lombait il 28/02/2008 07:19 ha scritto:
spero non si arrabbi qualche MC, ma se in visita su richiesta del lavoratore mi rendo conto che il giudizio di idoneità che avevo espresso in precedenza non è più valido, non sarebbe meglio, per salvare capra e cavoli, riconvocare il lavoratore anche il giorno dopo per una visita medica periodica (tanto la periodicità la posso decidere io) ed allora esprimere il nuovo giudizio di idoneità?
...non solo sarebbe meglio, ma è PROPRIO come si deve fare.
Art 17 comma 1 lettera c del 626/94 lo dice chiaramente.
le visite su richiesta previste dalla lettera i del citato articolo, infatti, non possono concludersi con l'emissione di giudizi di idoneità, bensì con la formulazione di un parere tecnico e poi, eventualmente, con la riconvocazione e il nuovo giudizio di idoneità.
cordialità
maxmd il 28/02/2008 08:33 ha scritto:
...non solo sarebbe meglio, ma è PROPRIO come si deve fare.
Art 17 comma 1 lettera c del 626/94 lo dice chiaramente.
le visite su richiesta previste dalla lettera i del citato articolo, infatti, non possono concludersi con l'emissione di giudizi di idoneità, bensì con la formulazione di un parere tecnico e poi, eventualmente, con la riconvocazione e il nuovo giudizio di idoneità.
cordialità
A questo punto ammetto la mia ignoranza ma cosa si intende per "formulazione di un parere tecnico" ed in quale parte della legge è contenuta questa definizione e, per rimanere in tema normativo, chi ci autorizza a trasmettere informazioni al Datore di Lavoro sul Lavoratore diverse da quelle contenute nel giudizio di idoneità. Forse mi sbaglio ma non mi risulta che possiamo, tranne in forma anonima e collettiva, trasmettere altre informazione se non quelle conteunute nel giudizo.
E come ci si deve comportare nel caso INAIL da me già citato? Non penso sia possibile riconvocando il Lavoratore dopo qualche giorno definendo la nuova visita periodica.
Io capovolgo la discussione.
Parto dal presupposto della lettera c comma 1 art 17 626/94 che dice chiaramente che i giudizi di idoneità vanno espressi nelle circostanze chiarite dal comma 2 art 16, quindi visite preventive e periodiche.
E su questo non ci piove.
Gli accertamenti "su richiesta" (lettera i) non rientrano in tale fattispecie, quindi non determinano un giudizio di idoneità.
Tali accertamenti, tuttavia, essendo ovviamente (come del resto dice la legge) correlati ad un rischio professionale (ovvero, io non accetto la richiesta di visita di un magazziniere che lamenta nevralgia del trigemino ma lo mando dal medico curante) debbono concludersi con una "presa di coscienza" del medico competente che valuta se la sopraggiunta patologia possa in qualche modo inficiare la pregressa idoneità.
Questo è il senso del parere tecnico.
Se, a suo giudizio, l'idoneità potrebbe essere mutata, allora il MC riconvoca il lavoratore e definisce un nuovo giudizio, avverso il quale il lavoratore può ovviamente fare ricorso.
Il fatto poi di esprimere il parere tecnico per iscritto, metterlo in cartella e comunicarlo o meno al datore di lavoro è, a mio giudizio, libera facoltà del MC. In ogni caso tale giudizio non è appellabile all'asl, in quanto, appunto, un parere, nè, proprio perchè tale, c'è obbligo da parte del datore di tenerne conto.
Il caso da te portato, che tra l'altro prima non avevo letto, non sposta a mio giudizio i termini della discussione: preso atto del certificato inail (ma vale anche per i certificati di specialisti, medici di famiglia, taumaturghi e santoni vari...ne ho visti diversi) il MC convoca il dipendente, lo visita e emette il suo proprio giudizio.
Stop.
Il fatto di "convocare" un dipendente è facoltà del medico competente in quanto "ravvicinamento" di periodicità.
cordialità
L'idea della visita a richiesta del lavoratore nasce anche dalla possibilità di consultare il MC in qualunque momento un lavoratore ritenga che il suo stato di salute sia peggiorato a causa dell'attività lavorativa. Sicuramente il legislatore ha creato confusione nel non dare la possibilità di esprimere un G.I. già in quella sede; probabilmente riteneva che sottoporre il lavoratore a G.I. in una visita a sua richiesta poteva trasformarsi in un qualcosa contro il lavoratore stesso (ovviamente provo ad ipotizzare la logicità di un'illogicità). Di fatto il parere tecnico (o comunque lo si voglia chiamare) alla fine di tale visita, può essere utilizzato dal MC per segnalare al DdL un rischio collegato ad una certa postazione di lavoro, non correttamente valutato nel DVR. Ciò ovviamente non deve avvenire per forza, nel senso che potrebbe altresì verificarsi che il MC non ritenga in alcun modo modificato il rischio e quindi appunti la visita nel dossier del lavoratore ma non invii alcun parere tecnico al DdL.
