Lancio un sasso nello stagno:
Non sarebbe bene che il TU "normalizzasse" anche la radioprotezione? Attualmente i lavoratori esposti di Cat. A possono essere visitati esclusivamente dal Medico Autorizzato (periodicità 6 mesi), mentre quelli di Cat. B (periodicità 12 mesi)anche dal Medico Competente. Vi ricordo che si tratta di rischi perfettamente identici in quanto ci troviamo sempre nel range di dose che può determinare esclusivamente rischi stocastici. Che differenza c'è tra un lavoratore che riceve una dose efficace di 5,99 mSv con uno che ne riceve 6,01? Inoltre per tutti e due il limite di dose è di 20 mSv/anno. Non voglio con ciò affermare che i MA siano meglio dei MC, solo che i primi hanno dovuto acquisire conoscenze specifiche (scientifiche, normative, ML, ecc.) che gli altri non hanno. Se la legge (e anche le normative europee) ha previsto tali conoscenze, perché alcuni lavoratori, A PARITA' DI RISCHIO, devono essere meno tutelati? Considerando inoltre le affinità, tale tutela specifica dovrebbe essere prevista anche per le NIR.
So che solleverò un ginepraio, ma almeno parliamone!
"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI
Sono d'accordo con il collega anche se il nuovo TU, come tutti sanno, prevede la revisione dei requisiti e dei percorsi formativi delle figure del sistema di prevenzione aziendale compreso il medico competente senza specificare in cosa cosa consisterebbe tale revisione. Sembra che tale revisione possa rappresentare la speranza per limitare il numero di igienisti e medici legali a svolgere l'attività di medico competente magari obbligandoli a seguire un master o corso di perfezionamento per colmare le loro carenze formative, a questo punto sarebbe opportuno colmare le carenze formative di tutti i medici competenti che non hanno sostenuto l'esame per medico autorizzato perchè, come dice giustamente il collega, gli esposti di categoria B (comunque esposti)possono esser visitati anche dal medico competente e quindi sarebbe opportuno includere nel nuovo TU anche il problema dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
Saluti a tutti
sergioc
Medico Autorizzato
Medico Autorizzato
mi sembra strano pero' che coloro i quali sono stati giudicati "competenti" (igienisti e medici legali) con una legge risalente a 5 anni fa ora vengano giudicati "incompetenti" e obbligati a svolgere un master che non trova altri precedenti....
in più le scuole di igiene e medicina legale hanno introdotto già da due o tre anni nel proprio iter formativo lo studio massiccio della medicina del lavoro...forse il percorso integrativo potrebbe essere applicato a coloro i quali si stanno specializzando ora, ma coloro i quali sono già stati giudicati come "competenti" e svolgono la mansione oramai da vari anni in uno stato di diritto non possono vedere la propria attività messa in discussione, così come non lo è stato per coloro i quali svolgevano la professione di medico competente, SENZA ALCUNA SPECIALITA' ma solo da 4 anni continuativi, fino agli anni 90'...
distinti saluti a tutti
Questo pomeriggio la Camera ha approvato, in via definitiva e senza ulteriori modifiche, il disegno di legge in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (adesso contrassegnato dal numero 2849). I voti favorevoli sono stati 284, gli astenuti 210, 1 solo il voto negativo (vedi notizia su: https://www.camera.it).
Cordialissimi saluti a tutti ...... e buone ferie, per chi ci va adesso
Il Disegno di Legge delega per il nuovo TU, recentemente approvato dal Parlamento, contiene norme immediatamente precettive che entreranno in vigore subito dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (per la precisione a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione, come previsto dalla legge). Alcune di queste norme riguardano: la comunicazione all’Inail in alcuni casi di esercizio della azione penale; l’obbligo della tessera di riconoscimento per il personale delle ditte appaltatrici; disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza dei lavoratori ; introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Altre, invece, modificano articoli del D.Lvo 626/94; in particolare aggiungono alcuni commi all’art. 7 (Contratto di appalto o contratto d’opera), all’art. 18 (Rappresentante per la sicurezza) e all’art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza).
Pur non essendo di stretta pertinenza del medico competente, può essere utile conoscere con congruo anticipo quanto contenuto in questo nuovo testo. Una efficace sintesi delle norme presenti nell’articolato è stata predisposta dalla Associazione Ambiente e Lavoro, cui rimando per ulteriori dettagli ( http://www.amblav.it/download/Gua...rme_immediatamente_precettive.pdf ). Ancora buone ferie a tutti.
La Legge 123/2007 entrerà in vigore a partire da domani, 25 agosto 2007. Come più volte ricordato, il provvedimento contiene:
Ø Delega al Governo per la predisposizione di un “Testo Unico” in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 1);
Ø Altre norme immediatamente precettive (dall’art. 2 e segg.): sospensione dell'attività in caso di violazione alle norme sul lavoro nero o alle norme sulla sicurezza sul lavoro; modifica ad alcuni articoli del D.Lgs. 626/94 (Art. 7, 18 e 19); modifica ad alcuni articoli del Codice Appalti e del sistema di vigilanza e controlli; obbligo della tessera di riconoscimento per i lavoratori in appalto; programmi per la formazione in materia di sicurezza nelle scuole; norme In merito al credito d'imposta e a incentivi per la formazione; disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare; applicabilità del D.Lgs. 231/2001 (sanzioni interdittive e pecuniarie a Società ed Enti) e altro.
