billi
nofertiri9 il 18/01/2008 10:56 ha scritto:
Anch'io penso che le cartelle sanitarie possano/debbano essere conservate in copia dal medico: solo per questo sono riuscito a recuperare i dati di un lavoratore che aveva smarrito l'originale. E poi che problema c'e' con la gestione telematica: Asped in questo senso mi ha aiutato moltissimo. Niente carta ed al momento del bisogno: ecco la cartella sanitaria!!
Brava Nofer: sempre insuperabile e precisa!
mi si permetta di non essere d'accordo: un medico io credo abbia tutto il diritto/dovere di conservare una cartella sanitaria di un suo paziente, così come le strutture ospedaliere. E, per quanto ne so, persino i medici di famiglia come si deve hanno almeno le schede riepilogative dei pazienti, e pure degi ex-pazienti.
In particolare, ci tengo a ribadire che il D.Lgs. 196/03 riguarda ed interessa tutto ciò che non è ricompreso, a qualunque titolo, nella salvaguardia del segreto professionale, che è regolato sia nella costituzione che nel codice civile, che sono Fonti del Diritto gerarchicamente assai superiori (e dunque prevalenti) rispetto ai decreti legislativi. Forse, anche queste cose andrebbero insegnatealle scuole "basse": le regole generali di convivenza vanno insegnate a tutti, non possono e non devono restare appannaggio di "pochi eletti", oppure ripiombiamo nel secolo degli Azzeccagarbugli di manzoniana memoria. Che in effetti mi sa che ci siamo quasi ritornati.
Nonostante sia abbastanza "tecnologico", per le visite preferisco però la vecchia carta chimica perché mi da la possibilità di fornire al lavoratore, subito al termine della visita, la copia della cartella sanitaria e di rischio (o del foglio delle visite periodiche) e degli accertamenti sanitari (a meno che non debba attendere l'esito degli esami ematochimici o ci siano problematiche particolari da valutare in un secondo momento): in questo modo il lavoratore ha sempre la sua copia anche nel caso dovesse "sparire" dall'azienda. La cartella o il foglio delle visite periodiche è anche completo dello spazio per la formulazione del giudizio di idoneità che in questo modo viene comunicato per iscritto e da quella data scattano anche i 30 giorni per il ricorso. Inoltre non ci sono perdite di tempo (per chi se lo fa da se) o costi (per chi deve pagare qualcuno) di fare fotocopie e/o stampare dal PC e imbustare il tutto.
billi
e chi ha parlato di sostituire la carta? ne faccio di meno, ma il libretto resta sempre cartaceo. Fare le visite al computer comporta una enorme perdita di tempo perche' il problema dell'informatica e' imputare i dati. Lo faccio dopo, con calma per l'archivio sempre aggiornato.
furnom il 18/01/2008 09:04 ha scritto:
Nonostante sia abbastanza "tecnologico" , per le visite preferisco però la vecchia carta chimica perché mi da la possibilità di fornire al lavoratore, subito al termine della visita, la copia della cartella sanitaria e di rischio (o del foglio delle visite periodiche) e degli accertamenti sanitari (a meno che non debba attendere l'esito degli esami ematochimici o ci siano problematiche particolari da valutare in un secondo momento): in questo modo il lavoratore ha sempre la sua copia anche nel caso dovesse "sparire" dall'azienda. La cartella o il foglio delle visite periodiche è anche completo dello spazio per la formulazione del giudizio di idoneità che in questo modo viene comunicato per iscritto e da quella data scattano anche i 30 giorni per il ricorso. Inoltre non ci sono perdite di tempo (per chi se lo fa da se) o costi (per chi deve pagare qualcuno) di fare fotocopie e/o stampare dal PC e imbustare il tutto.
