Il campo di applicazione di tutta la normativa antinfortunistica (art.2087 c.c., D.Lgs 626/94 e leggi satelliti) è notoriamente il "lavoro subrdinato". Cosa è un lavoratore subordinato? E' un lavoratore che lavora secondo la organizzazione e la direzione altrui (eterorganizzazione e eterodirezione nel lessico giuridico). Un artigiano, al contrario, ad esempio, lavora in autonomia. Il lavoratore interinale, pur dipendente dell'agenzia, lavora secondo la organizzazione e la direzione di ditta utilizzatrice, dunque è subordinato di ditta utilizzatrice: ho partecipato a decine di congressi sul tema, è la conclusione è obbligata -> tutte le visite sono a carico di ditta utlizzatrice
Piuiteaczz il 06/09/2007 07:24 ha scritto:
Il campo di applicazione di tutta la normativa antinfortunistica (art.2087 c.c., D.Lgs 626/94 e leggi satelliti) è notoriamente il "lavoro subrdinato". Cosa è un lavoratore subordinato? E' un lavoratore che lavora secondo la organizzazione e la direzione altrui (eterorganizzazione e eterodirezione nel lessico giuridico). Un artigiano, al contrario, ad esempio, lavora in autonomia. Il lavoratore interinale, pur dipendente dell'agenzia, lavora secondo la organizzazione e la direzione di ditta utilizzatrice, dunque è subordinato di ditta utilizzatrice: ho partecipato a decine di congressi sul tema, è la conclusione è obbligata -> tutte le visite sono a carico di ditta utlizzatrice
Mario
Proprio stamane una "mia " azienda mi ha chiamato per dirmi che deve occupare un lavoratore interinale per un lavoro di facchinaggio urgente ed improvviso da effettuare in questo fine settimana ( oggi,sabato e domenica)
Ho chiesto se avesse qualche doc. sanitaria e la risposta è stata negativa!
Qualcuno mi dica se è possibile, in questo caso, attuare qualsiasi vigente legge sulla sorveglianza sanitaria ,che abbia una parvenza di serietà.
Questa persona avrà sicuramente un rischio "speciale" ...MMC.
La sola visita e l'anamnesi mette al riparo me e l'azienda se questo lavoratore dovesse subire un infortunio a causa del citato rischio?
E se io oggi invece di andare in azienda fossi andato a funghi.... chi si prendeva la briga di "validare " tale lavoratore?
Le leggi e le spiegazioni che danno certi colleghi,ma in particolar modo i "giuslavoristi" ,a mio parere non sono attinenti alle realtà operative.....sembra quasi che la teoria sia "l'opposto" della pratica.... Qualcuno di questi vive la realtà lavorativa aziendale?
Stà di fatto che ,ob torto collo ,seguo quello che viene indicato ma rimango del parere che certe disposizioni non sono sempre applicabili e comunque in tanti anni ho visto solamente , rarissimamente, cartelle sanitarie che seguono tali lavoratori.....evviva.
ciao
Mario
dr.alesiani il 07/09/2007 09:38 ha scritto:
Proprio stamane una "mia " azienda mi ha chiamato per dirmi che deve occupare un lavoratore interinale per un lavoro di facchinaggio urgente ed improvviso da effettuare in questo fine settimana ( oggi,sabato e domenica)
Ho chiesto se avesse qualche doc. sanitaria e la risposta è stata negativa!
Inizio premettendo che concordo al 133% con quanto già detto da alesiani in precedenza, in relazione al fatto che comunque la "ditta somministratrice" dovrebbe comunque somministrare (=mollare) solo lavoratori già dichiarati idonei almeno per le mansioni con rischi specifici acclarati.
e adesso vengo al dunque. Sapete quant'è l'Indice di Rischio che l'INAIL assegna ai facchini?? 16,93. Cioè, più del doppio che nell'edilizia, e 4 olte la metameccanica.
E secondo voi, per quale motivo tutte le dico tutte, le grandi aziende hanno "terziarizzato" le movimentazioni, manuali e meno manuali???
