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Fumi di saldatura

Questo argomento ha avuto 11 risposte ed è stato letto 4886 volte.

dellarossa

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  • Fumi di saldatura
  • (28/06/2019 16:55)

Ho letto oggi, nella lista dei cancerogeni IARC, che i "fumi di saldatura" sono classificati come "cancerogeno di classe 1", e non per la presenza di metalli, quali cromo o nichel o altro, ma come tali. Devo dedurne che ogni saldatore, pur con aspirazione e DPI adeguati (caschi soffianti per es.) ne è esposto e che debba essere iscritto nell'apposito registro. Vorrei sentire qualche commento in proposito.

mantello

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  • Re: Fumi di saldatura
  • (28/06/2019 23:02)

Articolo 234 - Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'Allegato XLII del presente decreto, nonche' sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

dellarossa

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  • Re: Fumi di saldatura
  • (29/06/2019 10:19)

Collega, non ho capito. Il problema è piuttosto importante per l'alto numero di saldatori esistenti che, di botto, verrebbero considerati esposti ad un cancerogeno.

mantello

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  • Re: Fumi di saldatura
  • (29/06/2019 10:38)

Riporto semplicemente la definizione di cancerogeno secondo 81. Non necessariamente coincidente con lista IARC.
Detto questo se si dimostra che l'esposizione non è dannosa per la salute (vale ovviamente per i cancerogeni presenti anche nell'ambiente di vita con livelli di esposizione occupazionale non superiori a quelli ambientali) non necessariamente va applicata la normativa sui cancerogeni

milvio.piras

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  • Re: Fumi di saldatura
  • (29/06/2019 17:32)

È un problema più volte affrontato in occasione delle riunioni periodiche in aziende metalmeccaniche dove la saldatura (i vari tipi di saldatura) è una attività quotidiana, prevalente o esclusiva.
Nei fumi di saldatura possono essere presenti agenti cancerogeni certi (come gli ossidi di nichel) in percentuale variabili a seconda del tipo di saldatura e dei materiali utilizzati. Tuttavia, finora in ben pochi casi risultano applicate le disposizioni di legge relative all'esposizione a cancerogeni. È uno dei tanti casi cui dovremmo metter mano.

dellarossa

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  • Re: Fumi di saldatura
  • (29/06/2019 19:44)

Ho affrontato questo problema nella valutazione di una carpenteria dove viene saldato, per certi periodi, acciaio inox. Si è fatta una valutazione ambientale dosando, fra gli altri, cromo e nichel. I risultati avevano dimostrato concentrazioni di tali metalli, ampiamente al di sotto del TLV (1/50, 1/100 del TLV). Per completare l'indagine era stato fatto anche un monitoraggio biologico. Le cromurie mostravano valori del tutto comparabili con i valori della cromuria in persone non esposte. A quel punto si è tratta la conclusione che quei saldatori non erano esposti a cancerogeni e quindi non era necessario attivare il registro degli esposti.
Ora, con la comparsa, nella lista IARC (che è una voce autorevole, anche se non citata dalla legge), della voce "fumi di saldatura" (come tali e indipendentemente dalla presenza di metalli) la cosa si fa più complessa. Il dosaggio ambientale dei fumi (nell'esempio prima riportato), pur rimanendo sotto il TLV (in virtù dell'efficienza dell'impianto di aspirazione e dei DPI), lo è per frazioni intorno al 1/10 o anche un po' superiori. Inoltre non c'è un marcatore biologico che permetta di valutare l'assorbimento. Si può solo contare sull'efficienza dell'aspirazione e dei DPI, in particolare casco soffiante, al cui interno i livelli di fumo sono presenti solo in minima traccia. Ma quanti saldatori hanno a disposizione dei caschi soffianti?

mantello

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  • Re: Fumi di saldatura
  • (30/06/2019 21:47)

In primo luogo credo sia pacifico che debbano essere applicate tutte le possibilità di ridurre l'esposizione occupazionale a tossici (per i fumi di saldatura come per tutti gli altri inquinanti): dalla sostituzione ai DPI. Ovviamente con tanto maggiore rigore quanto più una sostanza è pericolosa
In secondo luogo il DLgs 81 fornisce sempre una definizione delle sostanze/ rischi/ condizioni/ situazioni/ ruoli cui le norme devono essere applicate. In particolare definisce cosa si debba intendere per cancerogeno e la definizione non è del tipo “tutte le sostanze che un qualche autorevole Ente ritiene siano cancerogene” . Mi sembra quindi corretto riferirsi alla definizione per applicare la norma, particolarmente per quanto riguarda gli aspetti amministrativi.

