Non esistono assolutamente nel caso esposto gli estremi per una denuncia di infortunio sul lavoro.
Trattasi di visita a richiesta invocante l'art.17, al termine della quale, a rigor di legge, non andrebbe espresso un giudizio di idoneità dal medico competente, bensì un parere tecnico-sanitario di compatibilità tra il profilo di rischio della mansione del dipendente ed il suo mutato stato di salute, imputabile a disturbi correlabili con l'attività svolta. A differenza del giudizio di idoneità, tale parere non è vincolante per il datore di lavoro, e andrebbe espresso nei termini di un'esenzione, esonero, temporaneo da alcune fasi ritenute critiche dell'attività svolta (secondo valutazione del medico competente, sull'analisi del DVR e del luogo di lavoro, possibilmente avviando parallela ed asettica consultazione col datore di lavoro in merito).
La patologia in fase acuta, prim'ancora di esprimere qualsiasi parere in merito, dev'essere stabilizzata con le terpaie del caso. Il medico competente si esimerà quindi dall'instaturare qualsivoglia terapia (fosse anche soltanto il riposo domiciliare) rimandando a chi di pertinenza (medico curante).
Dario73 il 19/02/2008 11:34 ha scritto:
Non esistono assolutamente nel caso esposto gli estremi per una denuncia di infortunio sul lavoro.
Trattasi di visita a richiesta invocante l'art.17, al termine della quale, a rigor di legge, non andrebbe espresso un giudizio di idoneità dal medico competente, bensì un parere tecnico-sanitario di compatibilità tra il profilo di rischio della mansione del dipendente ed il suo mutato stato di salute, imputabile a disturbi correlabili con l'attività svolta. A differenza del giudizio di idoneità, tale parere non è vincolante per il datore di lavoro, e andrebbe espresso nei termini di un'esenzione, esonero, temporaneo da alcune fasi ritenute critiche dell'attività svolta (secondo valutazione del medico competente, sull'analisi del DVR e del luogo di lavoro, possibilmente avviando parallela ed asettica consultazione col datore di lavoro in merito).
La patologia in fase acuta, prim'ancora di esprimere qualsiasi parere in merito, dev'essere stabilizzata con le terpaie del caso. Il medico competente si esimerà quindi dall'instaturare qualsivoglia terapia (fosse anche soltanto il riposo domiciliare) rimandando a chi di pertinenza (medico curante).
bene! meno male che c'è ancora chi opera come me...
...tra igienisiti, medici legali, sanati e buonisti di ogni categoria stavo per perdere le speranze.
saluti a dario, cordialità
maxmd il 19/02/2008 01:00 ha scritto:
bene! meno male che c'è ancora chi opera come me...
...tra igienisiti, medici legali, sanati e buonisti di ogni categoria stavo per perdere le speranze.
saluti a dario, cordialità
Io casco dalle nuvole quando leggo certe domande.... Esistono dei precisi obblighi temporali per i lavoratori in caso di infortunio sul lavoro... Ed il medico curante che apre un infortunio dopo mesi appartiene ad una categoria dalla quale io personalmente mi dissocio.... peraltro Vi ricordo che in caso di infortunio il datore di lavoro è tenuto a confermare (mediante apposito modulo All'Inail) entro un lasso di tempo breve l'effettivo accadimento infortunistico.
c'è una frase in una canzone di De Gregori che mi gira nella mente e che precisamente dice:"....il ragazzo si farà...anche se ha le spalle strette...questo altro anno vestirà la maglia numero 7...." in riferimento ad un ragazzino che stava imparando a fare il calciatore.
