Cosa ne pensate del fatto che il recente DPCM del 3 novembre 2020 riproponendo quanto indicato nel Protocollo Condiviso Governo Parti Sociali sembra porre alcune criticità interpretative relativamente alla riammissione al lavoro in comunità dei positivi a lungo termine e dei “contatti stretti” asintomatici, venendo così a superare e modificare, per gerarchia delle fonti, quanto indicato in merito dalla Circolare del Ministero della Salute 32850 del 12 ottobre 2020: riproponendo per i positivi sempre l’obbligo del tampone negativo e per i contatti stretti asintomatici il divieto di ripresa del lavoro prima dei 14 giorni dal contatto.
Mi sembra una cosa giusta ripristinare il tampone per i positivi dopo il 21° giorno.
Prova ad immaginare cosa vuol dire dover lavorare 8 ore al giorno in linea
sapendo che il lavoratore vicino è positivo ?
Rimediata un'assurdità!!
La positività al COVID non è indice di contagiosità.
Dopo 7 giorni dalla positività al tampone gli Sudo internazionali ( vedi pubblicazione dell’OMS del 27 giugno 2020) e in assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni la carica virale di soggetti contagiati)é tale da non poter contagiare altre persone.
Difatti quello che il tampone può rilevare (e pertanto dare una fittizia positività) è la presenza di tracce di tessuto con residuo di RNA da COVID 19.
In via ancora più estensiva e prudenziale l’Italia ( vedi circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020) ha ritenuto di estendere a 21 giorni dalla positività al primo tampone ( in assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni) il periodo di isolamento prima del rientro in collettività ( e quindi anche sui luoghi di lavoro).
Pertanto dare indicazioni differenti ai datori di lavoro, oltre a poter essere causa di contenziosi nei quali essere coinvolti quali professionisti) significa alimentare inutili allarmismi in un momento in cui ci è richiesto un contributo qualificato e professionale dalle nostre Aziende.
La gerarchia delle fonti....
tutto qui
doctordodo52 il 07/12/2020 07:12 ha scritto:
Mi sembra una cosa giusta ripristinare il tampone per i positivi dopo il 21° giorno.
Prova ad immaginare cosa vuol dire dover lavorare 8 ore al giorno in linea
sapendo che il lavoratore vicino è positivo ?
Rimediata un'assurdità!!
Aggiungo al giusto commento che chiarisce bene che a 21 giorni dalla positivita' non si e' piu' contagiosi ( con 7 giorni senza sintomi), altra considerazione. Se un cittadino ha liberatoria dalla competente U.O. di Igiene , rilascata dopo 21 giorni rientra in contatto con chiunque e quindi non si vede la differenza in ambiente di lavoro. Inoltre la liberataria non e' automatica ma rilasciata su richiesta del lavoratore, quindi se vuole non la chiede. Aggiungo che se si volesse prendere la via della necessita' di tampone negativo per riammissione al lavoro ( assurda dal punto di vista scientifico ) allora si deve prendere in considerazione due cose. 1) Prevedere cio' nel protocollo Covid redatto dal MC e motivarlo 2) Prevedere cosa fare con quel lavoratore che puo' rimanere positivo anche per settimane o mesi e che non puo' piu' essere messo a carico INPS in quanto il Medico di Famiglia non puo' piu' certificare malattia
Chiariamo una cosa : il COVID 19 è una patologia nuova e pertanto non esistono dati sicuri.
Non si può affermare con certezza che un lavoratore positivo al tampone non è contagioso dopo il 21° giorno, al massimo si può dire che è probabile ma non sicuro.
Vogliamo metterci un po' nei panni del datore di lavoro e degli altri colleghi che non vogliono il rientro al lavoro di un positivo?
Vi invito a leggere in merito la circolare del Servizio di Prevenzione della Regione Toscana :
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox?projector=1
Scusate probabilmente ho sbagliato il link, comunque questo è il testo Buongiorno a tutti,
negli ultimi giorni si è evidenziata una criticità relativa alla incompatibilità tra quanto previsto dalla Circolare
del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 sul rientro in comunità dei casi positivi a lungo termine e le
disposizioni del DPCM del 3 novembre.
Come è noto, la circolare fornisce per i casi positivi a lungo termine consente l'interruzione dell’isolamento
dopo 21 giorni purché asintomatici da almeno una settimana.