Tra le norme immediatamente applicative di particolare interesse si segnala la possibilità del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in relazione alla reiterata violazione di norme sulla sicurezza. Prime indicazioni per l’applicazione della normativa sono contenute nella Circolare n. 10797/2007 del 22 agosto 2007 del Ministero del Lavoro, che reca, peraltro, indicazioni unicamente ai servizi ispettivi del Ministero e non delle ASL.
Per “gravi violazioni” devono intendersi quelle che comportano l’applicazione di una pena detentiva e pecuniaria e che siano state reiterate. L’ispettore dovrà, contestualmente, emanare il provvedimento che prescrive al datore di lavoro di ripristinare quanto previsto dalla legge assegnandogli un termine. La revoca del provvedimento di sospensione potrà realizzarsi a seguito dell'avvenuta regolarizzazione da parte dell’impresa e del pagamento di una sanzione pari a 1/5 di quanto dovuto per le irregolarità accertate.
In relazione a una ingiustificata interpretazione "restrittiva" della circolare, è stato chiarito che tale dispositivo di legge si riferisce a tutte le attività imprenditoriali, compresa, quindi, la possibilità di sospensione delle attività che si svolgono nei cantieri delle imprese edili (On.le Montagnino, sottosegretario al Ministero del Lavoro, con il comunicato stampa del 23/08/07, e On.le Patta, sottosegretario al Ministero della Salute, in altre dichiarazioni rese alla stampa).
Il testo della circolare è disponibile in rete al seguente link (banca dati UnicoLavoro del Sole 24ore): http://www.professionisti24.ilsol...-00000e251029&DocRulesView=Libero
Segnalo che si terrà a Milano, il prossimo lunedì 10 Settembre, un convegno su “La Legge 123/2007, le novità: il TESTO UNICO e le norme immediatamente precettive”. Al convegno è prevista la partecipazione, tra gli altri relatori, del sottosegretario al Ministero della Salute On.le Gian Paolo Patta e dei relatori del disegno di legge al Senato (Sen. G. Roilo) e alla Camera (On.le A. Rocchi). Per chi non avesse la possibilità di essere presente, sarà possibile seguire il convegno in diretta in video-streaming direttamente su Internet all’indirizzo http://mediacenter.cgil.lombardia.it/ambientelavoro/20070910 a partire dalle ore 9.30 fino alle ore 13.00.
un collega presente a un convegno mi ha detto che girano strane voci , parlano di centri di meicina di base e di medicina del lavoro
rivisitazione del ruolo competente
da quel che ho inteso , ma spero di sbagliarmi , diceva che praticamente finirebbe la libera professione e che sarebbero i medici di base a svolgere questo ruolo dopo un corso di due anni
ma dove è scritto questo nel testo unico ?
sono le solite voci destabilizzanti o c'è qualcosa di vero e dobbiamo cominciare a pensare che forse andremo tutti a "zappare la terra ? "
grazie
Di voci strane ne girano tante, come sempre, molte sono veramente fantasiose, e questa l'ho sentita pure io, ma non ci credo, è talmente assurda da non essere possibile. Aspettiamo serenamente, tanto peggio di così non può andare.
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
Come spesso accade quando si mette mano alla revisione di una normativa, cominciano a circolare le voci più disparate e si formulano le ipotesi più fantasiose. Per il momento, comunque, non vi è nulla di certo ma – personalmente – non credo che il nuovo Testo Unico potrà contenere eccessivi sconvolgimenti della normativa esistente; certo, qualche novità ci sarà, ma si tratta ancora di ipotesi tutte da sviluppare e da decidere (stavolta, speriamo, anche ascoltando e coinvolgendo i MeLC e le altre associazioni del settore).
Comunque, che si sia in fase di revisione di tutta la materia inerente alla tutela della salute nei luoghi di lavoro è dimostrato anche da altre recenti notizie. Proprio ieri (6 Settembre 2007) è stato siglato un accordo fra INAIL e le rappresentanze dei medici di medicina generale (FIMMG, SIMET, SMI), con il quale si disciplinano i rapporti normativi ed economici relativi alla certificazione di infortuni sul lavoro e malattie professionali. La notizia è riportata sul sito Inail: https://www.inail.it/inailcomunica/comunicati/2007/6settembre.html, mentre una “bozza” dell’accordo è disponibile sul sito della FIMMG: https://www.fimmg.org/consiglio/2007_accordo_inail.pdf. Tale accordo prevede l’informatizzazione delle procedure e la trasmissione telematica (tramite Internet) della certificazione sanitaria, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Istituto; inoltre, nell’ottica di agevolare una tempestiva “presa in carico” dell’assicurato da parte dell’INAIL, il medico dovrà avviare quanto prima l’infortunato presso gli ambulatori dell’Ente per gli ulteriori accertamenti medico-legali e la relativa certificazione.
Insomma, c’è di che riflettere, da parte di tutti noi, vigilando attentamente e mantenendo la massima compostezza e la unità di tutte le componenti e – soprattutto - di tutti i medici del lavoro.
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