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Un'altra

Questo argomento ha avuto 3 risposte ed è stato letto 1766 volte.

milvio.piras

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Provenienza
Cagliari
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
601
  • Un'altra
  • (28/02/2019 02:52)

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PTL
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Fotocopia della Carta d'identità
Fotocopia della Patente
Fotocopia del Codice Fiscale
Fotocopia autenticata (c/o qualsiasi Comune/Circoscrizione presentando I’originale) del Titolo di studio con votazione - oppure certificato di studio in originale, rilasciato dalla scuola o dall'Università
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ GENERICA AL LAVORO DA PARTE DEL MEDICO DI FAMIGLIA CON IL TIMBRO CONTENENTE i IL CODICE REGIONALE
Certificato del casellario giudiziale (penale) - non anteriore a tre mesi dove risulti NULLO
Certificato dei carichi pendenti - non anteriore a tre mesi dove risulti NON CI SONO CARICHI PENDENTI
Estratto contributivo INPS (anche se negativo) dal Sito INPS oppure da un CAF
Scheda anagrafica professionale (al centro per l'impiego) Storico (anche se non si è mai stati occupati). La scheda deve essere aggiornata alla data prossima all'assunzione.
Compilare le due schede di autocertificazione che vi verranno consegnate/inviate

Tel 06………….-Fax 06………….-mail : …………..

ramiste

ramiste
Provenienza
Catania
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
847
  • Re: Un'altra
  • (28/02/2019 07:57)

Detta così sembrerebbe una sorta di "visita preventiva in fase pre-assuntiva" effettuata dal MMG (??).
Ma che ne pensa il locale OdV ? Non sarebbe il caso di fare una segnalazione ?
Anche perché così si creano pericolosi e inquietanti precedenti ....

alessandrociberti

alessandrociberti
Provenienza
Massa Carrara
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
194
  • Re: Un'altra
  • (01/03/2019 09:52)

Il certificato di "idoneità generica ad attività lavorativa" è un certificato di cui, con la Legge n. 98/2013, art. 42, è stata abrogata l'obbligatorietà ma rientra nelle certificazioni possibili da parte del medico di famiglia. GLi OdV non possono avere nulla da eccepire in quanto le idoneità rilasciate ai sensi dell'art.5 della legge 300/70 sono appunto idoneità generiche ad attività lavorative.
Piuttosto che fare le "vergini delle rocce" forse tutti noi, le nostre associazioni, il mondo scientifico e gli OdV dovremmo ripensare l'impianto della visita preassuntiva smettendo di mettere la testa sotto la sabbia: vi sono situazioni in cui a mio parere non è etico (date le attuali conoscenze) trincerarsi dietro posizioni ideologiche non più attuali: un esempio provocatorio potrebbe essere quello di una donna con una positività per BRCA, è etico esporla a radiazioni ionizzanti sapendo che il tumore più radioinducibile è il tumore alla mammella? Attualmente non solo non è possibile non esporla ma non è neppure lecito eseguire l'indagine genetica.
La legge 70/300 che vieta determinati accertamenti è una legge nata in un periodo storico in cui la doppia elica del DNA era nota da 17 anni, oggi tutto il DNA umano è mappato e la medicina sta andando prepotentemente verso la Precision Medicin. Se la nostra disciplina non sarà in grado di seguire le modificazioni scientifiche e sociali verrà superata e resterà solo un inutile orpello del passato. La richiesta di un datore di lavoro ad un canale diverso dalla medicina del lavoro è la dimostrazione che se non saremo in grado di adeguarci verremo esclusi, possiamo lanciare alti guai di dolore e rimostranze da lesa maestà ma questo non cambierà la realtà.

Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)

mantello

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Provenienza
Milano
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
543
  • Re: Un'altra
  • (02/03/2019 12:22)

Al netto delle considerazioni relative a funzione e adeguatezza professionale dei MC credo che il certificato di idoneità generica al lavoro non possa sostituire l'idoneità alla specifica mansione valutata e certificata dal MC. Pertanto tale certificato di generica idoneità può avere senso solo per attività per cui non sia prevista sorveglianza sanitaria.
Segnalo anche che qualora il certificato richiesto fosse inteso come misura preventiva il relativo onere dovrebbe essere - a mio parere- a carico del DdL (art 15 c2)

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