In terzo luogo mentre credo sia epidemiologicamente dimostrato che tra gli esposti a fumi di saldature ci siano eccessi di neoplasie non credo sia possibile affermare (in ambito di valutazione del rischio) che i fumi siano cancerogeni in quanto tali. I fumi sono semplicemente una forma fisica della materia e in quanto tali non possono causare tumori. La cancerogenicità è evidentemente una proprietà delle specie chimiche che si presentano sotto forma di fumo. In effetti il documento IARC ha una tabella in cui si elencano i vari possibili componenti dei fumi di saldature e si riporta per ognuno di essi la eventuale cancerogenicità.
In conclusione non credo fondata l’equazione saldatore = esposto a cancerogeni sempre e comunque. Credo invece che si debba considerare il materiale saldato e le tecniche di saldatura utilizzate per individuare quali potrebbero essere i cancerogeni presenti; si debba procedere alla loro misura per porre le basi della valutazione del rischio e per la eventuale attivazione dei registri di esposizione e quant’altro la legge richiede

faggiano.danilo

faggiano.danilo
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  • Re: Fumi di saldatura
  • (01/07/2019 10:01)

Ma ci pensate che la disquisizione è legata solo al fatto di dover redigere o meno il registro degli esposti? Dal punto di vista pratico, o lo facciamo o non lo facciamo, i saldatori comunque li si visitano e dunque la tutela della salute è garantita.

Qualcuno dirà "sì. ma se li iscrivi nel registro degli esposti, risulterà che sono stati esposti a cancerogeni". Perchè, se uno si legge la cartella, non trova la stessa informazione ?

Quindi, come al solito, pippe burocratiche del tutto inutili per la tutela della salute. L'unica utilità è evitare o meno una banale multa, che con la medicina non c'entra nulla.

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

mantello

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  • Re: Fumi di saldatura
  • (01/07/2019 16:55)

E' inevitabile innervosirsi se si pensa che il problema sia solo "burocratico". In effetti sembrerebbe così (cartelle e registri da gestire, complicazioni in tema di stesura del DVR) e in parte lo è.
Poi però si può vedere il problema anche in altro modo.
Con riferimento allo sviluppo di tumore ed alle relative latenze bisogna definire quale sia la rilevanza preventiva, curativa e previdenziale/assicurativa dell'aver visitato i saldatori in sede di SS.
L'esposizione a cancerogeni scritta in una cartella sanitaria e di rischio temo abbia pochissime possibilità di riemergere in caso di insorgenza di malattia. L'iscrizione in un registro dovrebbe rendere più facile mettere in relazione neoplasia ed esposizione occupazionale. A livello epidemiologico poi i registri di esposizione (se ben fatti e non ingolfati da pseudoesposti) rendono più solide le valutazioni di cancerogenicità, permettendo di superare la vaghezza dei fumi cancerogeni

panema

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  • Re: Fumi di saldatura
  • (16/01/2020 17:50)

Salve. Visto che i fumi da saldatura risultano attualmente Classe 1, credo che si debba procedere per tutti i saldatori ad un campionamento personale, magari per gruppi omogenei, per la verifica dell'esposizione indivuduale. Ma, mi chiedo, cosa campioniamo, e poi se i valori sono bassi , viste le prodedure messe in atto, dobbiamo comunque procedere per la segnalazione Registro Esposti, che ovviamente e' un impiccio burocratico, ma che mi pare inutile in caso di basso rischio.

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