La Redazione il 28/09/2008 08:08 ha scritto:
Questo è il link facilitato allo stesso sito: http://tinyurl.com/3q8w22
Grazie! Sempre efficienti!
"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein
Dr.Amy il 27/09/2008 03:24 ha scritto:
Ho superato i 40 giorni di prognosi, con il primo danno psichico procuratomi dall'azienda per il demensionamento, sindrome depressiva reattiva poi peggiorata,comunque il danno e grosso nel farmi stilare una perizia medico legale mi sono rivolto ad un specialista in psicologia forense accertandomi 12 punti di invalidità.
Non è che stiamo confondendo il referto dell'infortunio con quello della malattia professionale.
Ricordo bene tutta la diferennza tra referto/rapporto dal punto di vista medico legale.
A quanto so io per la malattia professionale parte sempre la denuncia (primo certificato di cui: una copia rimane al lavoratore visto che lui firma tutte le copie, una copia va al D.L e l'originale va all'INAIL)ed io ho sempre fatto il referto alla ASL...
Non va sempre fatto il referto ?
Saluti e buon weekend a tutti
In una ditta per la quale svolgo attività di medico competente ho effettuato visita su richiesta ad un lavoratore che svolge la mansione di colorista, quindi a contatto con inchiostri (il principale solvente presente è l'acetato di etile) per una dermatite che era insorta circa due mesi prima e per la quale tramite curante aveva già effettuato consulenza e test allergologici con diagnosi di "Dic: si consiglia profilassi atta ad evitare il contatto con sostanze irritanti".
La ditta si era fatta consegnare dal lavoratore i referti delle visite, giustificando in questo modo l'interesse per la sua salute (benchè io abbia più volte ribadito che il materiale sanitario è soggetto a segreto professionale)ed aveva provveduto a spostare il lavoratore in un'area dove non vi è contatto con solventi.
In sede di visita ho formalizzato il cambio mansione ed ho provveduto a redigere ed inviare denuncia /segnalazione ai sensi dell'art. 139 T.U.1124/65 e art. 10 D.lgs 38/2000 ad Asl, Inail e DPL.
Il punto è che l'azienda, con la quale il rapporto è effettivamente di solito molto costruttivo, di fronte alla mia segnalazione si è adirata, e ha ritenuto la mia azione gravissima: testualmente le parole sono state "è una cosa gravissima che un nostro collaboratore abbia fatto una azione simile senza il nostro consenso, senza informarci.. per un banale sfogo sulla pelle poi, che (a distanza di due mesi e dopo un mese di INPS che il lavoratore tramite curante ha utilizzato per gli accertamenti allergologici) è già regredito, chissa' cosa mangia quali fattori possono essere stati causali! Se dovesse succedere qualcosa di serio cosa dobbiamo aspettarci da lei?? Conclusione: Non è mai successo che il Proprio medico denunci la azienda per cui lavora!."
Ho spiegato gli obblighi di legge di fronte anche solo al sospetto..plausibile peraltro e che se mi fossi dovuta confrontare su un dubbio diagnostico l'avrei fatto semmai con un altro medico e non con loro..con loro posso discutere di provvedimenti, non di questioni mediche. Niente da fare il concetto non è passato. Chiedo a chi è più esperto: Ho sbagliato qualcosa? Le conseguenze della segnalazione fatta possono essere importanti per l'azienda?
Socrate:“O uomini, quegli tra voi è sapientissimo il quale, come Socrate, abbia riconosciuto che in verità la sua sapienza non ha nessun valore”.
eleonora.c il 22/04/2009 11:12 ha scritto:
In una ditta per la quale svolgo attività di medico competente ho effettuato visita su richiesta ad un lavoratore che svolge la mansione di colorista, quindi a contatto con inchiostri (il principale solvente presente è l'acetato di etile) per una dermatite che era insorta circa due mesi prima e per la quale tramite curante aveva già effettuato consulenza e test allergologici con diagnosi di "Dic: si consiglia profilassi atta ad evitare il contatto con sostanze irritanti".
La ditta si era fatta consegnare dal lavoratore i referti delle visite, giustificando in questo modo l'interesse per la sua salute (benchè io abbia più volte ribadito che il materiale sanitario è soggetto a segreto professionale)ed aveva provveduto a spostare il lavoratore in un'area dove non vi è contatto con solventi.
In sede di visita ho formalizzato il cambio mansione ed ho provveduto a redigere ed inviare denuncia /segnalazione ai sensi dell'art. 139 T.U.1124/65 e art. 10 D.lgs 38/2000 ad Asl, Inail e DPL.
