acapri il 09/02/2009 11:42 ha scritto:
Hai perfettamente ragione quando scrivi che non si possa fare attualmente sorveglianza sanitaria finalizzate al controllo della alcol dipendenza, ma il comma 4 dell'art.41 del famigerato 81/08, sovverte la frase "..le visite di cui al comma 2 lett.a, b,c, sono altresì finalizzate alla verifica di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti".
Praticamente quello che esce dalla porta entra dalla finestra.
Altra cosa che ne pensi dei limiti che sono fissati per legge, parlo di alcol, ed interpretati disomogeneamente dagli organi di vigilanza?
Buongiorno a tutti,
quindi interpretando il suddetto comma 4 dell'art. 41 il medico competente sottopone ad accertamenti, purchè finalizzati alla verifica di condizioni di alcol dipendenza (che è altra cosa rispetto all'uso o abuso di alcol durante lo svolgimento di una mansione)e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, nelle seguenti occasioni: visita preventiva, visita periodica e visita cambio mansione. Questo vale per tutti i lavoratori visto che sempre allo stesso comma 4 cita:"...Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento.." e quindi non specificando quale ordinamento si riferirà al D.Lgs 81/08?
Naturalmente poi si dovrà applicare anche l'intesa stato - regioni e rifare gli accertamenti ai lavoratori inviati dal DL?
billi
m.digiovanni il 10/02/2009 10:06 ha scritto:
Buongiorno a tutti,
quindi interpretando il suddetto comma 4 dell'art. 41 il medico competente sottopone ad accertamenti, purchè finalizzati alla verifica di condizioni di alcol dipendenza (che è altra cosa rispetto all'uso o abuso di alcol durante lo svolgimento di una mansione)e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, nelle seguenti occasioni: visita preventiva, visita periodica e visita cambio mansione. Questo vale per tutti i lavoratori visto che sempre allo stesso comma 4 cita:"...Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento.." e quindi non specificando quale ordinamento si riferirà al D.Lgs 81/08?
Naturalmente poi si dovrà applicare anche l'intesa stato - regioni e rifare gli accertamenti ai lavoratori inviati dal DL?
Il decreto 81 rimanda ai casi previsti dall'ordinamento ma le norme scaurite dall'Intesa non parlano di SS obbligatoria ma su sospetto. Quindi in atto non e' possibile fare SS (anzi ASPP) per escludere l'alcool dipendenza. E' comunque una mia valutazione.
acapri il 09/02/2009 11:42 ha scritto:
Altra cosa che ne pensi dei limiti che sono fissati per legge, parlo di alcol, ed interpretati disomogeneamente dagli organi di vigilanza?
Quali limiti? Non c'è nessun limite perché per le mansioni in questione è vietato in assoluto il consumo di alcol, quindi il limite è zero. Non si deve confondere la normativa sulla sicurezza del lavoro con quella sulla circolazione stradale.
bernardo il 10/02/2009 09:02 ha scritto:
Quali limiti? Non c'è nessun limite perché per le mansioni in questione è vietato in assoluto il consumo di alcol, quindi il limite è zero. Non si deve confondere la normativa sulla sicurezza del lavoro con quella sulla circolazione stradale.
Appunto ho parlato di limiti: ben sapendo che è vietato il consumo di alcol in assoluto per le mansioni in questioni, come tu dici, qualcuno cerca di avere come riferimento il codice della strada,sostenendo che può essere preso come riferimento giurisprudenziale, cosa per me assurda, proprio perchè una cosa è la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro una cosa è il cds.
Sicuramente mi sono spiegato male nel precedente post, spero di essere stato abbastanza chiaro adesso, anche perchè la normativa non mi è nuova.
