Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

Questo argomento ha avuto 360 risposte ed è stato letto 22878 volte.
Questo thread è chiuso: non è possibile aggiungere una risposta!

Pennacchio

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Avellino
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
206
  • Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (15/12/2007 11:06)

Con l'entrata in vigore dell'Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, 131 in materia di accert. di assenza di tossicodipendenza il nostro campo di azione aumenta; l'Intesa, in pratica, ci attribusisce compiti che, in larga misura, dovrebbero essere degli Enti preposti al rilascio di patenti ed autorizzazioni speciali.
Esprimo, inoltre, un mio dubbio: l'Intesa riguarda solo gli stupefacenti o tutte le sostanza (farmaci compresi) che agiscono sul SNC?
Dalla lettura dell'Intesa, in realtà, non sembrano esere molti dubbi. Leggo l'art. 4 comma 2: "Il M.C. ... provvede a verificare l'assenza di assunzioni di sostanze PSICOTROPE e STUPEFACENTI..".

Dal sito del Ministero della salute
Tabelle sostanze stupefacenti e psicotrope

Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in due tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne la collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione.

In Tabella I sono comprese le sostanze, indipendentemente dalla distinzione tra stupefacenti e sostanze psicotrope, con potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso.
• Tabella I (pdf, 22 KB) (Ultimo aggiornamento 25 settembre 2007)
In Tabella II sono inserite le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia (farmaci). La tabella II è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i farmaci in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso.
• Tabella II (pdf, 25 KB) (Ultimo aggiornamento 18 aprile 2007)

Inoltre esiste un apposito elenco di farmaci con forte attività analgesica che godono di particolari facilitazioni prescrittive. L'elenco costituisce l’Allegato III bis al Testo unico degli stupefacenti:
• Buprenorfina
• Codeina
• Diidrocodeina
• Fentanyl
• Idrocodone
• Idromorfone
• Metadone
• Morfina
• Ossicodone
• Ossimorfone

Una stessa sostanza, ad esempio la morfina, può trovarsi sia nella Tabella I, sia nella Tabella II perché pur essendo un farmaco fondamentale per il trattamento del dolore di grado elevato è molto spesso oggetto di attenzione da parte dei tossicodipendenti.

In modo sintetico le tabelle comprendono:


Tabella I
• oppiacei (morfina, eroina, metadone, ecc.)
• cocaina
• amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs)
• allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico – LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina, ecc.)
• tetraidrocannabinoli - THC
• cannabis indica
Tabella II
• morfina ed oppiacei
• barbiturici
• benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam, ecc.)
• amfetamine anoressizzanti (amfepramone, benzamfetamina)
• medicinali cannabinoidi
Quindi l'Intesa si applica anche a chi assume benzodiazepine??
Se la risposta è sì, il SERT sarà pieno di Lavoratori e le merci ferme...

Un saluto,

marcotasca

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Bergamo
Professione
Medico Competente
Messaggi
2
  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (15/12/2007 12:16)

Se può essere utile ho contattato per chiarimenti in merito il Servizio PSAL della ASL di Bergamo, il collega che mi ha risposto mi ha detto che ha ricevuto una comunicazione interna dove il responsabile del servizio lo invitava ad attendere a dare qualsiasi suggerimento ("Le bocce sono tutte ferme!"). Volevo aggiungere che una società di autotrasportatori mi ha contattato preoccupata da motivi assicurativi... Con l'entrata in vigore dell'Intesa teme che un eventuale incidente della strada li esponga al pagamento dei danni senza copertura... Il suggerrimento della ASL in merito è stato: "...Fai degli esemi ematochimici di routine per valutare il benessere generale del lavoratore, senza entrare in merito di eventuali tossicodipendenze..."
La domanda sorge spontanea; secondo voi che senso ha? E soprattutto, una volta avuti i risultati come li posso utilizzare senza avere problemi anche legali? Esistono dei riferimenti e/o parametri che mi possono permettere di sospendere l'autista malato? Io non credo, comunque chiedo lumi ed attendo suggerimenti... Grazie! Marco

Pennacchio

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Avellino
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
206
  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (15/12/2007 18:24)

Un altro dubbio: ma l'alcool non è una sostanza psicotropa?
Allora siamo autorizzati ad eseguire anche CDT, MCV,AST, ALT e GGT?
Anche perchè non vedo come una persona che fa uso di benzodiazepine non possa guidare e un alcolista si!

