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Rischio chimico moderato - alcune considerazioni

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 1442 volte.

michele.borsaro

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  • Rischio chimico moderato - alcune considerazioni
  • (06/12/2018 10:41)

Salve a tutti,

volevo condividere alcune considerazioni in merito all'articolo trovato sul sito:

https://medicocompetente.it/mese/...inazione-del-rischio-moderato.htm

In tale articolo si afferma che, con un rapporto tra valore misurato/TLV maggiore di 0.1 (come da appendice C3 della UNI EN 689) il rischio si da considerarsi NON moderato e quindi si applichino le misure di tutela previste, tra cui l'obbligo dei DPI.
Io lavoro nel settore del piombo, per tale agente chimico la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo se si supera una valore corrispondente a, circa, al 60% del TLV o un valore ematico del relativo IBE del 60%. In buona sostanza si afferma che sotto il 60% del TLV e sotto il 60% dell' IBE non siano previste le tutele relative al rischio NON moderato. Tale approccio è stato sempre confermato anche dalla vigilanza, che non ha mai imposto o sollevato dubbi l'uso massivo di DPI anche avendo valori rilevati (da campionamenti personali) ben al di sopra di 1/10 del valore limite ( ma bel al di sotto del TLV). Per "ben al di sotto" intendo circa il 40% del limite.

Senza entrare in una discussione specifica del piombo, vorrei cioè chiedere e discutere con voi se sia automatico imporre un uso massivo dei DPI con valori da campionamenti personali maggiori di 1/10 del valore limite. A me pare uno sproposito! io adotterei invece un approccio più pragmatico ponendomi come obbiettivo 1/10 del TLV ma modulando le misure di protezione e prevenzione in funzione dei valori rilevati e delle singole mansioni su cui tali valori sono stati misurati, mantenendo poi costante l'analisi degli IBE e confrontandomi con il medico per le valutazioni sui campioni biologici.
Cose ne pensate?

Grazie
Michele

mantello

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  • Re: Rischio chimico moderato - alcune considerazioni
  • (06/12/2018 14:51)

Il link rimanda ad un articolo del 2003
Il DL gs 81/08 (art 224 comma 2) prescrive che se viene dimostrato che il rischio è basso per la sicurezza E irrilevante per la salute (citando la norma ci si limita quasi sistematicamente alla sola salute ma la congiunzione usata è “E”) E (sempre “E”) che le misure adottate sono sufficienti a ridurre il rischio non si applicano….
Quanto all’ uso di DPI (e alle misure di prevenzione) non credo sia obbligatorio che siano “massive” l’importante è che siano adeguate ed efficaci nella specifica situazione lavorativa

michele.borsaro

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  • Re: Rischio chimico moderato - alcune considerazioni
  • (06/12/2018 15:36)

In linea di massima sono d'accordo con te, credo che ci voglia un approccio critico ai dati rielevati e che la Valutazione del rischio serva questo, valutare significa proprio "dare una valutazione".

L'articolo lincato era però di altro avviso e vorrei capirne il motivo

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