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criticità normative

Questo argomento ha avuto 26 risposte ed è stato letto 1601 volte.

panema

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  • Re: criticità normative
  • (13/12/2020 13:35)

giancarlo il 12/12/2020 07:09 ha scritto:
Ing. Giovanna Bianco
Regione Toscana
Responsabile di Settore
PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
VIA T. ALDEROTTI 26/N - 50139 - FIRENZE
tel. 055 4384379, cell. 337 1217051
Oggetto: Nuove indicazioni su certificato di fine isolamento per casi positivi a lungo termine
Buongiorno a tutti,
Ripeto il post gia' scritto. DEVE ESSERE INPS A DARE DIRETTIVE AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE. La frase che i Medici di Medicina Generale " SARANNO FACILITATI " a rilasciare certificato INPS NON SIGNIFICA NIENTE. E' solo un vergognoso saricabarile
negli ultimi giorni si è evidenziata una criticità relativa alla incompatibilità tra quanto
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 sul rientro in comunità
dei casi positivi a lungo termine e le disposizioni del DPCM del 3 novembre.
Come è noto, la circolare fornisce per i casi positivi a lungo termine consente l'interruzione
dell’isolamento dopo 21 giorni purché asintomatici da almeno una settimana.
Il DPCM del 3 novembre contiene l’Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 24 aprile 2020.
Nell’Allegato 12, datato e ormai superato in molte parti, è specificato che si può rientrare a lavoro,
dopo malattia da Covid, solo a seguito di avvenuta negativizzazione.
In data 24 novembre si è tenuta la riunione del Gruppo Tecnico Interregionale PISLL durante la
quale il rappresentante del Ministero della Salute ha comunicato che l’Allegato 12 del DPCM del 3
novembre, per gerarchia delle fonti, ha superato e modificato le disposizioni della Circolare del
Ministero della Salute del 12 ottobre: pertanto il lavoratore può rientrare nell’ambiente di lavoro
solo previa negativizzazione. La dott.ssa Balocchini ha poi effettuato ulteriori approfondimenti con
il Ministero e gli è stata confermata la suddetta interpretazione.
Tale contraddizione tra la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre e il DPCM del 3
novembre, determina ad oggi le seguenti criticità per tutti i lavoratori:
• l’igiene pubblica rilascia il certificato di fine isolamento con avvenuta guarigione sulla base della
Circolare
• la persona risulta di fatto guarita ed esce dalla quarantena
• il datore di lavoro non accetta il rientro nell’ambiente di lavoro in applicazione del DPCM
• il Medico di Medicina Generale non può rilasciare certificato di malattia né prescrivere tamponi
per verificare l’avvenuta negativizzazione;
• la persona che non ha un’attività “telelavorabile” si trova di fatto scoperta, risulta guarita ma non
può tornare a lavoro (deve prendere ferie o aspettativa) e deve effettuare a proprie spese i tamponi
per verificare la negativizzazione.
Al momento sono state individuate le seguenti soluzioni, in attesa di nuove disposizioni nazionali e
regionali.
Per gli operatori sanitari toscani che si trovano in questa situazione, con nota del Direttore
Tomassini del 26 novembre è stata data indicazione di prevedere il rientro in servizio con la
modalità smart working, anche tramite altre attività di tipo sanitario a distanza quali teleconsulto,
supporto alle attività di contact tracing ecc., fino alla negativizzazione del test molecolare per
SARS-CoV-2.Per tutti gli altri lavoratori in data odierna è stata data indicazione a Metis di modificare la
dicitura presente sul certificato rilasciato dall’Igiene Pubblica per i casi positivi a lungo termine,
togliendo il riferimento all’”avvenuta guarigione”, in modo che risulti più genericamente un
certificato di “fine dell’isolamento”. La modifica del certificato sarà attiva già da domani.
In questo modo i Medici di Medicina Generale sono facilitati nel rilasciare il certificato di
malattia per i lavoratori che non possono rientrare a lavoro e nel prescrivere i tamponi per
l’avvenuta negativizzazione.
Le suddette soluzioni, non consentono il rientro della persona nell'ambiente di lavoro ma perlomeno
danno copertura al lavoratore per rimanere a casa.
La soluzione definitiva al problema si avrà solo con la modifica del DPCM, togliendo l’Allegato 12,
o specificando nel testo del DPCM che per la fine della quarantena valgono le disposizione della
Circolare del 12 ottobre.
Resto a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere, cordiali saluti
Giovanna Bianco
_________________________________________________________________

panema

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  • Re: criticità normative
  • (13/12/2020 14:30)

panema il 13/12/2020 01:35 ha scritto:

Come gia' detto prima in un altro post la certicazione INPS puo' essere eseguita dal Medico di Medicina Generale su indicazioni di malattia. Il fatto che un chiarimento della Regione toscana che furbescamente cambia sul documento di liberatoria la parola Guarigione con Fine Isolamento non dice niente. Nello stesso documento oltretutto si sostiene che " il Medico di Medicina Generale cosi' sara facilitato a redarre il certificato ". Cio' non puo' essere discrezionale, se esiste una libertoria sulla base di una autocertificazione se ne deve semplicemente prenderne atto, non puo' essre contagioso in azienda e non contagioso al ristorante. IN OGNI CASO E' SOLAMENTE l'INPS CHE PUO' DARE DIRETTIVE IN MERITO. E visto che cio' non e' avvenuto il tutto si palesa come un vergognoso scaricabarile.

giancarlo

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  • Re: criticità normative
  • (13/12/2020 20:40)

Se ritieni che non ci sia differenza tra "avvenuta guarigione" e " fine isolamento"allora inutile discutere.

Sonnambulo

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  • Re: criticità normative
  • (14/12/2020 11:55)

Nel frattempo ANMA si è mossa. Speriamo arrivi presto una risposta.

http://www.anma.it/news-anma/la-p...oggetti-covid-19-a-lungo-termine/

Sonnambulo

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  • Re: criticità normative
  • (14/12/2020 13:17)

Provo a girare il problema da un altro punto di vista. Se ASL/ATS chiude l'isolamento e il MMG non prolunga la malattia a quale titolo il Datore di Lavoro può impedire al lavoratore di rientrare in servizio? Oppure, peggio ancora, quanto è lecito chiedergli di sottoporsi autonomamente a proprie spese ad un tampone? E quanto sarebbe legittimo imporgli di sottoporsi ad un tampone a cura e spese del Datore di Lavoro?

giancarlo

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  • Re: criticità normative
  • (14/12/2020 17:33)

Credo che ci sia lo stesso problema per chi in quarantena
per contatto stretto risulta negativo al tampone al decimo giorno ..
allegato 12
· Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2
· Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
· L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

lanfraz

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  • Re: criticità normative
  • (14/12/2020 21:58)

Se un soggetto termina l'isolamento e può ritornare ad avere contatti (stretti) con i conviventi, che intanto rientrano al lavoro o a scuola, non ha alcuna motivazione logica che il primo non possa riprendere l'attività (magari con un rafforzamento temporaneo delle misure protettive), peraltro in un luogo nel quale non ci dovrebbero essere contatti stretti. Analogo discorso vale per la gestione degli isolamenti fiduciari. Semplicemente il protocollo condiviso si basava sulle indicazioni del MinSalute valide all'epoca. Qualche giorno fa, tra l'altro, è stata diramata una nota della Regione Emilia-Romagna di segno opposto a quella della Toscana. In ogni caso, le evidenze scientifiche (che ci sono) e il buon senso non si possono piegare a cavilli normativi.

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