Scusa Billi, ma perchè fare il doppione cartaceo e informatico? Ritengo tale modalità una inutile e grave perdita di tempo, anche, anzi soprattutto se si tratta di tempo libero! Per la gestione delle cartelle in generale, ritengo che possano esserci tre possibilità, nessuna delle quali però perfetta: 1) la cartella viene consegnata ogni volta al lavboratore che ha l'obbligo di portarla sistematicamente con sé, specialmente alle visite mediche successive (ma in questo modo MC e DDL sono privi di prove per il lavoro svolto, ed il lavoratore prima che sia "educato" a ciò...); 2) la cartella la gestisce e conserva direttamente il MC (ma ci vogliono un archivio ed uno spazio non indifferenti, oltre a buoni muscoli e buona testa); 3)(forse la più realistica) la cartella sanitaria è conservata come ora presso l'azienda, ma un incaricato per ogni azienda può accedervi al solo scopo di fotocopiare e consegnare copia al lavoratore in caso di cessazione del lavoro. Non vedo altre possibilità concrete.
"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein
Avevo dimenticato di dire che se per ipotesi tutte le aziende chiamano per consegnare copia della cartella ai lavoratori in dimissione, con certi turn-over che ci ritroviamo, ci vorrebbe un doppio MC a correre per fare le copie delle cartelle sanitarie! Senza considerare che poi, guarda caso, molte persone dimesse (molto meno le cartelle fotocopiate), te le ritrovi a visitare in preventiva presso un'altra azienda. Ma lo saprai solo dopo!
"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein
maria_bianchi il 17/01/2008 05:34 ha scritto:
la procedura prevista da quello che sarà (se mai sarà) il TU, riguardo la consegna in cessazione di rapporto di lavoro della cartella al lavoratore presenta una criticità di certo non di poco conto. Se è obbligo del DL sottoporre a sorveglianza sanitaria il lavoratore esposto ad un X rischio, la cartella non può essere consegnata al lavoratore in quanto verrebbe meno una "prova" di avvenuto adempimento di obbligo. Per carità, è pur vero che potrebbe essere richiesta al lavoratore una dichiarazione scritta di avvenuta consegna della cartella, ma si priverebbe sia il DL che il MC, in caso di "smarrimento" della cartella di una fondamentale prova documentale non solo di avvenuto adempimento dell'obbligo ma soprattutto della prova di come è avvenuto l'adempimento. Allo stato, la tenuta di una "copia" della cartella, non sarebbe "legittima" anche alla luce del DLgs 196/03.
francogio il 21/01/2008 07:06 ha scritto:
Perfettamente d'accordo. Aggiungo inoltre che in caso di smarrimento della cartella sanitaria da parte di un lavoratore che, avendo cessato l'attività lavorativa in una azienda X magari da 5-10 anni, denuncia una malattia professionale, come potrebbe tale azienda X dimostrare che la patologia non era a suo tempo presente?
mi permetto di parlare da ex dipendente di una azienda chimica di 350 dipendenti classificata a rischio rilevante,e il medico competente che noi chiamavamo medico di fabbrica a fronte di patologie che interessavano i lavoratori si limitava a scrivere appunti sul registro dei dati biostatistici e dava si l'esito degli esami periodici agli stessi ma senza spiegare l'eventuale nesso tra anomalie e tipo di lavoro svolto.
poi compilava il libretto sanitario che dava a chi lo richiedeva alla pensione o dimissioni.(senza pero' fare la visita finale prevista dalla legge per lavoratori a rischio).
gentile karlokarl, il fatto che il "medico di Fabbrica" da cui è stato seguito non ottemperasse ai suoi obblighi di legge non esime chi tali obblighi vuole osservare dal farlo secondo il disposto normativo nella maniera più giusta. Semplice. E non è questa la sede per farlo presente, se si ritiene di esser stati danneggiati da tale comportamento, bensì i Servizi di Vigilanza e, in ultima analisi, la magistratura.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
chiedo scusa...ma l'invio della copia originale della cartella sanitaria e di rischio all'ISPESL è prevista solo per rischio cancerogeno o anche per il rischio chimico non moderato?
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