Vorrei un Vostro parere, viste alcune difficoltà ( mie, ma penso anche di altri) nell' effettuare le visite mediche periodiche ESATTAMENTE, a 12 mesi dalla precedente, ed essendo stato sanzionato il DL ( ed io) per aver ritardato di 2 settimane la visita periodica, se ritenete possa avere validità legale inserire nel PS la periodicità 12-14 mesi, anzichè semplicemente annuale, visto che l'unico obbligo minimo è annuale e non si menziona la impossibilità di inserire altre periodicità che non necessariamente debbano essere annuali (biennale, triennale...), ma anche ogni 13,14, 16, 18 mesi....
può essere un legale escamotage?
La periodicità delle visite mediche periodiche può essere diversa dall'annuale se il MC lo stabilisce in funzione della valutazione dei rischi (41, 2b).
Vedo due problemi a) giustificare in maniera non contestabile che, sulla base della valutazione dei rischi, la periodicità deve essere 14 anzichè 12 mesi. b) una volta fissato 14 mesi si ripropone il problema di non sforare.
Rimane da chiedersi se la sanzione per mancato rispetto del periodismo sia motivata da una violazione occasionale della scadenza di una singola visita o se le violazioni siano tante e ripetute o se la sanzione sia stata data in funzione di altre situazioni in sè non facilmente sanzionabili.
Se il mancato rispetto è singolo ed occasionale è lecito porsi domande sulla salute mentale di chi ha sanzionato
mi dicevano che i colleghi di Torino usassero porre la scadenza i questo modo scad . 1 anno +/- 1 mese ( e l'intervallo per le visite diventa 2 mesi
Cari colleghi mi sembra che ormai siamo al ridicolo..... Vorrei capire l'influenza reale sullo stato di salute di una visita effettuata a 378 giorni e non 364 dalla precedente.....
Concordo sul fatto che, in sostanza, giorno più o giorno meno non cambi nulla (precisando che la visita non influisce sullo stato di salute ma piuttosto lo valuta). Tuttavia il problema è inquadrabile in quello più generale dei limiti. Cosa cambia guidare a 52 km/h rispetto a 50. E perchè mai pagare il biglietto se supero di un solo cm l'altezza sino alla quale si è esenti? E se il scrivo (basandomi non so su cosa) 12 mesi + o - 1 cosa mi succede se anticipo o posticipo di un giorno? Chiaramente il parametro per valutare l'adeguatezza della SS non è contare i giorni. Tuttavia (slego totalmente questa mia osservazione dal caso segnalato dal Collega) se io faccio in un giorno 50 visite di qualità necessariamente inadeguata è più facile per l' OdV sanzionare il giorno di ritardo che la cattiva qualità. La sanzione su un singolo ritardo nel contesto di una SS che funziona è chiaramente patologica.
Purtroppo sono stato sanzionato per un ritardo di 25 giorni.
E' pur vero che era parimenti scaduto, da 25 giorni, il drug test (autista con Patente C).
L'ipotetica cadenza a 14 mesi ( o similari) , comporterebbe la possibilità di effettuare la visita in un range compreso tra gli 11 ed i14 mesi, nel senso che non mi risulta possano sanzionarti se esegui la sorveglianza un mese prima della scadenza dell'ultima visita effettuata. Andrebbe bene anche 12 più o meno 1...
Non penso, però, possa valere per i lavoratori che hanno l'obbligo di effettuare anche drug test, che va reiterato ogni 12 mesi e non può essere procrastinato, al massimo, potrebbe essere,di poco,anticipato
SONO D'ACCORDO CON MANTELLO
queste sottigliezze burocratiche sono armi o metodi di distrazione di massa infatti far discutere di un giorno in più o in meno è solo un giochetto burocratico ( come il famigerato "ove nominato " di cui all'art.28,2°co ultima linea - inteso ad escludere malgrado l'art 29,1°co la collaborazione col Medico Competente alla valutazione dei rischi ) In realtà non è cosi ma fornisce un alibi a chi voglia aggirare la FATTIVA PARTECIPAZIONE AL DVR
(d'altra parte è difficile a documento scritto e compilato modificare il tutto TROVANDO L'OPPOSISIZIONE DEL DATORE DI LAVORO (tanto è già fatto, lo firmi per cortesia .....)
il gioco SPORCO è di restringere alla sola sorveglianza sanitaria il MC (non si deve fare il DVR nè la FORMAZIONE)
aggiungo questa nota inviata al sito del Min. dello Sviluppo (consultazione aperta)
Nel contesto italiano si può constatare un insieme di distorsioni non aderenti ai dettami legali previsti dalla normativa che di seguito si elenca e i rimedi che possono essere attuati :
1)La nomina del Medico competente effettuata dalla società intermediaria anzichè dal Datore di lavoro,legandolo in qualche modo alla società stessa= OBBLIGO DI NOMINA DIRETTA DEL MEDICO COMPETENTE (già prevista nel Dlgs 81 art 18 lett.a ma spesso disattesa)e OBBLIGO DI RESPONSABILITÀ IN CAPO AL DATORE DI LAVORO come RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ( FINO 10 DIPENDENTI)
2) Il corrispettivo per le prestazioni mediche con tariffario indicato dalla società anche con clausole vessatorie, che d'altro canto stipulano contratti ampiamente compresivi delle prestazioni mediche (consentendo profitti sul lavoro professionale dando luogo ad una specie di “caporalato“).IL RAPPORTO DIRETTO (MC/DdL) deve REGOLAMENTARE ANCHE IL RAPPORTO ECONOMICO
3) Ben differente sarebbe la fornitura di servizi al MC (usufruendo di gestione ed organizzazione rivolta la ricerca di Aziende clienti quali agenti commerciali ) correttamente retribuibile con regolare contratto . IL MEDICO COMPETENTE PUO' ATTRARRE AZIENDA NECESSITANTI DI SORVEGLIANZA E FORMAZIONE CON AGENTI FIDUCIARI (non vietato anzi !!)
4)Redigere il DVR al posto dell'imprenditore impedendo di fatto la collaborazione del Medico Competente, evitando di consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e comportando anche responsabilità del DdL per questo sanzionabile ( ad esempio nel caso di infortuni o malattia professionale. REDAZIONE diretta DEL DVR CON IL MEDICO COMPETENTE
5) Viene spesso richiesta la firma al DVR a cui non si è collaborato (e taluni inseriscono la dizione “il MC ha attivamente collaborato” il che è un falso )la firma compete al DdL CHE LO HA ELABORATO MENTRE al MC e Rspp SOLO art28,2°co “ai soli fini della prova della data”
Sarebbe opportuno che ci si esprimesse in modo chiaro circa l'inammissibilità della presenza di un intermediario sia dal punto di vista contrattuale che economico per l'erogazione della sorveglianza sanitaria, lasciando il medico competente libero di esercitare il suo ruolo previsto dalla legge, con i conseguenti diritti e responsabilità connesse e riposizionarlo, anche e soprattutto per le ditte di grandi dimensioni, al fianco del datore di lavoro, confidando nell'assunto della nostra società civile che un ambiente di lavoro sano e tutelato sia alla lunga più produttivo in termini economici e di benessere della Società nel suo insieme. DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE FRA MEDICO COMPETENTE E AZIENDA
SONO D'ACCORDO CON MANTELLO
queste sottigliezze burocratiche sono armi o metodi di distrazione di massa infatti far discutere di un giorno in più o in meno è solo un giochetto burocratico ( come il famigerato "ove nominato " di cui all'art.28,2°co ultima linea - inteso ad escludere malgrado l'art 29,1°co la collaborazione col Medico Competente alla valutazione dei rischi ) In realtà non è cosi ma fornisce un alibi a chi voglia aggirare la FATTIVA PARTECIPAZIONE AL DVR
(d'altra parte è difficile a documento scritto e compilato modificare il tutto TROVANDO L'OPPOSISIZIONE DEL DATORE DI LAVORO (tanto è già fatto, lo firmi per cortesia .....)
il gioco SPORCO è di restringere alla sola sorveglianza sanitaria il MC (non si deve fare il DVR nè la FORMAZIONE)
aggiungo questa nota inviata al sito del Min. dello Sviluppo (consultazione aperta)
Nel contesto italiano si può constatare un insieme di distorsioni non aderenti ai dettami legali previsti dalla normativa che di seguito si elenca e i rimedi che possono essere attuati :
1)La nomina del Medico competente effettuata dalla società intermediaria anzichè dal Datore di lavoro,legandolo in qualche modo alla società stessa= OBBLIGO DI NOMINA DIRETTA DEL MEDICO COMPETENTE (già prevista nel Dlgs 81 art 18 lett.a ma spesso disattesa)e OBBLIGO DI RESPONSABILITÀ IN CAPO AL DATORE DI LAVORO come RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ( FINO 10 DIPENDENTI)
2) Il corrispettivo per le prestazioni mediche con tariffario indicato dalla società anche con clausole vessatorie, che d'altro canto stipulano contratti ampiamente compresivi delle prestazioni mediche (consentendo profitti sul lavoro professionale dando luogo ad una specie di “caporalato“).IL RAPPORTO DIRETTO (MC/DdL) deve REGOLAMENTARE ANCHE IL RAPPORTO ECONOMICO
3) Ben differente sarebbe la fornitura di servizi al MC (usufruendo di gestione ed organizzazione rivolta la ricerca di Aziende clienti quali agenti commerciali ) correttamente retribuibile con regolare contratto . IL MEDICO COMPETENTE PUO' ATTRARRE AZIENDA NECESSITANTI DI SORVEGLIANZA E FORMAZIONE CON AGENTI FIDUCIARI (non vietato anzi !!)
4)Redigere il DVR al posto dell'imprenditore impedendo di fatto la collaborazione del Medico Competente, evitando di consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e comportando anche responsabilità del DdL per questo sanzionabile ( ad esempio nel caso di infortuni o malattia professionale. REDAZIONE diretta DEL DVR CON IL MEDICO COMPETENTE
5) Viene spesso richiesta la firma al DVR a cui non si è collaborato (e taluni inseriscono la dizione “il MC ha attivamente collaborato” il che è un falso )la firma compete al DdL CHE LO HA ELABORATO MENTRE al MC e Rspp SOLO art28,2°co “ai soli fini della prova della data”
Sarebbe opportuno che ci si esprimesse in modo chiaro circa l'inammissibilità della presenza di un intermediario sia dal punto di vista contrattuale che economico per l'erogazione della sorveglianza sanitaria, lasciando il medico competente libero di esercitare il suo ruolo previsto dalla legge, con i conseguenti diritti e responsabilità connesse e riposizionarlo, anche e soprattutto per le ditte di grandi dimensioni, al fianco del datore di lavoro, confidando nell'assunto della nostra società civile che un ambiente di lavoro sano e tutelato sia alla lunga più produttivo in termini economici e di benessere della Società nel suo insieme. DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE FRA MEDICO COMPETENTE E AZIENDA
Articolo 18 del D.Lgs. 81/08
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
........
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
Il Medico Competente deve sì programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, ma è compito del Datore di Lavoro e del Dirigente inviare a visita medica il lavoratore alla scadenza, richiedendo altresì al Medico Competente l'osservanza degli obblighi.
Se il Medico Competente, nell'ambito della sua programmazione, dovesse per qualche motivo allungare la periodicità (ma, comunque, dimostrando la volontà di programmare ed effettuare), la responsabilità, a mio avviso, resterebbe sempre e solo in capo al Datore di Lavoro/Dirigente che, in tal caso, dovrebbe attivarsi senza inerzia per cercare di risolvere la momentanea criticità, senza allungare i tempi delle scadenze
Ormai non ci sorprendiamo più di nulla. Resta la curiosità di sapere cosa ha capito, il solerte ed inflessibile vigilante, del lavoro del medico competente e delle sue difficoltà a far rispettare obblighi e scadenze a chi, anche per mille comprensibili ragioni, non dimostra abbastanza sollecitudine alla sua chiamata.
Personalmente, malgrado avvisi i datori di lavoro con congruo anticipo, ho grosse difficoltà a rispettare le scadenze, e l'anticipo o il ritardo di qualche giorno è da considerare praticamente fisiologico. A volte hanno da fare, altre volte ci sono le festività, altre ancora si ammala qualcuno (me compreso), ecc,ecc,ecc...
Solo uno che non ha capito un beneamato della materia su cui è chiamato addirittura a vigilare può ritenere logico sanzionare il medico competente che, tra l'altro, ha tutto l'interesse a rispettare le scadenze e fare le visite, dato che da questo trae di che campare (sempre che riesca a farsi pagare).
In teoria (anche se l'efficacia è molto relativa) si può inserire nel contratto di nomina che, in caso di eventuali ritardi o inadempienze (ma un minimo di tolleranza va comunque concesso) il contratto, gli obblighi e le responsabilità decadono automaticamente. Anche se qualche testa di legno potrebbe non accettare una tale giustificazione.
Riguardo alla scadenza dei test per esclusione di tossicodipendenza, invece, chi l'ha detto che devono essere rigorosamente annuali? La loro efficacia sta nella sorpresa e non programmabilità da parte dei lavoratori, quindi va benissimo che non abbiano una scadenza precisa.
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