Pennacchio

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Avellino
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
206
  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (15/12/2007 18:48)

Pennacchio il 15/12/2007 06:24 ha scritto:
Un altro dubbio: ma l'alcool non è una sostanza psicotropa?
Allora siamo autorizzati ad eseguire anche CDT, MCV,AST, ALT e GGT?
Anche perchè non vedo come una persona che fa uso di benzodiazepine non possa guidare e un alcolista si!

Aggiungo la normativa inerente alcool e lavoro, che già passa la palla al Medico del lavoro (MC o dei Servizi).
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006
Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

antoniomanuppelli

antoniomanuppelli
Provenienza
Milano
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
70
  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (17/12/2007 17:10)

come sempre in Italia le cose non sono chiare.....
l'intesa c'è, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n 266 del 15 novembre 2007, le ASL sono concordi nel dire che manca il decreto attuativo, ma è attuativo solo in relazione alla modalità della raccolta del campione..., ma poi, intesa è sinonimo di Legge? Se è una legge scrivete LEGGE..... ma alcune cose sono troppo difficili per il legislatore...
Insomma non si possono fare accertamenti perchè da un punto di vista medico legale siamo come degli elefanti a Murano, ma se succede qualcosa.....
io ho programmato una riunione in cui faccio presente a datore di lavoro, RSPP, RLS la situazione normativa attulale (un limbo degno del nostro pseudogoverno) e prospetto per febbraio di fare gli esami tossicologici, ma se poi non fanno il decreto attuativo?
Adesso chiedo un parere a mio cognato avvocato (pertanto gratutito....)
cordialmente saluto tutti
Toni

Pennacchio

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Avellino
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
206
  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (17/12/2007 22:57)

Non voglio spaventare nessuno ma l'Intesa mi sembra chiara. E' già in vigore, non occorre aspettare alcun decreto attuativo (così come è in vigore anche la Legge sull'abuso di alcool).
Si veda quando riportato chiaramente nell'Intesa:
Art. 8
(Modalità dell’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza)

2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L’accordo individua altresì le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise.

Art. 13
(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalità disciplinate nel decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ma quante responsabilità!
Un saluto

antoniomanuppelli

antoniomanuppelli
Provenienza
Milano
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
70
  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (18/12/2007 08:48)

in effetti anche per me sembra chiaro, ma gli organi di vigilanza mi hanno dato pareri diversi.... fermo restando che la responsabilità è del medico competente
saluti
am

Picpus

Picpus
Provenienza
Macerata
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
392
  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (18/12/2007 20:22)

