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TESTO UNICO

Questo argomento ha avuto 270 risposte ed è stato letto 10652 volte.
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La Redazione

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  • Re: TESTO UNICO
  • (19/12/2007 22:21)

Come accennato nel testo della news l'ipotesi di corso formativo integrativo per i medici "sanati" ex art 55 è un'assurdità e deve essere cambiato.
Ma è positivo che finalmente (anche a dispetto di chi non ci credeva più o chi, anche fra i medici del lavoro, ha remato contro) si puntualizzi che l'attività del medico competente è un'attività che va svolta con la metodologia ( e le conoscenze) della medicina del lavoro. Vedremo poi come questo principio sarà tramutato in legge, intanto speriamo che continui ad essere presente nei testi futuri e soprattutto che venga poi approvato. Certo, sarebbe stato meglio l'abolizione dell'art. 1 ma comunque è già un passo importante in questa direzione (soprattutto in controtendenza), considerando le forze in campo.
Ci sono molti altri aspetti positivi di questo testo. L'inserimento del medico competente fra gli attori principali della valutazione del rischio accanto al RSPP, per esempio.
Il medico competente diventa un consulente complessivo dell'organizzazione aziendale della salute e sicurezza e non solo principalmente un esecutore di visite.
Critiche se ne possono fare ma bisogna essere realisti e comunque propositivi.

La redazione di MedicoCompetente.it

Gabriele Campurra

Gabriele Campurra
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  • Re: TESTO UNICO
  • (20/12/2007 08:45)

Spero di aver letto male, oppure l'essere diventato "binonno" mi ha completamente ri...mbambito!
Allora leggo questo articolo:

Articolo 24
Obblighi del medico competente
(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

1. Il medico competente:
........
d) invia all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), ESCLUSIVAMENTA PER VIA TELEMATICA, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Che vuol dire? Saremo obbligati PER FORZA all'utilizzo di cartelle informatizzate? E tutti i metri cubi di carta (decenni di attività) che abbiamo nei nostri archivi? Li dovremo tutti scannerizzare?

Boh?
Vi prego fatemi capire!

Buon Natale, Nonnogab

"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI

maria_bianchi

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  • Re: TESTO UNICO
  • (20/12/2007 11:55)

Gabriele Campurra il 20/12/2007 08:45 ha scritto:
Spero di aver letto male, oppure l'essere diventato "binonno" mi ha completamente ri...mbambito!
Allora leggo questo articolo:

Articolo 24
Obblighi del medico competente
(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

1. Il medico competente:
........
d) invia all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), ESCLUSIVAMENTA PER VIA TELEMATICA, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Che vuol dire? Saremo obbligati PER FORZA all'utilizzo di cartelle informatizzate? E tutti i metri cubi di carta (decenni di attività) che abbiamo nei nostri archivi? Li dovremo tutti scannerizzare?

Boh?
Vi prego fatemi capire!

Buon Natale, Nonnogab

maria_bianchi

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  • Re: TESTO UNICO
  • (20/12/2007 12:00)

Gabriele Campurra il 20/12/2007 08:45 ha scritto:
Spero di aver letto male, oppure l'essere diventato "binonno" mi ha completamente ri...mbambito!
Allora leggo questo articolo:

Articolo 24
Obblighi del medico competente
(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

1. Il medico competente:
........
d) invia all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), ESCLUSIVAMENTA PER VIA TELEMATICA, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Che vuol dire? Saremo obbligati PER FORZA all'utilizzo di cartelle informatizzate? E tutti i metri cubi di carta (decenni di attività) che abbiamo nei nostri archivi? Li dovremo tutti scannerizzare?

Boh?
Vi prego fatemi capire!

Buon Natale, Nonnogab

non sarai obbligato alla cartella informatizzata perché in altro articolo del titolo I di quello che tutti ci auguriamo non sia mai il TU è previsto che il medico competente istituisce una cartella sanitaria e di rischio cartacea o informatizzata.
Così come formulato, in effetti l'inoltro per via telematica è obbligatorio; ma la cosa tragica è che chi ha redatto quell'articolo "è convinto" che per "via telematica" si intenda cartella informatizzata.
Ancora più tragico è il fatto che se il fine dell'inoltro all'ISPESL è quello di "mera conservazione" del documento sanitario, qualcuno dovrebbe capire che dal punto di vista legale e medico-legale "deve far testo" l'originale cartaceo.

maria_bianchi

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  • Re: TESTO UNICO
  • (20/12/2007 12:12)

...ma ancora...hanno scoperto la cosiddetta "acqua calda" precisando che copia della cartella può essere richiesta dal lavoratore anche attraverso il medico curante.
ma non è così: loro sono convinti che il medico curante possa chiedere "tranquillamente" la copia della cartella del lavoratore, dimenticando un piccolo, insignificante passaggio...l'acquisizione del consenso informato da parte del lavoratore. E non mi si dica che "è scontato" perché era scontato anche tale richiesta attraverso il medico curante, come attraverso qualunque altro soggetto "avente diritto" o previo "delega"/consenso dell'interessato.

