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idoneità generica al lavoro ( art.5. L300/70)

Questo argomento ha avuto 17 risposte ed è stato letto 14606 volte.

silgen

silgen
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  • Re: idoneità generica al lavoro ( art.5. L300/70)
  • (02/03/2007 11:44)

Chiedo al collega Magnavita (dal momento che è esperto in queste problematiche): quale avrebbe dovuto essere ipoteticamente l'iter di un caso come questo?
Grazie

President

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  • Re: idoneità generica al lavoro ( art.5. L300/70)
  • (02/03/2007 15:25)

Il caso illustrato dalla collega Silviadurante non è dei semplice soluzione. Il giudizio di idoneità che il MC è chiamato a esprimere nei confronti di un lavoratore psicotico in verosimile trattamento psicofarmacologico non può prescindere dalla valutazione delle possibili consenguenze di tipo infortunistico alle quali lo stesso si trova esposto in numerose operazioni che caratterizzano la mansione di muratore, in primis i lavori in altezza e l'uso di attrezzature di lavoro pericolose. Quella che più logicamnete mi sembra prefigurabile è una inidoneità parziale, che escluda le operazioni più pericolose proprie della mansione di muratore (operazioni sui ponteggi, conduzione di macchine operatrici ecc.), consentendo quelle, a terra, contraddistinte da minore probabilità di eventi infortunistici. Qualora ciò sia possibile, tenuto conto conto di diverse variabili, come le dimensioni dell'impresa e la possibilità di individuare operazioni lavorative consone alle condizioni del lavoratore, il Dl può adibirlo a mansione comaptibile con la patologia in questione (prescindendo da ogni altra considerazione in merito ai rischi "canonici" propri della mansione di muratore). In caso contrario, il DL può lecenziare il lavoratore, il quale può fare riscorso all'organo di vigilanza. In caso di conferma del giudizio (ipotesi che mi sembra quella più probabile in un caso del genere), prescindendo dalla ulteriore ricorribilità presso il TAR, lascerei perdere l'art. 5 della L. 300, anche perchè non vedo come il collegio medico potrebbe modificare nella sostanza un giudizio di tale tipo, che rimane in ogni caso un giudizio di idoneità specfico e che tale dovrebbe rimanere. A questo punto il lavoratore, ammesso che abbia il minimo di contribuzione richiesta, può inoltrare domanda INPS di pensionamento per inabilità e/o domanda di invalidità civile, che, in caso di superamento della soglia del 46% da diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento e, in caso di superamento della soglia del 74% anche alla eventuale pensione quale invalido civile. Mi sembra, pertanto, che il nocciolo del problema non sia l'idoneità generica al lavoro, ma l'idoneità specifica che la collega si è trovata a dover definire con non poche difficoltà.

ipernic

ipernic
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  • Re: idoneità generica al lavoro ( art.5. L300/70)
  • (02/03/2007 17:39)

Premesso che nessuno ha la ricetta magica, il caso esposto ne ricorda altri simili affrontati da vari componenti del gruppo La.R.A. (Lavoratori Rischiosi per gli Altri). Il Medico Competente, dovendo esprimere un giudizio, deve tenere conto dei rischi per la salute del lavoratore, ma anche del possibile pericolo per terzi. Quindi deve valutare nel modo più preciso possibile (eventualmente avvalendosi del supporto del medico e/o dello psichiatra curante)la capacità di svolgere determinate attività senza danni per sè o per gli altri. Il riferimento di President ai lavori in altezza o alle macchine operatrici è senz'altro cogente, così come lo è l'uso di strumenti di lavoro il cui uso richiede una elevata abilità (si pensi ad esempio alla pistola sparachiodi). Generalizzando, si potrà emettere un giudizio di idoneità con limitazioni (esclusione di lavori in altezza, di conduzione di mezzi, di determinate attività ecc.) di breve durata, per consentire da un lato lo sviluppo di una rete di comunicazioni con gli psichiatri curanti, dall'altro l'avvio di una procedura medico-legale. Si dovrebbe cercare di non esprimere immediatamente un giudizio di non idoneità al lavoro, perché ciò comporterebbe con il licenziamento un immediato danno per il lavoratore,non solo in termini economici ma anche psicosociali. Considerando il tasso elevatissimo di lavoro nero nell'edilizia, non vi sarebbe neppure la certezza di tutelare la salute del lavoratore malato perché questi, in assenza di altro sostentamento,finirebbe per cercare lavoro nero.

silviadurante

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  • Re: idoneità generica al lavoro ( art.5. L300/70)
  • (10/03/2007 16:54)

grazie per tutti gli interventi che avete fatto, mi hanno aiutata molto soprattutto a riflettere su questi casi, specifico che in questo casi il datore di lavoro ha solo due dipendenti, quindi adibire il lavoratore ad altra mansione sarebbe stato molto difficile, il mio quesito ultimo è ma se l'asl giudica una persona non idonea al lavoro generico come faccio io, dopo aver letto questo giudizio, a giudicarla idonea alla mansione specifica? non sono strettamente collegate le due cose?cioè quando io emetto un giudizio di idoneità alla mansione specifica do per scontato che la persona sia idonea al lavoro generico, mi chiarite meglio questo dilemma?
grazie

mtrinchi

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Medico del Lavoro Competente
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  • Re: idoneità generica al lavoro ( art.5. L300/70)
  • (12/03/2007 20:38)

Ho letto la discussione sul caso .
Ho dovuto affrontare diverse volte il problema di dare o non dare il giudizio d'idoneità alla mansione di persone invalide.
In questo caso il lavoratore ha chiesto, tramite il medico curante, come prevede la normativa , che gli venisse concessa l'invalidità civile. Probabilmente ha richiesto anche l'iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio .Tuttavia è stato assunto quando era ancora "sano".
Allora c'è da chiedersi in che occasione tu l'hai visitato. Se l'hai visitato durante le visite periodiche , devi esprimere il giudizio d'idoneità alla mansione per la quale tale giudizio viene richiesto.
Io consiglierei di scrivere sul certificato che per un parere più esteso sulla capacità lavorativa il dipendente deve essere visitato da un medico dipendente di ente di diritto pubblico (ASL, Cliniche del Lavoro ecc. ) .A seguito delle risultanze di questo accertamento il datore di lavoro dovrà trovare le mansioni a lui compatibili , altrimenti potrebbe anche licenziarlo per giusta causa.
Si tenga presente che la diagnosi di sindrome dissociativa non la pone il medico compentente , ma viene riportata dallo stesso dipendente in sede anamnestica . Questa diagnosi non può essere usata dal medico compentente che non la può direttamente verificare se non tramite accertamenti aziendali che sono però vietati dallo Satuto dei Lavoratori.
Questi problemi aiutano a comprendere i limiti dell'operare del medico competente, che può visitare i lavoratori solo quando lo richiedono gli stessi oppure in occasione delle visite mediche periodiche o dei cambi di mansione .
E' inoltre emblematico come esempio di come sia necessaria una migliore definizione delle responsabilità delle varie figure in gioco: mecici di base, medici competenti, medici delle commissioni d'invalidità .
Inoltre mostra come manchino riferimenti normativi "incrociati" che mettano in conessione queste figure professionali .
Il giudizio del medico competente dovrebbe a mio giudizio poter essere espresso anche in termini di percentuale d'invalidità .Ovvero l'idoneità specifica alla mansione, quando non è piena dovrebbe avere anche un riferimento alla percentuale del grado di menomazione riscontrata .Per non parlare poi delle malattie professionali.I dani da rumore ad esempio si, possono già da ora esprimere imn termini di percentuale d'invalidità ( in questo caso però non si parla di invalidità civile ma al lavoro).
La diagnosi d'idoneità alla mansione del medico competente quindi dovrebbe essere posta in termini di invalidità percentuale al lavoro , non avendo competenze d'invalidità civile .



silviadurante il 10/03/2007 04:54 ha scritto:
grazie per tutti gli interventi che avete fatto, mi hanno aiutata molto soprattutto a riflettere su questi casi, specifico che in questo casi il datore di lavoro ha solo due dipendenti, quindi adibire il lavoratore ad altra mansione sarebbe stato molto difficile, il mio quesito ultimo è ma se l'asl giudica una persona non idonea al lavoro generico come faccio io, dopo aver letto questo giudizio, a giudicarla idonea alla mansione specifica? non sono strettamente collegate le due cose?cioè quando io emetto un giudizio di idoneità alla mansione specifica do per scontato che la persona sia idonea al lavoro generico, mi chiarite meglio questo dilemma?
grazie

alievski

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  • Re: idoneità generica al lavoro ( art.5. L300/70)
  • (22/11/2011 16:01)

buon giorno avrei bisogno di un consiglio, ho lavorato in una azienda per 7 anni che produce stampaggio materiale gomma plastica o avuto problemi respiratori allora dopo una malattia professionale mi anno dette che la malattia non e causata del lavoro sono ritornato nel azienda imediatamente sono stato licenziato a causa della idonetà alla mansione. mi sapete dire se o diritto alla invalidità civile?

alievski

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  • Re: idoneità generica al lavoro ( art.5. L300/70)
  • (22/11/2011 16:01)

buon giorno avrei bisogno di un consiglio, ho lavorato in una azienda per 7 anni che produce stampaggio materiale gomma plastica o avuto problemi respiratori allora dopo una malattia professionale mi anno dette che la malattia non e causata del lavoro sono ritornato nel azienda imediatamente sono stato licenziato a causa della idonetà alla mansione. mi sapete dire se o diritto alla invalidità civile?

frama

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  • Re: idoneità generica al lavoro ( art.5. L300/70)
  • (30/11/2011 13:07)

alievski il 22/11/2011 04:01 ha scritto:
buon giorno avrei bisogno di un consiglio, ho lavorato in una azienda per 7 anni che produce stampaggio materiale gomma plastica o avuto problemi respiratori allora dopo una malattia professionale mi anno dette che la malattia non e causata del lavoro sono ritornato nel azienda imediatamente sono stato licenziato a causa della idonetà alla mansione. mi sapete dire se o diritto alla invalidità civile?

Idoneità alla mansione emessa da chi?
Puoi sempre fare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del giudizio del Medico competente che ha espresso tale giudizio.
L'azienda può licenziarti qualora fossi incollocabile in altra attività presente al suo interno.

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