Il punto è che l'azienda, con la quale il rapporto è effettivamente di solito molto costruttivo, di fronte alla mia segnalazione si è adirata, e ha ritenuto la mia azione gravissima: testualmente le parole sono state "è una cosa gravissima che un nostro collaboratore abbia fatto una azione simile senza il nostro consenso, senza informarci.. per un banale sfogo sulla pelle poi, che (a distanza di due mesi e dopo un mese di INPS che il lavoratore tramite curante ha utilizzato per gli accertamenti allergologici) è già regredito, chissa' cosa mangia quali fattori possono essere stati causali! Se dovesse succedere qualcosa di serio cosa dobbiamo aspettarci da lei?? Conclusione: Non è mai successo che il Proprio medico denunci la azienda per cui lavora!."
Ho spiegato gli obblighi di legge di fronte anche solo al sospetto..plausibile peraltro e che se mi fossi dovuta confrontare su un dubbio diagnostico l'avrei fatto semmai con un altro medico e non con loro..con loro posso discutere di provvedimenti, non di questioni mediche. Niente da fare il concetto non è passato. Chiedo a chi è più esperto: Ho sbagliato qualcosa? Le conseguenze della segnalazione fatta possono essere importanti per l'azienda?
No secondo me non hai sbagliato: unico consiglio è dimissioni da MC evidentemente come MC non hai ragionevole autonomia, peraltro prevista e sacrosanta, anche se fossi dipendente.
Probabilmente il DDL considera il MC uno yesman (yeswoman) in questo caso.
Tutta la mia solidarietà.
Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro
:)Cari colleghi,
chiedo gentilmente un vostro parere.......
Il referto per le malattie professionali si effettua nei casi in cui
la "malattia" ha causato l'assenza al lavoro per più di 40 giorni
oppure il lavoratore presenta un danno all’organo bersaglio che ne concretizzi un indebolimento permanente (lesione grave) o la perdita dell’uso (lesione personale gravissima). Riguardo all’“indebolimento una Sentenza Corte di Cassazione
22 maggio 1981 ha chiarito che Non è necessario che si tratti di un indebolimento notevole, essendo sufficiente anche quello di entità minima, purché apprezzabile.
La domanda che nasce spontanea è la seguente: è possibile effettuare una denuncia di sospetta malattia professionale o correlata al lavoro ai sensi dell' art. 10 del D.Lgs 38/2010 senza redigere anche il referto ai sensi dell'art. 365 del C.P.
Esempio: Ha senso effettuare un indagine di malattia professionale quando un lavoratore presenta ispessimento della pleura polmonare, senza sintomatologia ne alterazioni dell'esame spirometrico? che senso ha trovare il colpevole"...il colpevole di che?
Saluti:)
Gennaro Bilancio
Gennaro il 18/02/2013 03:23 ha scritto:
:)Cari colleghi,
chiedo gentilmente un vostro parere.......
Il referto per le malattie professionali si effettua nei casi in cui
la "malattia" ha causato l'assenza al lavoro per più di 40 giorni
oppure il lavoratore presenta un danno all’organo bersaglio che ne concretizzi un indebolimento permanente (lesione grave) o la perdita dell’uso (lesione personale gravissima). Riguardo all’“indebolimento una Sentenza Corte di Cassazione
22 maggio 1981 ha chiarito che Non è necessario che si tratti di un indebolimento notevole, essendo sufficiente anche quello di entità minima, purché apprezzabile.
La domanda che nasce spontanea è la seguente: è possibile effettuare una denuncia di sospetta malattia professionale o correlata al lavoro ai sensi dell' art. 10 del D.Lgs 38/2010 senza redigere anche il referto ai sensi dell'art. 365 del C.P.
Esempio: Ha senso effettuare un indagine di malattia professionale quando un lavoratore presenta ispessimento della pleura polmonare, senza sintomatologia ne alterazioni dell'esame spirometrico? che senso ha trovare il colpevole"...il colpevole di che?
Saluti:)
Il referto (art. 365 c.p.) deve essere presentato in caso di prestazione di assistenza od opera da parte di un esercente la professione sanitaria nei casi che possono rappresentare un delitto perseguibile d'ufficio. Tra i delitti perseguibili d'ufficio ci sono quelli contro l'incolumità individuale, tra questi le lesioni personali colpose gravi e gravissime quando queste siano state commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Pertanto, visto che fai la denuncia di sospetta malattia professionale, perchè non fare anche il referto? Alla fine scrivi all'INAIL e allo SPESAL (che sono UPG) e hai assolto a tutto. E comunque, nell'icertezza che il caso che si ha davanti sia o meno un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, il referto va comunque presentato.
Riguardo all'inspessimento, questo determina indebolimento permanente se i suoi "reliquati riducono l'efficienza di un senso o di un organo" con effetti menomativi stabili e durevoli". In pratica, se non c'è ripercussione funzionale delle pleure, non c'è indebolimento dell'organo.
Saluti
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
perchè cè il rischio che venga incriminato di lesioni colpose autoindotte per mancato rispetto della normativa (che in quanto datore di lavoro non era obbligato ad autoapplicarsi)
PS Ciao Lorenzo!
Andrea Angelo Bordiga
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