Voglio esprimere qualche altro dubbio: 1. Credete che l'intesa o legge possa avere una qualche utilità per evitare che lavoratori sotto effetto di sostanze varie esegua lavori pericolosi per sé e per gli altri? 2. Credete che possa contribuire a scoraggiare l'uso-abuso di tali sostanze? 3. Credete che un autista di pulmino con altre 8 persone a bordo può fare danni minori di un autista a bordo di un autocarro? O un manovratore di carro ponte è più innocuo di un mulettista? Da quanto ho capito ad una prima lettura ( e comunque allo stato attuale la norma è inapplicabile) mi sembra che: a)sia una norma complessa fino alla impraticabilità (ve li immaginate i DDL che concordano con i SERT e con il MeLC le modalità ed i tempi di effettuazione dei controlli?); b)che dato il preavviso di almeno un giorno al lavoratore, e che questi possa rifiutarsi sia una spesa perfettamente inutile; c) che carichi il MeLC di responsabilità almeno in parte improprie; d) che in fondo sia piuttosto un incentivo a sballarsi. Mi chiedo: ma ci voleva tanto a fare una legge del tipo: 1. Il DDL, per il tramite del MeLC, può eseguire controlli volti ad accertare l'assenza di abuso di sostanze alcoliche, psicotrope o stupefacenti per tutti i lavoratori a rischio per sè e per gli altri, nei modi e tempi che ritiene opportuni, comunque con periodicità almeno una volta l'anno. Il soggetto che risulta positivo al controllo viene sospeso dal lavoro; se risulta positivo a due controlli viene licenziato! Ma siamo in Italia!!!!

"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein

Pennacchio

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Avellino
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
206
  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (19/12/2007 00:00)

Altro elemento da inserire nella discussione è quanto riportato nell'elogiato Testo Unico (bozza). L'art. 41 comma 2 recita: "la sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, ivi compresa la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e l’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per mansioni comportanti particolari rischi per la sicurezza e l’incolumità dei terzi".
Con questo comma, a dirla con un giudizo di idoneità, ci cambiano mansione o meglio diventiamo come quei Lavoratori a cui il Datore di lavoro attribuisce nuovi compiti da svolgere, oltre ai vecchi, mantenendogli lo stesso trattamento economico. In sostanza, diventiamo a tutti gli effetti addetti all'incolumità dei terzi; quanto meno nel comma si poteva affermare: "...per la sicurezza e l'incolumità PROPRIA e dei terzi".
Se è così per il rinnovo della patente C e oltre basterà il nostro certificato di idoneità. Ma forse mi sbaglio perchè per tutelare i terzi possimo fare le verifiche su alcol e droghe ma non su altro (diabete, malattie neurologiche...), anche perchè finora gli autisti venivano visitati, in genere, solo per il rischio vibrazioni. Comunque, in particolare per gli autisti ci andiamo a sovrapporre ad altri attori (pubblici): vuoi vedere che con questo sistema si avvera quello che il collega Bruzzere affermava con molta partecipazione e, cioè, diventiamo tutti dipendenti dello stato o di altro ente pubblico!

Ma mi pongo anche un altro quesito: ma perchè si parla di idoneità specifica? Crediamo veramente che un alcolista o un tossicodipendente possa svolgere un vero lavoro porficuo? Possa fare il carropontista a terra (come già evidenziato da un altro collega), possa fare i controlli di accesso tir ai varchi di un'acciaieria, possa fare il RSPP... Difficile. Allora, è una idoneità generica al lavoro (art. 5 legge 300).

Ma la vera prevenzione non doveva essere quella sugli ambienti di lavoro (struttura, impianti, sicurezza intrinseca, ciclo chiuso eco se di questo genere...). La sorveglianza sanitaria si doveva occupare del rischio residuo...Forse sono andato a finire in un buco nero e sono caduto su un pianete dove tutto si risolve con visite mediche ed esami.

ramses

ramses
Provenienza
Genova
Professione
Medico Competente
Messaggi
774
  • Re: Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  • (20/12/2007 14:23)

Voglio solo dare un "consiglio", in base a ciò che sto iniziando personalmente a mettere in pratica: nelle aziende che sono coinvolte con questa storia (condivido le perplessità espresse dai Colleghi), sto cercando intanto di fare opera di sensibilizzazione sull'esistenza di questo seppur nebuloso obbligo, chiedendo riunioni con tutti gli attori non solo della sicurezza ma in generale della realtà aziendale (Ddl, MC, SPeP, RLS, Rappresentanze sindacali). Così penso di evitare che all'improvviso, quando si comincia a "fare" (se capirò come fare) scoppi qualche grana da mancanza di informazione.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti