Contesto: Azienda di grandi dimensioni con diverse aree (regionali) di competenza; nomina MC per ciascuna area; strumento di gestione della SS: software di proprietà aziendale con accesso attraverso ID, password, Token per ciascun MC.
Fatto: Il MC "coordinatore" ed il suo vice possono accedere attraverso le credenziali necessarie alle cartelle informatizzate di ciascun MC, procedere agli accertamenti, esprimere il giudizio di idoneità. Il tutto senza nemmeno avvertire il MC "coordinato" competente per l'area geografica come da nomina del DdL.
Cosa ne pensate? Quali e quanti passaggi del DL 81/08 e del regolamento GPDR sono arbitrariamente ignorati in questo comportamento? Qualcuno è in grado di illuminarmi?
Credo, in primo luogo che i dati sanitari debbano essere archiviati e custoditi al di fuori delle strutture aziendali, rendendoli non accessibili alle strutture informatiche e telematiche dell' Azienda.
Quanto al medico coordinatore credo debba avere funzioni di coordinamento ma non di sovrapposizione o di sostituzione. Ogni MC risponde direttamente al DdL ed all' OdV del proprio operato, e non al MC coordinatore. Non mi scandalizza che il Coordinatore possa "vedere". Trovo inammissibile che possa modificare. Il fatto che lo faccia senza avvisare è un'ulteriore prova di arroganza
CERTO D'ACCORDO CON MANTELLO
Non mai trovato infatti alcun potere circa il MC coordinatore salvo l'art 39, 6° comma che si limita ad indicare questa possibilità senza indicare il contenuto delle funzioni di coordinamento ( che sono interpretate solitamente come un protocollo concordato trattandosi di unica azienda con più sedi produttive.)
ricordo che le teorie e i modelli di organizzazione manageriale indicano la funzione di coordinamento come FUNZIONE DEBOLE
(nelle ASL contraddicendo a tale concetto il Coordinatore sanitario pretendeva di comandare a tutti i Direttori di settore ( o servizio) poichè in uomini di qualche potere si nasconde nel profondo dell'animo un dittattorello .....)
Quindi, secondo voi, la nomina a MC coordinatore nazionale consente allo stesso di effettuare visite su qualsiasi lavoratore (ad esempio su richiesta oppure per rientro malattia quando il MC coordinato territoriale risulta impossibilitato) oppure ci vuole anche per lui una specifica nomina per ogni singola realtà lavorativa (vale a dire per ogni "appalto" in cui è presente un DVR specifico)?
Sonnambulo il 31/10/2019 10:45 ha scritto:
Quindi, secondo voi, la nomina a MC coordinatore nazionale consente allo stesso di effettuare visite su qualsiasi lavoratore (ad esempio su richiesta oppure per rientro malattia quando il MC coordinato territoriale risulta impossibilitato) oppure ci vuole anche per lui una specifica nomina per ogni singola realtà lavorativa (vale a dire per ogni "appalto" in cui è presente un DVR specifico)?
La butto giù sulla base dell'esperienza: se il medico coordinatore è informato dei rischi specifici e peculiari della sede e della mansione del lavoratore, può sostituire, all'occorrenza, il medico competente (e meno male). Altrimenti, si informa. Così funziona, d'altronde, in grosse aziende da sempre controllate dagli OdV.
milvio.piras il 01/11/2019 12:17 ha scritto:
La butto giù sulla base dell'esperienza: se il medico coordinatore è informato dei rischi specifici e peculiari della sede e della mansione del lavoratore, può sostituire, all'occorrenza, il medico competente (e meno male). Altrimenti, si informa. Così funziona, d'altronde, in grosse aziende da sempre controllate dagli OdV.
Capita anche che a un medico competente di una determinata sede venga richiesto di visitare qualche lavoratore al posto degli altri medici coordinati o del coordinatore. In fondo, sono nella stessa squadra e si informano a vicenda sui rischi e sulle mansioni.
Autore: Anna Guardavilla
Categoria: Medico competente
12/04/2018: I casi in cui possono essere nominati più Medici Competenti, le responsabilità, l’obbligatoria individuazione del Medico coordinatore, le aree di competenza e la formalizzazione degli incarichi
https://www.puntosicuro.it/sicure...-il-medico-coordinatore-AR-17965/
Credo che se viene rispettata IN MANIERA LETTERALE la legge il MC Coordinatore non può essere automaticamente ritenuto MC di tutte le sedi aziendali su cui esplica le (mal definite) funzioni di coordinamento. Quindi se deve sostituire un Collega coordinato deve avere una nomina temporanea per quella specifica attività produttiva. Non credo possibile che una stesso lavoratore abbia contemporaneamente due medici competenti che lo "sorvegliano" per una stessa mansione svolta nello stesso posto. Chiaramente la conoscenza del contesto facilita il Coordinatore nella sostituzione.
Peraltro il problema sollevato riguardava la modifica di giudizi da parte del Coordinatore senza avere visitato il lavoratore e senza concordare con il coordinato. Questo comportamento non solo è fuori dalla legge ma, credo, anche dalla deontologia e dalla semplice logica.
milvio.piras il 01/11/2019 12:17 ha scritto:
La butto giù sulla base dell'esperienza: se il medico coordinatore è informato dei rischi specifici e peculiari della sede e della mansione del lavoratore, può sostituire, all'occorrenza, il medico competente (e meno male). Altrimenti, si informa. Così funziona, d'altronde, in grosse aziende da sempre controllate dagli OdV.
milvio.piras il 01/11/2019 12:17 ha scritto:
La butto giù sulla base dell'esperienza: se il medico coordinatore è informato dei rischi specifici e peculiari della sede e della mansione del lavoratore, può sostituire, all'occorrenza, il medico competente (e meno male). Altrimenti, si informa. Così funziona, d'altronde, in grosse aziende da sempre controllate dagli OdV.
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