Il DPCM del 3 novembre contiene l’Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla
Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 24 aprile 2020.
Nell’Allegato 12, datato e ormai superato in molte parti, è specificato che si può rientrare a lavoro, dopo
malattia da Covid, solo a seguito di avvenuta negativizzazione. In data 24 novembre si è tenuta la riunione del Gruppo Tecnico Interregionale PISLL durante la quale il
rappresentante del Ministero della Salute ha comunicato che l’Allegato 12 del DPCM del 3 novembre, per
gerarchia delle fonti, ha superato e modificato le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute del 12
ottobre: pertanto il lavoratore può rientrare nell’ambiente di lavoro solo previa negativizzazione. La dott.ssa Balocchini ha poi effettuato ulteriori approfondimenti con il Ministero e gli è stata confermata la
suddetta interpretazione.
Tale contraddizione tra la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre e il DPCM del 3 novembre,
determina ad oggi le seguenti criticità per tutti i lavoratori:
• l’igiene pubblica rilascia il certificato di fine isolamento con avvenuta guarigione sulla base della
Circolare
• la persona risulta di fatto guarita ed esce dalla quarantena
• il datore di lavoro non accetta il rientro nell’ambiente di lavoro in applicazione del DPCM
• il Medico di Medicina Generale non può rilasciare certificato di malattia né prescrivere tamponi per
verificare l’avvenuta negativizzazione;
• la persona che non ha un’attività “telelavorabile” si trova di fatto scoperta, risulta guarita ma non può
tornare a lavoro (deve prendere ferie o aspettativa) e deve effettuare a proprie spese i tamponi per
verificare la negativizzazione. Al momento sono state individuate le seguenti soluzioni, in attesa di nuove disposizioni nazionali e regionali.
Per gli operatori sanitari toscani che si trovano in questa situazione, con nota del Direttore Tomassini del 26
novembre è stata data indicazione di prevedere il rientro in servizio con la modalità smart working, anche
tramite altre attività di tipo sanitario a distanza quali teleconsulto, supporto alle attività di contact tracing
ecc., fino alla negativizzazione del test molecolare per SARS-CoV-2.
Per tutti gli altri lavoratori in data odierna è stata data indicazione a Metis di modificare la dicitura presente
sul certificato rilasciato dall’Igiene Pubblica per i casi positivi a lungo termine, togliendo il riferimento
all’”avvenuta guarigione”, in modo che risulti più genericamente un certificato di “fine dell’isolamento”. La
modifica del certificato sarà attiva già da domani. In questo modo i Medici di Medicina Generale sono
facilitati nel rilasciare il certificato di malattia per i lavoratori che non possono rientrare a lavoro e nel
prescrivere i tamponi per l’avvenuta negativizzazione. Le suddette soluzioni, non consentono il rientro della persona nell'ambiente di lavoro ma perlomeno danno
copertura al lavoratore per rimanere a casa.
La soluzione definitiva al problema si avrà solo con la modifica del DPCM, togliendo l’Allegato 12, o
specificando nel testo del DPCM che per la fine della quarantena valgono le disposizione della Circolare del
12 ottobre.
Resto a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere, cordiali saluti
Giovanna Bianco ________________________________________________________________________________________
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Ing. Giovanna Bianco
Regione Toscana
Responsabile di Settore
PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
VIA T. ALDEROTTI 26/N - 50139 - FIRENZE
tel. 055 4384379, cell. 337 1217051
CDD (Centro Diurno Disabili)
Utente positivo dopo 21 giorni e' libero e puo' rientrare al centro
Educatore/Operatore e quindi lavoratore dopo 21 giorni se positivo deve fare il tampone
No comment
Qualsiasi norma ha delle criticità : una commessa non può tornare al lavoro in negozio, ma può andarci a fare shopping.
Fatto salvo che la normativa è obiettivamente confusa, anche per la somma di norme nazionali, norme regionali e interpretazione delle stesse da parte dell' OdV, credo che uno dei pilastri fondativi della MdL sia la differenza tra rischio occupazionale e rischio generico di popolazione. E' ovviamente possibile valutare nel merito la fondatezza di alcune prescrizioni ma non credo motivato lo scandalo davanti a differenti prescrizioni per chi eroga un servizio e per chi lo utilizza
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