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Giusta l’indicazione di lanfraz di mandare una comunicazione al DL per prendere in considerazione l’elaborazione, a sua volta, di una comunicazione finalizzata ad informare i lavoratori delle raccomandazioni in essere relativa alle persone fragili.
Per la preoccupazione di nodraw ricorderei anche l’illiceità di trattare dati sensibili al di fuori delle previsioni normative e quindi l’impossibilità di disporre di una pregressa o, peggio, precostituita redazione di elenchi di personale lavorativo comunque contrassegnato da una qualche fragilità sanitaria.
Concordo con il mezzo messaggio tagliato di sonnambulo.
“Il medico competente segnala all’azienda situazioni (leggi “persone”) di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.”
“Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19”
“E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età”
Da quando faccio questo mestiere sono costretto a interpretare “leggi scritte con i piedi” (cit. Guariniello). Quindi, occorre interpretare la volontà del legislatore.
Per ben tre volte, quasi a ripetizione, nell’allegato 6 viene affrontato il tema dei lavoratori “fragili”.
E del tutto ovvio che non si può “segnalare” i cosiddetti soggetti “fragili” in una forma non conforme al complesso delle norme precedenti. Ma lo si può (e deve) fare benissimo con gli strumenti a disposizione del MC:
1) L’informazione sul “significato” della sorveglianza sanitaria: si informa il lavoratore che il medico competente è disponibile a valutare condizioni meritevoli di maggiore tutela (con un’informativa generalizzata e con i mezzi ritenuti più idonei)
2) “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro….”; quindi il lavoratore che ritenga di essere in una condizione di fragilità deve obbligatoriamente fornire la propria collaborazione
3) Il lavoratore deve “i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente….”. Quindi, il medico può disporre controlli sanitari. Meglio modificando il protocollo sanitario, per esempio introducendo una “sorveglianza sanitaria eccezionale” come suggerito da INAIL, “sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche at¬traverso una visita a richiesta”.
4) Visita a richiesta; rinnovando nell’informativa ai lavoratori questa opportunità, sia per i lavoratori già in sorveglianza che no;
5) Visita al rientro dopo malattia; ora prevista per precetto normativo anche per malattie inferiori a 60 giorni; anamnesi guidata da questionario, esame documentazione, aggiornamento cartella, controllo eventuale certificazione di negativizzazione, informazione sul COVID-19, comunicazione con il medico curante, valutazione di eventuali postumi della malattia, giudizio di idoneità (se già in sorveglianza sanitaria);
6) Giudizio di idoneità; per i soggetti ritenuti ipersuscettibili, inidoneità temporanea o idoneità con prescrizioni (modalità smart work se possibile, evitare luoghi affollati fino al lavoro in solitudine; ulteriori DPI, comprese FFP2 o FFP3) e segnalazione formale che “trattasi di soggetto in condizione di particolare fragilità da sottoporre atutela particolare ai sensi del DPCM 26 aprile 2020”;
7) “Esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente” (81/08); “adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori” (DPCM 26/4/20); valutazione della “copertura immunitaria adeguata (utilizzan¬do test sierologici di accertata validità)” (INAIL); norme convergenti che, una volta chiariti i dubbi e i veti sulla loro validazione ed adozione, possono consentire una eventuale richiesta e programmazione di test sierologici.
http://www.trovanorme.salute.gov....odLeg=73956&parte=1%20&serie=null
Covid-19 e sicurezza dei lavoratori, Ministero emana circolare diretta ai medici competenti
Leggi la circolare 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
giancarlo il 29/04/2020 06:24 ha scritto:
http://www.trovanorme.salute.gov....odLeg=73956&parte=1%20&serie=null
Covid-19 e sicurezza dei lavoratori, Ministero emana circolare diretta ai medici competenti
Leggi la circolare 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
Poi ne emaneranno un'altra in cui chiariranno se le visite per rientro dei COVID-19 positivi andranno effettuate solo se è stato necessario il ricovero, come scritto in questa, oppure in ogni caso, come riportato nel protocollo allegato al DPCM...
Bell’ esempio di “combinato disposto” da cui si evincerebbe che le visite di idoneità per la ripresa del lavoro nei lavoratori risultati affetti da COVID-19 siano da effettuare, indipendentemente dalla durata dell’assenza per motivi di salute, solo allorchè sussistano entrambe queste condizioni:
• lavoratori per i quali sia prevista tale idoneità, ovvero già soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
• lavoratori per i quali sia stato necessario, causa COVID-19, il ricovero
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