Andrea
Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro
Caso pratico: autista patente B, visto a novembre in visita periodica, durante la quale nulla è trapelato. Il piano sanitario non prevede esami ematochimici, almeno finora. Ora ricevo segnalazione di forte sospetto per alcol dipendenza, trovato più volte bello bevuto durante la giornata lavorativa. Cosa posso fare? io pensavo di convocarlo per un colloquio, con la scusa di consegnargli una relazione rimasta in sospeso.. E se poi lui nega? Grazie
Paola
baromater il 11/02/2009 09:20 ha scritto:
Caso pratico: autista patente B, visto a novembre in visita periodica, durante la quale nulla è trapelato. Il piano sanitario non prevede esami ematochimici, almeno finora. Ora ricevo segnalazione di forte sospetto per alcol dipendenza, trovato più volte bello bevuto durante la giornata lavorativa. Cosa posso fare? io pensavo di convocarlo per un colloquio, con la scusa di consegnargli una relazione rimasta in sospeso.. E se poi lui nega? Grazie
Per quali rischi è sottoposto a sorveglianza sanitaria? Ricordo che l'allegato 1 all'intesa SR sull'alcol elenca le mansioni per cui sono vietati la somministrazione e il consumo di alcol durante il lavoro, non le mansioni per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Quindi un autista con patente B (ma anche C,D,E elencate al punto 8) non può bere durante il lavoro, ma non è da sottoporre a sorveglianza sanitaria se non sussistono altri rischi. Si possono fare i test alcolimetrici e, in caso di postività (qualsiasi tasso di alcol accertato) sarà da dichiarare temporamente non idoneo. Al di fuori di questo a mio parere puoi solo seguire il caso come "consulente speciale" del lavoratore e del datore di lavoro, consigliando il soggetto, ad esempio, di seguire un percorso di disintossicazione per il quale ha diritto alla conservazione del posto. Il datore di lavoro, dal canto suo, ha il dovere di non adibire il lavoratre alla guida in quanto palesemente non in condizioni di farlo, e per questo non c'e bisogno del medico: è la stessa cosa di uno che non sta bene per altri motivi (ad esempio uno che barcolla, o uno che ah appena avuto un attacco epilettico. Il DL non "certifica" che è ubriaco, ma lo ritienene al momento non adibibile alla mansione. L'azienda potrebbe in caso di reiterato alcolismo acuto (questo si "certificato" dal medico competente tramite i test alcolimetrici) intraprendere un procedimento disciplinare che si potrebbe concludersi con il licenziamento, che il lavoratore potrebbe legalmente evitare solo se intraprendesse appunto il percorso di disintossicazione.
Per le mansioni di cui alla legge 125-01 e nell'intesa stato regioni 30-10-2007 gli accertamenti sanitari preventivi,periodici e in occasione del cambio di mansione sono finalizzati anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti(art 41 comma 4).
Domenico Longo
dmlongo il 11/02/2009 05:49 ha scritto:
Per le mansioni di cui alla legge 125-01 e nell'intesa stato regioni 30-10-2007 gli accertamenti sanitari preventivi,periodici e in occasione del cambio di mansione sono finalizzati anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti(art 41 comma 4).
"Nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento". L'ordinamento attuale (cioè le due intese Stato Regioni) prevede la sorveglianza sanitaria per le TD, ma non prevede nessuna sorveglianza sanitaria per l'alcol, ma solo i test alcolimetrici sul luogo di lavoro. E' prevedibile che nelle intenzioni del legislatore ci fosse (e ci sia ancora) la volontà di modificare la faccenda, prevedendo la sorveglianza sanitaria anche per l'alcol. Me per il momento non c'è e finché non ci sarà una modifica dell'intesa SR del Marzo 2006 (la tutela della salute è un materia concorrente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, su cui hanno competenza legislativa le regioni) la sorveglianza sanitaria non è prevista, e se non è prevista (art. 5 L.300/70) vuol dire che è vietata.
Dimenticavo: l'alcol non è elencato nella tabella ministeriale delle sostanze stupefacenti e psicotrope, quindi per l'alcol non si può applicare l'intesa SR del 30/10/07.
Ritengo si debba fare una distinzione circa l'uso dell'alcol e le condizioni di alcol dipendenza:
la legge 125/2001 impone il divieto di assunzione di alcol sui posti di lavoro e, secondo la mia opinione, va applicata nei casi nei quali è palese la assunzione di alcol e su indicazione del Datore di Lavoro o altre segnalazioni e per le categorie indicate.
L'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 81/20008 invece è rivolto alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e quindi ci impone di predisporre un protocollo sanitario tendente a verificare se ricorrono le condizioni che ci possono portare anche ad esprimere un giudizio di non idoneità.
Il problema sta nel fatto che mentre per le sostanze stupefacenti è stato definito un protocollo ed un iter (discutibile o no) per l'alcol non vi sono indicazioni in merito su come effettuare la sorveglianza sanitaria e soprattutto quando e come intervenire in presenza di esami indicativi di una assunzione cronica.
Nicola De Giorgio
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