Certe discussioni mi fanno tornare alla mente il mio caro Prof. che ironicamente mi diceva sempre che mi stavo specializzando in meteria forense e non più in una disciplina medica; si rammaricava del fatto che nella nostra disciplina si sentono sempre più citare gli articoli di legge e sempre meno gli studi epidemiologici e scientifici...
Tutte queste finezze forensi sempre più spesso mi sembrano questioni di lana caprina; anche se lavoro in un campo in cui la legislazione và conosciuta credo che non debba divenire la guida unica nell'agire di un medico; anche perchè il più delle volte le leggi sono scritte con i piedi e non sempre si adattanno alla pluralità di situazioni che nel nostro lavoro ci troviamo ad affrontare;ve ne dò la prova con un caso reale;
Visita su richiesta: il lavoratore mi arriva con scarpa antinfortunistica in mano, visito il piede e riscontro ampia zona iperchetarosi al tallone su cui si è instaurata ampia lacerazione dermo-epidermica di circa 3 cm gemente sierosità; a questo punto secondo le vostre cavillose elucubrazioni io avrei dovuto rispedirlo a lavoro, magari senza scarpa, e richiamarlo a visita il giorno successivo..
Io ho scelto di comportarmi da medico: non idoneo temporaneamente per 15 giorni e l'ho spedito immediatamente a casa senza passare nemmeno dall'area produttiva dove vige l'obbligo di scarpe antinfortunistiche..
Aggiungo che nel testo unico pare che questa sciocchezza dellìimpossibiità di formulare un giudizio di idoneità nel corso di visità su richiesta verrà corretta...
A volte le norme sono scritte talmente male che anche il legislatore, se pur affetto in genere da minus, si rende conto della necessità di cambiarle..
e in effetti , il dipendenti fa richiesta di una visita per cambiamenti nel suo stato di salute in relazione alla mansione svolta ... l'azienda comunica al medico la richiesta e il medico convoca a nuova visita periodica con la documentazione sanitaria eventualmente presente il dipendente così da valutare se ilgiudizio di idoneità precedente posa ritenersi ancora valido o debba essere modificato con comunicazione scritta al datore di lavoro
e speriamo che il TU ci eviti queste gimkane burocratiche
docantonio il 21/03/2008 05:01 ha scritto:
e in effetti , il dipendente fa richiesta di una visita per cambiamenti nel suo stato di salute in relazione alla mansione svolta ... l'azienda comunica al medico la richiesta e il medico convoca a nuova visita periodica con la documentazione sanitaria eventualmente presente il dipendente così da valutare se il giudizio di idoneità precedente posa ritenersi ancora valido o debba essere modificato con comunicazione scritta al datore di lavoro
e speriamo che il TU ci eviti queste gimkane burocratiche
per quanto riguarda l'infortunio fantasma , se non c'è segnalazione dell'infortunio o del mancato infortunio che successivamente puo' creare problemi di salute e il datore di lavoro i preposti e i colleghi sono all'oscuro non si puo' assolutamente parlare di infortunio
si prende nota della segnalazione si fanno le valutazioni necessarie per esprimere eventualmente una inidoneità temporanea e si rimanda al medico curante che deicderà i giorni di malattia l'apertura dell'infortunio e quanto per sua scienza utile per risolvere ilrpoblema del suo assistito
al datore di lavoro non spetta nessun onere o aggravio da accertamenti che non sono previsti in situazioni del genere
altra cosa è se il lavoratore segnala l'infortunio tempo dopo e il datore lavoro su richiesta dell'Inail convalida la certificazione di avvenuto infortunio
ma qui poi segue la procedura e l'iter di un normale infortunio .... e non spetta comunque al medico competente valutare se è corretto o no
al MC spetta solo in caso di rientro da infortunio valutare la necesstià di prescrizioni limitazioni prima del reintegro nella sua mansione
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