raspanti

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  • Re: TESTO UNICO
  • (20/12/2007 12:39)

A proposito di cartelle sanitarie. Nell'art 24 comma 1 lettera c) sembra sparita la frase "da custodire presso il datore di lavoro con salvagurdia del segreto professionale"...si desume che in Azienda possa non lasciare più le cartelle sanitarie, cartecee o su supporto informatico che sia?!
Nell'art 40 sembra si dovranno trasmettere, anche qui esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio (suppongo ASL) le informazioni relative ai dati collettivi sanitari secondo modello allegato....suppongo che lo scopo sia a fini statistici??!!

robaud

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  • Re: TESTO UNICO
  • (21/12/2007 11:58)

La Redazione il 19/12/2007 10:21 ha scritto:
Come accennato nel testo della news l'ipotesi di corso formativo integrativo per i medici "sanati" ex art 55 è un'assurdità e deve essere cambiato.
Ma è positivo che finalmente (anche a dispetto di chi non ci credeva più o chi, anche fra i medici del lavoro, ha remato contro) si puntualizzi che l'attività del medico competente è un'attività che va svolta con la metodologia ( e le conoscenze) della medicina del lavoro. Vedremo poi come questo principio sarà tramutato in legge, intanto speriamo che continui ad essere presente nei testi futuri e soprattutto che venga poi approvato. Certo, sarebbe stato meglio l'abolizione dell'art. 1 ma comunque è già un passo importante in questa direzione (soprattutto in controtendenza), considerando le forze in campo.
Ci sono molti altri aspetti positivi di questo testo. L'inserimento del medico competente fra gli attori principali della valutazione del rischio accanto al RSPP, per esempio.
Il medico competente diventa un consulente complessivo dell'organizzazione aziendale della salute e sicurezza e non solo principalmente un esecutore di visite.
Critiche se ne possono fare ma bisogna essere realisti e comunque propositivi.

robaud

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  • Re: TESTO UNICO
  • (21/12/2007 12:05)

Scusate, ma non sarebbe meglio chiudere la questione semplicemente specificando che coloro (TUTTI!) che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono la professione di medico competente sono esenti dai percorsi formativi.Altrimenti qui si riapre una querelle che speravo fosse chiusa.Sono coloro che devono ancora cominciare l'attività che hanno bisogno di percorsi formativi e non chi già la fa, anche se igienista o autorizzato.Buon Natale a tutti.

La Redazione il 19/12/2007 10:21 ha scritto:
Come accennato nel testo della news l'ipotesi di corso formativo integrativo per i medici "sanati" ex art 55 è un'assurdità e deve essere cambiato.
Ma è positivo che finalmente (anche a dispetto di chi non ci credeva più o chi, anche fra i medici del lavoro, ha remato contro) si puntualizzi che l'attività del medico competente è un'attività che va svolta con la metodologia ( e le conoscenze) della medicina del lavoro. Vedremo poi come questo principio sarà tramutato in legge, intanto speriamo che continui ad essere presente nei testi futuri e soprattutto che venga poi approvato. Certo, sarebbe stato meglio l'abolizione dell'art. 1 ma comunque è già un passo importante in questa direzione (soprattutto in controtendenza), considerando le forze in campo.
Ci sono molti altri aspetti positivi di questo testo. L'inserimento del medico competente fra gli attori principali della valutazione del rischio accanto al RSPP, per esempio.
Il medico competente diventa un consulente complessivo dell'organizzazione aziendale della salute e sicurezza e non solo principalmente un esecutore di visite.
Critiche se ne possono fare ma bisogna essere realisti e comunque propositivi.

marc

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  • Re: TESTO UNICO
  • (21/12/2007 13:46)

Ma la questione è un po' più complessa...

1 la bozza di testo unico ha stabilito che igienisti e medici legali sono medici competenti

2 devono frequentare, assieme a già sanati dal 91 (il frquentare dovrebbe essere sottolineato )un percorso integrativo formativo

3 verranno poi stabilite (quando?) le modalità die secuzione della formazione integrativa, con appropriate tempistiche, intanto costoro possono svolgere la mansione di medico competente

4 (e qui viene il bello...) QUESTO PERCORSO INTEGRATIVO NON è PREVISTO IN NESSUN PERCORSO UNIVERSITARIO

5

marc

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  • Re: TESTO UNICO
  • (21/12/2007 13:49)

5 e non ultimo una precedente legge (277/91) aveva stabilito che coloro i quali (pur privi di qualsiasi specialità) avesse svolto la mansione di medico competente per almeno 4 anni era legittimato a farlo.

Concludo: per risolvere un papocchio hanno fatto un altro papocchio e il percorso integrativo non è previsto da NESSUN ORDINAMENTO UNIVERSITARIO NAZIONALE ED EUROPEO

Distinit saluti e buone feste

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