billi
eleonora.c il 14/07/2008 11:27 ha scritto:
E' corretto utilizzare la cartella dell'allegato 3A del testo unico anche per i cancerogeni?
Si
Ricordo che il comma 9 dell'art. 243 prevede che "i modelli e le modalità di tenuta ... delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal DM 155/2007" ! Ovvero non sono defunte.
Tra l'altro, le cartelle del DM 155/07 sono leggermente diverse da quelle dell'all. 3A del D. l.vo 81/08; se si vuole utilizzare un solo tipo di cartella, occorre quindi fare una integrazione delle 2.
Hai ragione francosic; quindi ecco un'altra cavolata el frettoloso cosottantuno!
Allora ragionamento utilitaristico autoprotettivo:
1. Il medico competente è punito:
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2.
Non ho trovato sanzioni per il comma 9 del 243, qundi applico il comma 2
Sono il primo a riconoscere che è un ragionamento el cavolo, ma il cosottantuno merita ciò!
Poi se vogliamo fare davvero i medici del lavoro, ha ragione francosic e integriamo (non è vietato!!!!) la cartella 3A con i dati previsti per i cancerogeni.
A cosottantuno, ma rivaff....
Buon cosottantuno o tutti, Nonnogab
"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI
Per gli esposti a cancerogeni l´art. 243 non fa nessun riferimento all´allegato 3A, anzi al comma 9 specifica che i modelli da adottare sono quelli previsti dal D.M. 155/07. I due modelli (quello previsto dall´allegato 3A e quello previsto dal DM) differiscono solo per qualche particolare (ad esempio nel caso dei cancerogeni è richiesta tra i dati occupazionali l´indicazione del N° CAS, il tipo di agente e il valore dell´esposizione.
Salve
volevo sapere se qualcuno ha predisposto una cartella che integri l'allegato 3a a quella prevista con il DM 155/07 e se puo essere inserita nei documenti per consultarla.
grazie in anticipo
Ci sono nella normativa limiti di tempo per l'esecuzione della visita di fine rapporto?
Una volta fatta, a vostro avviso, quali e quante copie vanno fatte?
una per l'interessato?
una per l'ispesl? entro quanto va spedita all'ispels?
l'azienda ne deve conservare copia?
Buongiorno,
mi scuso per la banalità delle domande ma il cancerogeno mi incute sempre un po' di timore reverenziale e non essendo il core della mia attività preferisco far domande banali piuttosto che errare.
Prendo incarico in una nuova ditta (galvanica), dove venivano già effettuate visite periodiche. Ho fondamentalmente tre dubbi.
1) Le ultime dosimetrie (valori sotto soglia) sono del 2013. Esiste una periodicità particolare a tal proposito?
2) Le cartelle cliniche: posso usare quelle ex allegato 3A o devo usare quelle per gli esposti visto che sono pressoché identiche?
3) Con il 106 non ci sono più obblighi di invio ali Istituti giusto? Rimane solo l'obbligo di visita di chiusura con consegna della documentazione alla cessazione dell'attività da parte del lavoratore.
Grazie
… ed ancora… (anche se non ho ricevuto risposte in merito all'intervento precedente)
Se l'espettorato è pura saliva e quindi non diagnostico e so già che il lavoratore non tornerà mai a ripeterlo (cantiere a centinaia di km di distanza per parecchi mesi), come mi comporto? Come faccio a rilasciare l'idoneità piena? Che tipo di frase devo mettere sull'idoneità?
Aspetto numerose risposte! Grazie!
La cartella dell'81 mi pare abbia gli stessi contenuti
Grazie.
Ma il fatto che il campione di espettorato sia inadeguato cosa comporta ai fini del certificato di idoneità?
Il protocollo è incompleto ma il lavoratore ha cercato comunque di fare tutto. Non lo posso richiamare viste le distanze.
Chiudo con una idoneità? Scrivo in attesa di completamento del piano sanitario? Non rilascio l'idoneità finché non espettora come si deve?
Help!!!
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