aggiungo: il giudizio di idoneità è subordinato alla non sussistenza di elementi ostativi, art 320, appendice II DPR 495/92, nel caso specifico assenza di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. Dato il particolare settore lavorativo, il Ministero ha autorizzato le visite pre assunzione.
[cite]Misiami17 il 29/11/2019 07:00 ha scritto:
aggiungo: il giudizio di idoneità è subordinato alla non sussistenza di elementi ostativi, art 320, appendice II DPR 495/92, nel caso specifico assenza di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicoattive, è stata di fatto considerata lecita l’effettuazione di accertamenti tossicologici sia in fase di assunzione che di revisione. Questo è ciò che recita esattamente la circolare RFI a riguardo dell’esame tossicologico.
Rimane il fatto che il primo test ha fornito risultato positivo. A mio parere è improbabile che vengano utilizzati, per la mansione svolta in ambito ferroviario, criteri più permissivi di quelli prescritti dalla norma ed utilizzati per la guida di un muletto.
mantello il 30/11/2019 03:16 ha scritto:
Rimane il fatto che il primo test ha fornito risultato positivo. A mio parere è improbabile che vengano utilizzati, per la mansione svolta in ambito ferroviario, criteri più permissivi di quelli prescritti dalla norma ed utilizzati per la guida di un muletto.
Grazie per la risposta. Non conosco, però, i contenuti della norma relativa alla guida dei muletti.
Semplicemente la conduzione di mulatti viene considerata mansione a rischio rilevante di incidenti e ad essa si applica la normativa prevista dagli accordi stato regioni sull'uso di sostanze psicotrope.
Misiami17 il 29/11/2019 07:00 ha scritto:
aggiungo: il giudizio di idoneità è subordinato alla non sussistenza di elementi ostativi, art 320, appendice II DPR 495/92, nel caso specifico assenza di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. Dato il particolare settore lavorativo, il Ministero ha autorizzato le visite pre assunzione.
Verificate attentamente che la norma di riferimento sia quella che citata. Qui le norme in gioco sono tante ma se fate ricorso a RFI credo lo stiate facendo ai sensi del DM88/99. Il problema è che l'oggetto del ricorso in appello sarebbe ai sensi del D.Lgs 81/08. Un bel pastrocchio. Svolgendo da un paio di decenni attività ai sensi del DM88 confermo che di solito non si utilizzano criteri più permissivi (sempre che l'azienda fornisca informazioni sufficienti a comprendere il motivo della non idoneità... cosa non scontata). Non di rado ci si trova a ricorsi accettati in carenza di informazioni, assunti ai sensi del DM88 e non idonei ai sensi del D.Lgs 81/08 = paradosso! Può guidare un tram e non un granturismo ( di solito avverrebbe il contrario). Tutto dipendere dall'azienda che qui mi pare suggerisca un percorso non corretto.
Conte_Vlad_III il 01/12/2019 08:02 ha scritto:
Verificate attentamente che la norma di riferimento sia quella che citata. Qui le norme in gioco sono tante ma se fate ricorso a RFI credo lo stiate facendo ai sensi del DM88/99. Il problema è che l'oggetto del ricorso in appello sarebbe ai sensi del D.Lgs 81/08. Un bel pastrocchio. Svolgendo da un paio di decenni attività ai sensi del DM88 confermo che di solito non si utilizzano criteri più permissivi (sempre che l'azienda fornisca informazioni sufficienti a comprendere il motivo della non idoneità... cosa non scontata). Non di rado ci si trova a ricorsi accettati in carenza di informazioni, assunti ai sensi del DM88 e non idonei ai sensi del D.Lgs 81/08 = paradosso! Può guidare un tram e non un granturismo ( di solito avverrebbe il contrario). Tutto dipendere dall'azienda che qui mi pare suggerisca un percorso non corretto.
Buongiorno, sul certificato di non idoneità c’è scritto che l’interessato, può presentare, tramite l’azienda assumenda, una un giudizio di appello, coerentemente con le previsioni normative sulla scorta delle quali è stata effettuata la visita. Cosa significa? Giudizio di appello si o giudizio di appello no? Grazie infinite
State ricorrendo ai sensi del DM88/99 quindi per la mancanza di uno o più requisiti previsti da questa normativa.
Il test antidroga rientra però nelle previsioni di altra norma (Dlgs 81/08): in questo caso l'organo a cui ci si appella è l'ASL/ATS (cambia a volte nome da regione a regione).
L'iter nel caso dell'ASL è generalmente molto più rapido che non quello verso le FS.
Una risposta formalmente corretta di FS dovrebbe essere che non sono loro il "terminale" corretto per il vostro tipo di ricorso. Molto però dipende dalle informazioni che riceveranno dall'azienda e dall'efficienza del sistema (su cui non metterei la mano sul fuoco).
Misiami17 il 02/12/2019 02:35 ha scritto:
Buongiorno, sul certificato di non idoneità c’è scritto che l’interessato, può presentare, tramite l’azienda assumenda, una un giudizio di appello, coerentemente con le previsioni normative sulla scorta delle quali è stata effettuata la visita. Cosa significa? Giudizio di appello si o giudizio di appello no? Grazie infinite
Gentile Misiami17, è possibile sapere che seguito ha avuto il suo ricorso?
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