Il testo della norma è chiaro. Il testo della risposta all'interpello (che non è di ieri mattina) lo rende di chiarissima e non fraintendibile applicazione anche per un demente. Rimane da chiedersi perchè, a distanza di anni, stiamo ancora dibattendo sul punto. Quel che a me pare chiaro è che sia fin troppo comodo attribuire per intero la responsabilità della mancata osservanza ai DdL od ai perfidi consulenti. Siamo sicuri che i MC (o almeno molti/moltissimi di loro) siano esenti da responsabilità?
CERTO CHE NO ....! di questo degrado si vede geometri che sparano cavolate in materia di Igiene del Lavoro e ambientale !
dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur
Non fatevi tante domande....ma se non avete nulla da fare leggete l interpello 2/2022.....
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito
all’ “obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs
81/08 e smi”. Seduta della Commissione del 20 ottobre 2022.
La Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Soci
giancarlo il 03/11/2022 06:14 ha scritto:
Non fatevi tante domande....ma se non avete nulla da fare leggete l interpello 2/2022.....
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito
all’ “obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 Dlgs
81/08 e smi”. Seduta della Commissione del 20 ottobre 2022.
La Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Soci
Veramente io l'ho letto e non ho capito nè la domanda nè la risposta. Ma, alla fine, che chiedeva la Regione Lazio? E la rispota era che "sì, i giudizi di idoneità del MC rientrano nella sorveglianza sanitaria"?.
Aiutatemi, please!
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Facendo dell' ironia risponderei " chiediamo che qualche associazione inoltro un interpello", la cruda realta' c'è il comma 3 dell' 'art.12 del d.l. 81/08 che cita "missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 (interpello)costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.
Io interpreto che la sorveglianza va fatta esclusivamente per i rischi a cui e esposto il lavoratore ...estremizzo,visito un lavoratore per esposizione a mmc(mmpazienti in sanità per es.)schizofrenico devo limitarmi a valutare il rachide e le articolazioni ma non la sfera psichica...vediamo se sabato e cosa hanno capito altri colleghi.
Il dibattito su art 41 versus art 18, ossia sugli ambiti della SS, è annoso e risale all’epoca 626. All’epoca gli art erano il 16 e il 4 ma con identiche implicazioni e con testi pressochè esattamente sovrapponibili a quelli del DLgs 81.
La frase clou è apparentemente innocua “la sorveglianza sanitaria viene effettuata …. nei casi previsti dalla normativa vigente”. In realtà essa definisce un confine che, soprattutto agli albori dell’epoca 626, molti ritenevano rappresentasse un confine da presidiare “in armi”. Lo scopo era quello di impedire che, sotto lo scudo della SS, venisse violato l’art 5 della legge 300 utilizzando la SS stessa come mezzo di selezione e discriminazione dei lavoratori.
All’epoca una linea interpretativa (con capofila il non dimenticato dr Guariniello) sosteneva che la SS doveva essere limitata ai rischi esplicitamente normati del DLgs 626 più quelli riportati nella non abolita legislazione precedente dal DLgs 277 sino alla storica tabella allegata all’art 33 del DPR 303/56. Ogni sconfinamento veniva considerato penalmente perseguibile. E pazienza se alcuni rischi, nel frattempo divenuti meritevoli di attenzione, dovevano essere scotomizzati dalla SS.
Chi non condivideva tale impostazione richiamava il fatto che la Valutazione dei Rischi deve includere, a norma di legge, tutti i rischi per la salute e la sicurezza e che il DdL (già nell’art 4 della 626,sul punto letteralmente ripreso dall’art 18 del DLgs 81) nell’assegnare i compiti ai lavoratori deve tenere conto della LORO salute e della sicurezza.
Ne conseguiva che:
1 se la valutazione dei rischi riguarda tutti i rischi per salute e sicurezza e il DdL deve tenere conto della salute nell’assegnazione dei compiti, la SS non può che riguardare tutti i rischi per la salute individuati nella valutazione dei rischi.
2 nell’assegnazione dei compiti ai lavoratori il DdL deve tenere conto oltre che della loro salute anche della sicurezza non solo loro ma del contesto lavorativo (colleghi, impianti, pubblico). Infatti il pronome “loro” è innegabilmente (a norma di grammatica) collegato a salute ma non a sicurezza. La sicurezza ha indubbiamente molteplici determinanti (formazione, addestramento….) ma non è possibile escludere lo stato di salute psicofisica. Pertanto anche di questo aspetto si deve occupare la sorveglianza sanitaria.
D’altra parte è innegabile che anche l’art 18 faccia parte della legislazione vigente che legittima la SS a norma dell’ art 41.
Su questa seconda interpretazione si è verificata la conversione di alcuni autorevoli sostenitori della prima interpretazione (tra cui i precitato Magistrato). Permangono larghe sacche di resistenza, in particolare tra i MC.
In conclusione mi pare che il quesito posto dalla Regione Lazio sia privo di fondamento poiché non esiste contrasto tra art 41 e 18 e che rifletta un modo di vedere obsoleto. La risposta è incommentabile.
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