è possibile che la rabbia contro gli igienistimedicilegali faccia sì che nessuno abbia più voglia di insegnare un po' di mestiere a chi è più giovane?....
la piccola geordie aveva un problema procedurale.....è sul campo, con la pratica che si imparano le sottigliezze...e poi, secondo me, solo sbagliando si impara!
il medico curante avrà aperto l'infortunio perchè adesso l'INAIL li paga per queste prestazioni e quindi era senz'altro economicamente incentivato a farlo!!! e, se un giovane medico del lavoro può non raccapezzarsi nella burocrazia tra infortuni, malattie da causa comune e accidenti vari, figuriamoci un medico di medicina generale!!
forse, usando toni meno duri e da inquisizione professionale, era più facile dare qualche lume alla collega.....
ho anche riletto i miei precedenti post....ed è anche vero che è molto difficile sintetizzare e contemporaneamente essere chiari ed esaustivi....io almeno finisco per essere solo criptica!
è certo che un medico competente NON può dare giorni di malattia e che prescrivere accertamenti a carico del datore di lavoro per patologie non correlate al lavoro è scorretto.....però, non so, avrei preferito che geordie ci fosse arrivata da sola, dopo aver davvero imparato a districarsi nella giungla di moduli, modelli e percorsi e ad inquadrare correttamente le situazioni......senza beccarsi web-legnate sul naso per la sua inesperienza!!!!
...per favore, se un giorno (come sicuramente accadrà, perchè io so di non sapere) anche io farò una confusione, o una domanda stupida o non lo so, sappiate che preferisco essere trattata male di lunedì ....
protomedico il 19/02/2008 04:36 ha scritto:
...per favore, se un giorno (come sicuramente accadrà, perchè io so di non sapere) anche io farò una confusione, o una domanda stupida o non lo so, sappiate che preferisco essere trattata male di lunedì ....
...accidenti, oggi è già martedì!!!
Vabbé, fa niente: la prossima volta!
Comunque, che io sappia, ci sono dei termini piuttosto rigidi, per l'infortunio. Prima di tutto, il lavoratore ne deve dare notizia al DdL, e il DdL ha 2 giorni di tempo per dirlo all'inail. Se il lavoratore non ha detto, nulla, come Geordie dice già nel titolo, l'infortunio è "fantasma". Ora per allora, non si può fare.
Dunque, stiamo parlando di lana caprina.
Il lavoratore si rassegnasse: la prossima volta, dicesse subito che si è fatto male. Se si fa male in ufficio.
Sperando di non avere episodi simili a quelli che vidi verificarsi anni fa, quando il giorno dopo la partitella tradizionale tra scapoli e ammogliati... chi aveva inciampato qua, chi era caduto sullo scalino là, chi aveva dato una ginocchiata ai cassetti giù, chi si era tirato in testa un pesante faldone su... e pantalone pagava.
Pantalone ha finito i soldi, mi è stato riferito.
Pantalone siamo noi: e abbiamo finito i soldi.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
A proposito di questa discussione, forse è meglio rifarsi a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento (cioè il D.P.R. n. 1124/65: “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), all’Articolo 52: “L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio (...)” e all’Articolo 53: “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno (…).”
Difficile, pertanto, accettare per buoni avvenimenti riferiti come risalenti a uno o più giorni addietro; giusta definizione, si tratta di veri e propri “infortuni fantasma”, della cui veridicità è lecito dubitare.
D’altra parte, nella pratica quotidiana, non è difficile imbattersi nella buona fede di lavoratori che non denunciano quegli infortuni inizialmente (apparentemente) banali e di “lieve” entità ma che successivamente si complicano e diventano anche invalidanti …... massima prudenza, in questi casi, e immediato ricorso all’Inail per la corretta gestione medico-legale del caso sin dall’inizio.
Che altro dire? In qualche azienda ho suggerito di registrare anche i "quasi infortuni" (occasioni che avrebbero potuto determinare un infortunio e solo per puro caso l'infortunio non si è verificato: es. scivolata senza caduta, perdita momentanea di equilibrio senza caduta per presenza efficace di un supporto, ecc.). Si sa che statisticamente, dopo un certo numero di "quasi infortuni" l'ifortunio vero arriva sempre! Inoltre serve ad "abituare" il lavoratore (e l'azienda) a segnalare subito qualsiasi evenienza prossima all'infortunio. (poi su questi dati sarebbe molto interessante ragionare un pochino e verificare quando capitano, a chi, in quali circostanze, ecc.