Così, finisce che un poveraccio senza arte né parte, magari senza neppure la 3^ media, probabilmente non famoso per cultura nè exploit intellettivi, finisca con il non trovare nient'altro che fare facchinaggio "a chiamata" tramite questi nauseabondi caporali autorizzati.
Chi lo tutela? Nessuno, caro alesiani, neppure tu con la migliore delle visite possibili potrai evitare che nello spostare da solo un armadione metallico gli cada su un piede o che nel sollevare a mano una cassa da 70 Kg (guardate che se sono pezzi di acciaio speciale per motori, 70 Kg stanno in una cassetta 25 x 25 x 50)gli prenda un bel colpo della strega.
E concludo citando per l'ennesima volta S.A. il Principe Tomasi di Lampedusa:
"cambiare tutto perchè nulla cambi".
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
billi
Effettivamente analizzando il problema queste aziende fornitrici dovrebbero fornire lavoratori gia' "idonei": ma la quantificazione del rischio mal si coniuga con questo pensiero. La verita' e' che l'invenzione dei lavoratori interinali e dei co co co non va assolutamente d'accordo con la tutela della salute e con la dignita' del lavoro e del lavoratore.
Piuiteaczz il 06/09/2007 07:24 ha scritto:
Il campo di applicazione di tutta la normativa antinfortunistica (art.2087 c.c., D.Lgs 626/94 e leggi satelliti) è notoriamente il "lavoro subrdinato". Cosa è un lavoratore subordinato? E' un lavoratore che lavora secondo la organizzazione e la direzione altrui (eterorganizzazione e eterodirezione nel lessico giuridico). Un artigiano, al contrario, ad esempio, lavora in autonomia. Il lavoratore interinale, pur dipendente dell'agenzia, lavora secondo la organizzazione e la direzione di ditta utilizzatrice, dunque è subordinato di ditta utilizzatrice: ho partecipato a decine di congressi sul tema, è la conclusione è obbligata -> tutte le visite sono a carico di ditta utlizzatrice
Mario
Piuiteaczz il 05/09/2007 10:36 ha scritto:
Il problema di a chi spetti fare le visite mediche preventive e periodiche è già chiaro da anni; non c'è giurista, giudice, funzionario ministeriale, ispettore asl o esperto in materia che abbia più dubbi sul punto: se ne è parlato e chiarito il tutto già più di cinque anni fa.
Spetta alla ditta fornitrice in quanto la "subordinazione", intesa nei termini classici giuslavoristici di eteroorganizzazione e eterodirezione, del lavoratore interinale è riconducibile interamente alla ditta utilizzatrice
Tu come ti comporti in una evenienza di quelle che ho descritto?
ciao
Mario
Il contratto fra impresa fornitrice e prestatore di lavoro temporaneo prevede un rapporto di subordinazione a tempo determinato o indeterminato. pertanto, a mio modesto parere, se il lavoro comporta rischi per la salute del lavoratore, l'impresa fornitrice ha l'obbligo di nominare il medico competente.
sun-rise il 16/09/2007 12:55 ha scritto:
Il contratto fra impresa fornitrice e prestatore di lavoro temporaneo prevede un rapporto di subordinazione a tempo determinato o indeterminato. pertanto, a mio modesto parere, se il lavoro comporta rischi per la salute del lavoratore, l'impresa fornitrice ha l'obbligo di nominare il medico competente.
Non mi sono spiegato. Non è che ho esposto la mia opinione, il fatto che le visite spettino alla ditta utilizzatrice è la posizione unanime e ampiamente consolidata di magistrati, avvocati, docenti universitari di diritto del lavoro, ispettorati del lavoro. Ho partecipato a decine di congressi sul tema con Guariniello, Soprani, Poniz, Bacchini e tutti gli altri superesperti in matera. Anche se è vero che il lavoro interinale mal si concilia con la normativa della sicurezza, le visite le deve fare sempre ditta utilizzatrice. E' così, punto e basta. Fatevene una ragione
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