BELLUNO
Dieci sanitari sospesi per aver rifiutato il vaccino. Il giudice dà ragione alla Rsa dove lavoravano
Fonte Repubblica 23 03 2021
gab1958 il 23/03/2021 10:49 ha scritto:
BELLUNO
Dieci sanitari sospesi per aver rifiutato il vaccino. Il giudice dà ragione alla Rsa dove lavoravano
Fonte Repubblica 23 03 2021
Bene. Così ora faranno causa e si faranno rimborsare 5 volte lo stipendio che hanno perso. Se lo Stato ne ha facoltà (Draghi & Company pare credano di sì) provveda pure a fare una Legge/Decreto per rendere obbligatoria la vaccinazione per gli operatori sanitari. In questo modo chi continuerà a rifiutarsi verrà allontanato dal posto di lavoro. A quel punto intenterà una causa al Datore di Lavoro (oppure allo Stato, o forse a entrambi) e sono pronto a scommettere sul fatto che la vincerà, ottenendo indennizzi da favola.
Bisognerebbe leggere Le motivazioni del ricorso dei lavoratori...comunque si fonda su un art.del codice civile
TRIBUNALE DI BELLUNO
n. 12/2021 R.G.
Il Giudice
sciogliendo la riserva assunta con verbale di trattazione scritta in data
16.3.21;
ritenuto che risulta difettare il fumus boni iuris, disponendo l’art. 2087 c.c.
che “ L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro “;
ritenuto che è ormai notoria l’efficacia del vaccino per cui è causa
nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus SARS
-CoV-2, essendo notorio il drastico calo di decessi causati da detto virus,
fra le categorie che hanno potuto usufruire del suddetto vaccino, quali il
personale sanitario e gli ospiti di RSA, nonché, più in generale, nei Paesi,
quali Israele e gli Stati Uniti, in cui il vaccino proposto ai ricorrenti è stato
somministrato a milioni di individui;
rilevato che è incontestato che i ricorrenti sono impiegati in mansioni a
contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro;
ritenuto che è, pertanto, evidente il rischio per i ricorrenti di essere
contagiati, essendo fra l’altro notorio che non è scientificamente provato
che il vaccino per cui è causa prevenga, oltre alla malattia, anche
l’infezione;
ritenuto che la permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro
comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui
all’art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le
misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti; che è
ormai notorio che il vaccino per cui è causa - notoriamente offerto, allo stato, soltanto al personale sanitario e non anche al personale di altre
imprese, stante la attuale notoria scarsità per tutta la popolazione -
costituisce una misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui a
cui è somministrato, prevenendo l’evoluzione della malattia;
ritenuto, quanto al periculum in mora, che l’art. 2109 c.c. dispone che il
prestatore di lavoro “ Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del
prestatore di lavoro “; che nel caso di specie prevale sull’eventuale
interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie,
l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087
c.c.;
ritenuta l’insussistenza del periculum in mora quanto alla sospensione dal
lavoro senza retribuzione ed al licenziamento, paventati da parte ricorrente,
non essendo stato allegato da parte ricorrente alcun elemento da cui poter
desumere l’intenzione del datore di lavoro di procedere alla sospensione
dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento;
ritenuto che, attesa l’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali,
sussistono le condizioni di cui all’art. 92 co. II c.p.c. per compensare le
spese processuali.
P.Q.M.
visto l’art. 700 c.p.c.;
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese processuali.
Belluno, 19/03/2021
Il Giudice
Dott.ssa Anna Travìa
Sonnambulo il 29/03/2021 02:12 ha scritto:
Bene. Così ora faranno causa e si faranno rimborsare 5 volte lo stipendio che hanno perso. Se lo Stato ne ha facoltà (Draghi & Company pare credano di sì) provveda pure a fare una Legge/Decreto per rendere obbligatoria la vaccinazione per gli operatori sanitari. In questo modo chi continuerà a rifiutarsi verrà allontanato dal posto di lavoro. A quel punto intenterà una causa al Datore di Lavoro (oppure allo Stato, o forse a entrambi) e sono pronto a scommettere sul fatto che la vincerà, ottenendo indennizzi da favola.
Ma se esiste una legge che obbliga alcuni lavoratori a ricevere la vaccinazione antitetanica perche' non potrebbe esistere una legge che obblighi alcuni lavoratori al vaccino anti COVID-19 ?
Guido
gab1958 il 31/03/2021 10:11 ha scritto:
Ma se esiste una legge che obbliga alcuni lavoratori a ricevere la vaccinazione antitetanica perche' non potrebbe esistere una legge che obblighi alcuni lavoratori al vaccino anti COVID-19 ?
Guido
La risposta è contenuta all'interno di questo video:
http://www.studiolegalemarcomori....posizione-resta-un-atto-illecito/
Se non avete voglia di vederlo ve lo riassumo in breve.
I vaccini attualmente in commercio (a differenza, ad esempio, dell'antitetanica) sono ancora farmaci sperimentali e non può esistere nessuna legge al mondo che obblighi un individuo a sottoporsi ad un trattamento sperimentale (deve essere solo su base volontaria).
Sonnambulo il 31/03/2021 10:51 ha scritto:
La risposta è contenuta all'interno di questo video:
http://www.studiolegalemarcomori....posizione-resta-un-atto-illecito/
Se non avete voglia di vederlo ve lo riassumo in breve.
I vaccini attualmente in commercio (a differenza, ad esempio, dell'antitetanica) sono ancora farmaci sperimentali e non può esistere nessuna legge al mondo che obblighi un individuo a sottoporsi ad un trattamento sperimentale (deve essere solo su base volontaria).
Una volta che prima l'EMA e poi l'AIFA approvano e, di fatto, autorizzano il commercio di un farmaco questo non puo' piu' essere definito sperimentale
Guido
DPCM 31.3
ART. 3
(Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)
1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della
somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel
corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all’articolo 1, comma
457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è
conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in
commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del
Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
ART. 4
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante
previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario)
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla
completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,
n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti
le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle
strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e
studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della
professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La
vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province
autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel
piano.
2. La vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria può essere omessa o differita solo in caso
di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestato dal medico di medicina generale.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine
professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo
termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle
strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e
studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione
del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province
autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno
dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della
regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2
o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della
campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di
residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita
l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione
comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi
del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei
presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della
documentazione di cui al periodo precedente, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla
scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a
sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini
entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione
attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l’adempimento all’obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza
dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e
all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda
sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che
implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
7. L’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione di cui al
comma 6.
58. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove
possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento
corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del
contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione
di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque
denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6, mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo
vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021
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