parte di un funzionario pubblico a me sembra che ci sia materia per una contestazione giudiziaria.
Se viene imposto dal pubblico funzionario esercente ( almeno contingentemente) una posizione "di potere" un adempimento non suffragato dal disposto di una norma di Legge, a mio parere egli non "fa il suo dovere" cioè "persegue i reati" (perchè reato non c'è !), ma usa la propria "posizione" per imporre abusivamente un qualcosa non certo di illecito ma comunque non previsto come obbligo.
Concluderei dicendo che, come ha scritto qualche collega, se invece che fare le pulci ai MC su delle fesserie certi UPG avessero esperienza "sul campo" e disponibilità a confrontarsi con chi questa esperienza la fa tutti i giorni, se insomma ci parlassimo fra pari, forse qualcosa di buono ne potrebbe uscire. Ma nella mia esperienza di ormai tanti anni credo di avere incontrato solo due o tre colleghi ASL con i quali si può ragionare, per molti altri è più utile parlare con un muro.

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billi

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  • Re: sanzione per sopralluogo
  • (07/11/2006 06:03)

Purtroppo non e’ facile dimostrare l’abuso d’ufficio quando si e’ vittima delle “fantasie” di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Infatti “con l’entrata in vigore della legge 16 luglio 1997, n. 234 (G.U. n. 172 del 25 luglio 1997) viene riscritto l’articolo 323 del codice penale, relativo all’abuso d’ufficio, di estremo interesse per chiunque operi nella pubblica amministrazione. La norma, già riformulata nel 1990 con la legge n. 86, è stata per anni una sorta di incubo per funzionari e amministratori pubblici; era infatti considerata una "norma penale in bianco" in quanto la fattispecie criminosa ivi prevista era assolutamente indefinita, suscettibile di un uso ampiamente discrezionale tale da causare un’indebita sovrapposizione del sindacato penale sulle scelte amministrative. Qualsiasi comportamento illegittimo o presunto illegittimo poteva essere qualificato come abuso d’ufficio e causare l’inizio di un procedimento giudiziario, se potenzialmente poteva procurare un ingiusto vantaggio non patrimoniale o arrecare un danno ingiusto; era prevista la sanzione della reclusione fino a due anni, aumentabile fino a cinque anni in presenza dell’aggravante del vantaggio patrimoniale. L’astrattezza e la genericità della norma erano universalmente criticate poiché sottoponevano tutta l’azione amministrativa, che di per sé è idonea ad arrecare vantaggi o danni, alla spada di Damocle dell’intervento della magistratura, anche se poi più del 90 per cento dei procedimenti si concludeva con il proscioglimento.

La nuova formulazione, pur contenendo ancora degli elementi di ambiguità, pone dei confini più definiti all’illecito penale, che ora risulta subordinato alle seguenti condizioni:

- deve esserci l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (non si parla più del vantaggio non patrimoniale) ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto,

- deve esserci la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, oppure essersi verificata la mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti;

- la violazione o l’omissione di cui al punto precedente devono essere la causa dell’ingiusto vantaggio o del danno ingiusto.

E’ introdotto il dolo intenzionale e assume rilevanza l’elemento psicologico del reato: dovrà quindi essere verificata l’intenzionalità del funzionario alla violazione della norma o alla mancata astensione al fine di procurare il vantaggio o arrecare il danno. Dovendo verificarsi la violazione di una norma di legge o di regolamento, non si potrà più configurare l’abuso d’ufficio nel caso di semplice eccesso di potere, la più diffusa figura di illegittimità che si riscontra nell’azione amministrativa e che spesso si confonde con le legittime scelte discrezionali.

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  • Re: sanzione per sopralluogo
  • (07/11/2006 18:42)

Grazie Billi della tua esposizione precisa e documentata.
Mi hai chiarito le idee e rovinato la digestione.
E allora come si fa a tutelare il MC da un funzionario a cui, poniamo, sta antipatico ?

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billi

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  • Re: sanzione per sopralluogo
  • (08/11/2006 14:18)

ramses il 07/11/2006 06:42 ha scritto:
Grazie Billi della tua esposizione precisa e documentata.
Mi hai chiarito le idee e rovinato la digestione.
E allora come si fa a tutelare il MC da un funzionario a cui, poniamo, sta antipatico ?

Mi dispiace che la mia analisi abbia disturbato la digestione del collega Ramses, ma purtroppo questa e’ la realta’ dei fatti: negli ultimi anni (e la colpa non e’ solo del precedente governo di destra) in barba alla privacy ed alla trasparenza, la discrezionalita’ e l’abuso da parte dei pubblici funzionari sono di fatto diventati la norma e quel che e’ piu’ grave una serie di leggi le ha rese totalmente esenti da punizioni. Potrei citare decine di casi che accadono quotidianamente nelle pubbliche amministrazioni, che per favorire questo o quell’altro personaggio politicamente ben ammanigliato calpestano allegramente i diritti dei cittadini, mascherando oltre tutto le loro scelte con delibere ed atti che di legale non hanno neppure il costo della carta su cui vengono stampate. Il brutto della vicenda e’ che, vista la difficolta’ o in certi casi l’impossibilita’ di far cambiare il corso degli eventi cosi’ architettati da questi personaggi, in ognuno di noi si sta manifestando una sorta di acquiescienza o di fatalismo a questo stato di cose: incappare nel verbale fantasioso di un incompetente ispettore corrisponde al contagio fortuito o favorito di una malattia infettiva
In altre parole l’atteggiamento nei confronti della vittima di questi eventi da parte degli altri e’ o di compatimento (poverino, non lo meritava!) o di compiacimento (e’ andata a cercarsela!) raramente di altro tipo. Vorrei invece contribuire a dare una scossa a queste situazioni ignobili, pur con i modesti mezzi che la legge mette a disposizione facendo una domanda provocatoria: in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro le aziende USL sono in regola in tutto e per tutto? Ricordiamo che gli ispettori sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni e pertanto quando notano ( o gli si fa notare) che ci sono magagne nelle stesse strutture in cui lavorano, DEVONO prendere il coraggio a due mani e denunciare e sanzionare il loro stesso datore di lavoro, pena incappare nel disposto dell’Art. 328 del Codice Penale (Rifiuto di atti di ufficio. Omissione ) che testualmente recita: Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86).
Bene, cominciamo pertanto a fare le pulci a questi Soloni che si permettono di guardare la pagliuzza nell’occhio del medico del lavoro privato e non vedono le travi che penzolano da quelli del loro direttore generale. Le scale, gli ascensori, le postazioni dei pc, gli estintori, le vie di fuga, gli accessi facilitati per i portatori di handycap, i bagni, i muri, le finestrature, l’illuminazione, i pavimenti e tante altre cosucce, sono tutte in regola? Allora non vi sono problemi, in caso contario si faccia valere l’articolo di cui sopra. Sarei curioso di sapere quante denunce vi sono in Italia nei confronti dei dierttori generali, datori di lavoro degli stessi ispettori. Attenzione: non sto dicendo che l’illegalita’ che impera in certe USL deve essere presa quale autorizzazione per far male il nostro lavoro o per latre illegalita’. Tutt’altro! Sto solo dicendo che non bisogna fare come quel personaggio che diceva: voi dovete fare come vi dico io non come faccio io. Pertanto una bella serie di denunce per omissioni di atti d’ufficio forse farebbero riflettere meglio prima di agire senza il necessario collegamento al cervello.
Secondo voi sto sbagliando?

giancarlo

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  • Re: sanzione per sopralluogo
  • (08/11/2006 17:16)

billi il 08/11/2006 02:18 ha scritto:

Mi dispiace che la mia analisi abbia disturbato la digestione del collega Ramses, ma purtroppo questa e’ la realta’ dei fatti: negli ultimi anni (e la colpa non e’ solo del precedente governo di destra) in barba alla privacy ed alla trasparenza, la discrezionalita’ e l’abuso da parte dei pubblici funzionari sono di fatto diventati la norma e quel che e’ piu’ grave una serie di leggi le ha rese totalmente esenti da punizioni. Potrei citare decine di casi che accadono quotidianamente nelle pubbliche amministrazioni, che per favorire questo o quell’altro personaggio politicamente ben ammanigliato calpestano allegramente i diritti dei cittadini, mascherando oltre tutto le loro scelte con delibere ed atti che di legale non hanno neppure il costo della carta su cui vengono stampate. Il brutto della vicenda e’ che, vista la difficolta’ o in certi casi l’impossibilita’ di far cambiare il corso degli eventi cosi’ architettati da questi personaggi, in ognuno di noi si sta manifestando una sorta di acquiescienza o di fatalismo a questo stato di cose: incappare nel verbale fantasioso di un incompetente ispettore corrisponde al contagio fortuito o favorito di una malattia infettiva
In altre parole l’atteggiamento nei confronti della vittima di questi eventi da parte degli altri e’ o di compatimento (poverino, non lo meritava!) o di compiacimento (e’ andata a cercarsela!) raramente di altro tipo. Vorrei invece contribuire a dare una scossa a queste situazioni ignobili, pur con i modesti mezzi che la legge mette a disposizione facendo una domanda provocatoria: in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro le aziende USL sono in regola in tutto e per tutto? Ricordiamo che gli ispettori sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni e pertanto quando notano ( o gli si fa notare) che ci sono magagne nelle stesse strutture in cui lavorano, DEVONO prendere il coraggio a due mani e denunciare e sanzionare il loro stesso datore di lavoro, pena incappare nel disposto dell’Art. 328 del Codice Penale (Rifiuto di atti di ufficio. Omissione ) che testualmente recita: Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86).
Bene, cominciamo pertanto a fare le pulci a questi Soloni che si permettono di guardare la pagliuzza nell’occhio del medico del lavoro privato e non vedono le travi che penzolano da quelli del loro direttore generale. Le scale, gli ascensori, le postazioni dei pc, gli estintori, le vie di fuga, gli accessi facilitati per i portatori di handycap, i bagni, i muri, le finestrature, l’illuminazione, i pavimenti e tante altre cosucce, sono tutte in regola? Allora non vi sono problemi, in caso contario si faccia valere l’articolo di cui sopra. Sarei curioso di sapere quante denunce vi sono in Italia nei confronti dei dierttori generali, datori di lavoro degli stessi ispettori. Attenzione: non sto dicendo che l’illegalita’ che impera in certe USL deve essere presa quale autorizzazione per far male il nostro lavoro o per latre illegalita’. Tutt’altro! Sto solo dicendo che non bisogna fare come quel personaggio che diceva: voi dovete fare come vi dico io non come faccio io. Pertanto una bella serie di denunce per omissioni di atti d’ufficio forse farebbero riflettere meglio prima di agire senza il necessario collegamento al cervello.
Secondo voi sto sbagliando?

giancarlo

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  • Re: sanzione per sopralluogo
  • (08/11/2006 17:45)

Sono medico in un Servizio PISLL(PRESAL)e leggendo ciò mi sento scoraggiato.
E' vero che a volte ci si trova in presenza di colleghi che non fanno il sopralluogo,ma sanzionare un medico che tutti gli anni fa ciò che la legge gli impone ma soprattutto utilizza il sopralluogo come uno dei mezzi che serve alla prevenzione mi sembra cosa folle.
MI SENTO DI DIRE CHE MENTRE IL MEDICO COMPETENTE HA SVOLTO LA SUA PARTE RICHIESTA DAL COMPLESSO MECCANISMO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE L'ISPETTORE NON L'HA SVOLTA MA HA FATTO ESCLUSIVAMENTE L'UPG.
Sempre ,quando mi trovo di fronte a questa realtà ho difficoltà (impossibilità??)a sanzionare il medico proprio perchè non ho mezzi per dimostrare il contrario e cioè che il medico non ha effettuato il sopralluogo,in quanto il 626/94 non prevede che il sopralluogo venga formalizzato con un documento.
In teoria l'unico mezzo che ha un UPG sono le testimonianze del datore di lavoro e dei lavoratoti ,RLS e RSPP che affermino che il medico non è stato mai visto in azienda.
Mi permetto ,visto che è il mio pane quotidiano ,di suggerirti di rispondere con le stesse armi(tanto a questo punto devi prendere un avvocato e non tutti si intendono di 627 e 758).
1)il fatto che ti venga contestato il sopralluogo del 2004 mentre in seguito hai effettuato anche quelli degli anni successivi è ridicolo e nessun giudice ti darà torno sulle basi del fatto che se è vero,ed è vero ,che il sopralluogo serve a verificare la presenza di eventuali rischi e di pericoli al fine di apportare modifiche migliorative(eliminazione o riduzione dei rischi) o per verificare l'efficacia di soluzione già attuate ed accertarsi di eventuali cambiamenti sopraggiunti,effettuando i sopralluoghi nel 2005 e nel 2006 tu hai GIA' OTTEMPERATO al sospetto reato commesso,e quindi tu l'AZIONE FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE L'HAI FATTA E QUESTO E' CIO' CHE CONTA.
questo mette in luce uno degli errori dell'ispettore poichè ,avendo tu ottemperato al reato (se l'avessi commesso) l'ispettore doveva ammetterti direttamente al pagamento .
Poi tu saresti stato libero di pagare o di andare in dibattimento.
ALtro errore procedurale ( in senso di codice di procedura penale )mi sembra quello di non averti notificato il reato personalmente o tramite parente e mi sembra che non ti abbia avvertito del tuo diritto di nominare un difensore.
Inoltre,ma non ne sono sicuro,i tempi di prescrizione del reato,mi sembra che siano di 18 mesi con la legge in vigore per cui scaduti.

ramses

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  • Re: sanzione per sopralluogo
  • (08/11/2006 19:57)

Mi sembra che andiamo a priori un po' sopra le righe nel prevedere quanto dice Billi. Che non reputo sbagliato in sè, ma non mi pare costruttivo. Credo che scaverebbe un solco ancora più profondo fra i MC e gli UPG, e di motivi di lite ne abbiamo già abbastanza.
Riterrei meglio se noi potessimo interloquire su un piano diverso con i Colleghi ASL (fra colleghi e non con lo "sceriffo", a me è capitato e almeno un po' funziona), ma questo presuppone anche che entrambi i soggetti sappiano di cosa parlano e non partano da posizioni preconcette tipo "questo mi vuole fregare" (per il MC) e/o "ora trovo una cosa qualunque su cui fregarti" (per l'UPG). E questo porta a riflettere sui criteri con i quali si accede a certi incarichi.
Basti dire che a me qualcuno provò a contestare la veste grafica delle cartelle cliniche perchè "simile" a quella di un Collega (e ti credo, usiamo lo stesso software!!!).
Comunque, la cosa principale mi sembra questa: gli diamo una mano concreta al povero collega, oltre a tante belle riflessioni, o come al solito si deve arrangiare ?

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luke70

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  • Re: sanzione per sopralluogo
  • (09/11/2006 17:20)

Non ricordo chi l'abbia proposto ma sono d'accordo con il creare un "fondo" o comunque una struttura che ci possa tutelare da soprusi come quelli descritti dal Collega. Ovviamente visto che il tutto dovrebbe essere valutato e poi ratificato da un "organo" consultivo-decisionale sarebbe il caso che tutto ciò fosse garantito da strutture già esistenti. Ma come ben sappiamo tali strutture tutelano solo alcune frange della nostra categotia, che per inciso già sono molto potenti, e quindi forse sarebbe il caso ch ci riumnissimo fra di noi al fine di autotutelarci. Credo che quello delle società sia uno dei pochi lati positivi del decreto Bersani. Idea folle la mia? Forse...

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