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Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?

Questo argomento ha avuto 15 risposte ed è stato letto 4318 volte.

annuscor

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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (17/04/2019 19:24)

Mi sembra la stessa situazione che vivono ogni giorno i colleghi di medicina generale: il paziente va in giro, consulta vari specialisti che pontificano e poi tornano dal medico per le ricette. Si può discutere di legittimità, di correttezza degli altri consulenti ecc. Problemi loro. Io preferirei tirarmi fuori. La condizione del collega in questione non è facile da gestire (immagino che peso anche formale assume la clinica del lavoro). Rimango del parere che, a parte la fiducia, è impossibile svolgere con serenità i propri compiti secondo coscienza. Meglio perdere un cliente che fare il ragazzino scemo ma ricattato dal bisogno. Circa il comportamento della Clinica del lavoro, si può provare a porre la questione all'Ordine (se capiscono e se hanno voglia di occuparsi di deontologia , la mia esperienza in passato è negativa).

milvio.piras

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Medico del Lavoro Competente
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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (17/04/2019 22:27)

Questo fatto, abbastanza singolare (per ora) nel suo genere, si somma a tanti altri in cui il medico competente viene "messo in mezzo" da coloro che , a diverso titolo, hanno il coltello dalla parte del manico, e usano il loro potere per i propri comodi, approfittando della carenza dei controlli e delle conseguenze relativamente blande di una eventuale verifica (in un caso in cui, a causa della inosservanza delle disposizioni date dal medico competente, ne derivò un incidente per una lavoratrice in gravidanza, con un procurato aborto, il responsabile della azienda se l'è cavata con la prescrizione del reato per decorrenza dei termini, mentre il medico competente fu comunque sanzionato!).
Le situazioni in cui si sente la mancanza di una organizzazione cui rivolgersi per essere aiutati non si contano più da tempo. Purtroppo i medici competenti hanno sviluppato una capacità di resilienza che li fa sopravvivere a qualunque inaccettabile condizione, preferendo, alla peggio, cambiare mestiere, buttando al vento anni di studio e di sacrifici per ritrovarsi, intorno ai 50 / 60 anni, ancora senza nulla di concreto per le mani, piuttosto che provare a organizzarsi per far fronte alle ingiustizie.

alessandrociberti

alessandrociberti
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Massa Carrara
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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (18/04/2019 08:57)

La mia nonna mi diceva sempre "chi pecora si fa lupo se la mangia":
la situazione raccontata,per necessità in maniera lacunosa, dimostra un azione del datore di lavoro (che appare piuttosto informato e consapevole)che evidentemente (per fini propri, ipotizzo di tutela legale reale o teorica) voleva un parere di un ente terzo; in questa azione ha ritenuto il fatto di mettere in una posizione scomoda il medico competente un danno collaterale trascurabile.
Il collega si trova quindi a dover gestire questa situazione i cui esiti possono essere due: parla con il datore di lavoro e chiarisce oppure non riesce a trovare una sintesi tra gli interessi del datore di lavoro ed i suoi e si dimette, tertium non datur; o meglio tertium è fare la pecora che si dà in pasto al lupo.

Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)

gianfranco@informaticaemedicin

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Cagliari
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Medico del Lavoro Competente
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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (19/04/2019 17:31)

L’art. 5 della legge 300:
ART. 5. – Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico
Non c’è contrasto tra l’art. 5 della legge 300 e i compiti del MC che sono stabiliti dall’art. 25 del Decreto ‘81, come obblighi posti a suo carico. In realtà è un problema di tipologia di giudizi che hanno una natura completamente diversa rispetto a quanto previsto dal Decreto ’81. L’idoneità alla mansione, se si vuole sottigliare tra idoneità generiche o specifiche, il che può essere fuorviante e spesso lo è per le stesse commissioni ASL istituite ai sensi dell’art. 5, in cui non vi è traccia del termine “generica”. In altri termini va da sé che è solo ed esclusivamente il MC che può formulare il giudizio di idoneità specifica alla mansione, come stabilito dal Decreto ’81, un giudizio che è bene ricordare come sia e debba essere riferito solo ai rischi per la salute previsti dal medesimo Decreto. Per altre situazioni il DL ha facoltà di far controllare la “idoneità fisica” del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico (ASL o Università che siano) ma solo limitatamente a quanto stabilito dall’art. 5, ovvero con riferimento a condizioni di salute che possano avere a che fare con “l’idoneità fisica” (… anche qui ci sarebbe da discutere) senza altri attributi (per valutare la cosiddetta impropriamente idoneità generica); ovviamente fuori dall’ambito dei rischi per la salute normati dal Decreto ’81, altrimenti vi sarebbe un evidente contrasto normativo. Ora non essendo stato abrogato, ma tutt’ora valido l’art. 5 può essere invocato solo per adempiere a formulazioni di idoneità che riguardano situazioni fuori dall’ambito dei controlli sanitari previsti a carico del MC; ad es. quando non vi è l’obbligo della sorveglianza sanitaria e/o la ricorrenza di condizioni salute, ad es. alcune forme di patologie psichiatriche che potrebbero essere non rilevanti per le valutazioni in associazione ai rischi definiti ai sensi dell’81. Sicuramente la valutazione dell’idoneità fisica e quindi il giudizio di idoneità ex art. 5 non può essere considerato ne valido (giuridicamente), né alternativo o sostitutivo (e neanche complementare) di quello formulato, in termini di idoneità specifica alla mansione dal MC conformemente al Decreto 81, essendo quest’ultima la figura unica cui è riservata per legge la possibilità di tale formulazione.
Gianfranco Murgia Medico Competente Cagliari

rossella

rossella
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Cagliari
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Medico del Lavoro Competente
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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (20/04/2019 15:45)

Sono contenta che vi sia accordo generale tra Colleghi relativamente all'interpretazione del significato dell'art. 5 L 300/70 e le interrelazioni con il resto della normativa vigente.

Appunto per questo desta scalpore il comportamento della Clinica del Lavoro che, in nome dello stesso articolo, ha visitato più di un lavoratore dello stesso gruppo omogeneo (molti di questi idonei senza prescrizioni o limitazioni) con l'intenzione di rilasciare giudizi di idoneità alla mansione specifica!

Nuove notizie sullo sviluppo del caso verranno comunicate nei prossimi giorni . Grazie a tutti per i contributi.

ramiste

ramiste
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Medico del Lavoro
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  • Re: Visite mediche ex art. 5/l. 300: chi le può eseguire?
  • (21/04/2019 09:38)

Senza offesa per nessuno e concordando con il precedente intervento, credo che qualunque collega in possesso di una pur minima conoscenza normativa (peraltro indispensabile per eseguire correttamente la nostra attività professionale) non possa che ritenere valide le affermazioni svolte in merito alla questione posta.
Per quello che può valere, sono convinto che siamo tutti pronti a sostenere il collega nelle decisioni che vorrà prendere, anche eventualmente di natura legale (ma spero vivamente che non si giunga a questo). Credo sia molto interessante per tutti, comunque, continuare a essere aggiornati sulla vicenda - nei limiti della riservatezza e della privacy che naturalmente devono essere mantenuti su questo sito - e degli sviluppi attuali e fututi.

Colgo l'occasione per augurare Buona Pasqua a tutti

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