"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein
Picpus il 25/02/2008 11:15 ha scritto:
Che altro dire? In qualche azienda ho suggerito di registrare anche i "quasi infortuni" (occasioni che avrebbero potuto determinare un infortunio e solo per puro caso l'infortunio non si è verificato: es. scivolata senza caduta, perdita momentanea di equilibrio senza caduta per presenza efficace di un supporto, ecc.). Si sa che statisticamente, dopo un certo numero di "quasi infortuni" l'ifortunio vero arriva sempre! Inoltre serve ad "abituare" il lavoratore (e l'azienda) a segnalare subito qualsiasi evenienza prossima all'infortunio. (poi su questi dati sarebbe molto interessante ragionare un pochino e verificare quando capitano, a chi, in quali circostanze, ecc.
A questo proposito devo dire che nella struttura presso cui lavoro esiste una procedura come quella proposta da Picpus e devo dire che sta dando i suoi frutti lì dove esistono delle situazioni (es. pavimento particolarmente scivoloso o ostacolo poco visibile) di cui tutti erano a conoscenza e per questo nessuno "ci metteva mano". Va detto però che si tratta di struttura piuttosto grande, con un serivizio di prevenzione e protezione particolarmente attivo ed efficace. Non so se lo stesso sistema troverebbe uguale sensibilità in aziende medio-piccole
Dario73 il 19/02/2008 11:34 ha scritto:
... bensì un parere tecnico-sanitario di compatibilità tra il profilo di rischio della mansione del dipendente ed il suo mutato stato di salute, imputabile a disturbi correlabili con l'attività svolta. A differenza del giudizio di idoneità, tale parere non è vincolante per il datore di lavoro, e andrebbe espresso nei termini di un'esenzione, esonero, temporaneo da alcune fasi ritenute critiche dell'attività svolta (secondo valutazione del medico competente, sull'analisi del DVR e del luogo di lavoro, possibilmente avviando parallela ed asettica consultazione col datore di lavoro in merito).
La patologia in fase acuta, prim'ancora di esprimere qualsiasi parere in merito, dev'essere stabilizzata con le terpaie del caso. Il medico competente si esimerà quindi dall'instaturare qualsivoglia terapia (fosse anche soltanto il riposo domiciliare) rimandando a chi di pertinenza (medico curante).
Argomento interessante quello relativo all'espressione (si/no) del giudizio di idoneità in caso di visita su richiesta del Lavoratore. A rigor di legge (e Guariniello lo ha più volte confermato) non va espresso. Francamento, però, non ho capito il significato del parere tecnico-sanitario nè, volendo stare alla legge, l'ho mai trovato riportato in qualche norma.
Penso, comunque, che (a parte il caso che mi sembra chiaro) se un Lavoratore chiede una vista e ha un vero problema di saluta che, a nostro avviso, potrebbe portare ad una idoneità con limitazioni o ad una non idoneità assumersi la responsabilità di non esprimere un giudizio sarebbe sicurmante più grave (eventuali danni) rispetto ad un ipotetico reato formale! Del reato quante volte capita di leggere i referti dei colleghi dell'INAIL che inviano all'attenzione del MC il Lavoratore da ricollocare al rientro dall'infortunio. Formalmente neanche in questi casi si potrebbe esprimere un giudizio: non è una visita preventiva e non è una visita periodica!
Un saluto
spero non si arrabbi qualche MC, ma se in visita su richiesta del lavoratore mi rendo conto che il giudizio di idoneità che avevo espresso in precedenza non è più valido, non sarebbe meglio, per salvare capra e cavoli, riconvocare il lavoratore anche il giorno dopo per una visita medica periodica (tanto la periodicità la posso decidere io) ed allora esprimere il nuovo giudizio di idoneità?
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