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Somministrazione di vino nella mensa aziendale

Questo argomento ha avuto 11 risposte ed è stato letto 10824 volte.

sportgooffy

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  • Re: Somministrazione di vino nella mensa aziendale
  • (30/05/2009 16:04)

nofertiri9 il 16/09/2007 04:44 ha scritto:

Chiedo scusa per l'enter prematuro di un attimo fa.
A parte questo, e premettendo che condivido pienamente i richiami normativi fatti da esmeraldas, io non me la sentirei di dire che il DdL "DEVE" vietare la somministrazione, direi piuttosto che, come chiede alesiani, "PUO'". Se ci trovassimo a disquisire in un Aula di Tribunale in un giudizio tra, ad esempio, un sindacato e un DdL con il Sindacato che ha citato il DdL per aver tolto la somministrazione di vino e/o birra già in essere, e quindi secondo loro violando l'apposito articolo 42 del 303/56, se il DdL non dimostra conti alla mano che in azienda c'è una certa percentuale di infortuni la cui gran parte avviene dopo i pasti e quindi dopo la somministrazione di bevande alcoliche (ovvero, prova documentalmente che si è nella fattispecie prevista dall'art. 15 comma 1) state pur certi che perde la causa.
La prova, l'onere della prova...
Mi piacerebbe sottolineare che scelte di questa portata (certamente poco gradite al personale) dovrebbero scaturire da un serio esame statistico degli infortuni aziendali così come lo stesso esame dovrebbe costituire parte essenziale della obbbligatoria riunione annuale del SPP, dove - come ben a voi noto - partecipa il DdL, il Rspp con gli eventuali Aspp, gli Rls e soprattutto il Medico Competente.
Quindi, a mio sempre immodesto parere, non c'è una regola uguale per tutte le stagioni e per tutte le attività produttive, ma c'è una modulazione di norme che affida, e dico io giustamente, a chi di dovere di scegliere. E tra i "chi di dovere" fino a prova contraia ci siete anche voi Medici Competenti. Anche con prescrizioni/limitazioni ed eventuali controindicazioni ad personam in sede di giudizio, se lo ritenete opportuno.

Mi scuso anche io per l'Invio prematuro... premettendo che trovo I Suoi post tra i pù interessanti tra quelli visualizzabili, mi chiedo: se il rischio è la probabilità che si verifichino eventi che producano danni a persone o cose (ad es. un incendio, un crollo, etc.), per effetto di una fonte di pericolo, e se è definito dal prodotto della frequenza di accadimento e della gravità delle conseguenze (definizione tratta da Wikipedia), nella valutazione, fermo restando che il divieto di consumo di alcool è da riservarsi per le categorie lavorative individuate dalle norme vigenti, non dovremo nella valutazione valutare appunto la gravità delle conseguenze e non solo il loro verificarsi? Se io faccio sorveglianza per una ditta che trasporta carburante, non devo attendere che qualcuno scivoli infortunandosi per specificare che non si sale sulle cisaterne degli automezzi senza imbragature, casco, etc... o devo attendere un infortunio per riconoiscere un pericolo?

sportgooffy

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  • Re: Somministrazione di vino nella mensa aziendale
  • (30/05/2009 16:10)

nicosub il 28/05/2009 01:36 ha scritto:


Allegato IV del TU 81/08 punto 1.11.3.3: è consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti!
Quindi?
Nicola

se faccio l'impiegato, e consumo una birra al pasto, cosa dovrei tutelare, il rischio di appennicarmi dopo pranzo?...diverso e se bevo e poi mi metto alla guida di un pullman...

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