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Tutela della libertà dell'operato del Medico Competente

Questo argomento ha avuto 23 risposte ed è stato letto 3366 volte.

ramses

ramses
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Genova
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Medico Competente
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774
  • Re: Tutela della libertà dell'operato del Medico Competente
  • (28/03/2008 19:20)

Mi sono dimenticato una cosa: almeno a te l'hanno detto !
Sarebbe già bello che fosse sempre così.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

pirondini

pirondini
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Genova
Professione
Medico Competente
Messaggi
66
  • Re: Tutela della libertà dell'operato del Medico Competente
  • (28/03/2008 19:31)

Grazie Roberto,grazie davvero.

cabezon

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Teramo
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Tecnico della Prevenzione
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1
  • Re: Tutela della libertà dell'operato del Medico Competente
  • (28/06/2012 13:10)

Ho trovato il Vs forum facendo una ricerca in rete e l'argomento del topic è proprio quello che stavo cercando, mi spiego, sono un tecnico della prevenzione e quindi mi trovo a dover spiegare e anche consigliare professionisti come voi, ed il quesito che mi è stato posto da una ditta si riallaccia a questo, ossia c'è una società abbastanza nota che praticamente alla mia azienda ogni volta che ci sono le visite periodiche ordina sempre esami diversi, ora il mio dubbio: è possibile contestare la richiesta di questi esami? considerate che il DVR è stato fatto dalla società in questione, ora è possibile che ad ogni visita si ordinino esami clinici senza al contempo stesso cambiare il DVR? lo chiedo perchè su questo aspetto, non essendo io medico ho approfondito poco e non vorrei dire stupidaggini.

eleonora.c

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Rimini
Professione
Medico del Lavoro Competente
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93
  • Re: Tutela della libertà dell'operato del Medico Competente
  • (28/06/2012 22:40)

Quello che non mi è chiaro è quale sia la difficoltà a rivolgere la domanda direttamente al medico competente che richiede le indagini, piuttosto che ad un forum di perfetti sconosciuti.
Inoltre non mi è chiaro cosa intende per "dover spiegare e anche consigliare professionisti come voi"... Credo che lo spirito di questo post fosse l'esatto contrario di quello che intende lei.
Infine, in azienda effettuerete la riunione periodica se il numero di dipendenti è superiore a 15, quella è un ulteriore occasione per richiedere protocollo sanitario ed esposizione della relazione sanitaria al medico competente. Cordiali saluti

Socrate:“O uomini, quegli tra voi è sapientissimo il quale, come Socrate, abbia riconosciuto che in verità la sua sapienza non ha nessun valore”.

carlpam

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Padova
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Medico Competente
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1009
  • Re: Tutela della libertà dell'operato del Medico Competente
  • (29/06/2012 09:00)

questo tema si riallaccia a quello sui compensi dignitosi.Nell'uno e nell'altro caso un elemento risolutivo e il contratto di nomina : non dovrebbe essere mai subito ma discusso
nelle piccole imprese di solito siamo noi stessi a proporre il contratto di nomina ( credo che sia esperienza di tutti) mentre i grandi gruppi predispongono loro stessi il contratto di nomina: alla accettazione si può ben verificare il contenuto le clausole e PROPORNE ALTRE PER NOSTRA TUTELA.

PIUTTOSTO STUDIAMOLE SU QUESTO FORUM

max-imo

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Cagliari
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Medico in Formazione M.d.L.
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34
  • Re: Tutela della libertà dell'operato del Medico Competente
  • (29/06/2012 14:20)

mi inserisco su un argomento molto interessante e pongo un ulteriore quesito: può un medico coordinatore chiedere copia di una cartella clinica di un lavoratore seguito da uno dei medici competenti che egli coordina? Potrebbe essere un ingerenza e una violazione della libertà di decisione del mc incaricato?
La responsabilità penale e civile è del mc, non del coordinatore, che coordina ma non è il medico competente del lavoratore.
Io ho sempre ritenuto l'attività del mc unica e indipendente rispetto a chiunque, tranne che all'organo di vigilanza in caso di fondati motivi.
Cosa ne pensate?
Saluti

vupie

vupie
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Milano
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Medico del Lavoro Competente
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46
  • Re: Tutela della libertà dell'operato del Medico Competente
  • (29/06/2012 15:49)

max-imo il 29/06/2012 02:20 ha scritto:
mi inserisco su un argomento molto interessante e pongo un ulteriore quesito: può un medico coordinatore chiedere copia di una cartella clinica di un lavoratore seguito da uno dei medici competenti che egli coordina? Potrebbe essere un ingerenza e una violazione della libertà di decisione del mc incaricato?
La responsabilità penale e civile è del mc, non del coordinatore, che coordina ma non è il medico competente del lavoratore.
Io ho sempre ritenuto l'attività del mc unica e indipendente rispetto a chiunque, tranne che all'organo di vigilanza in caso di fondati motivi.
Cosa ne pensate?
Saluti

Condivido pienamente. Il ruolo operativo del MC coordinatore è piuttosto dibattuto...Alcune ASL, ad esempio, ritengono che il coordinatore debba necessariamente essere nominato MC per tutta l'azienda e quindi possa non solo accedere alle cartelle, ma anche effettuare le visite in sostituzione o in corresponsabilità dei MC coordinati. Altre ASL non condividono affatto questa posizione.
A scanso di equivoci potrebbe essere utile un parere preventivo dell'ASL di competenza, perché credo che alcuni MC coordinatori potrebbero non saper rispondere.

max-imo

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Provenienza
Cagliari
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Medico in Formazione M.d.L.
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34
  • Re: Tutela della libertà dell'operato del Medico Competente
  • (29/06/2012 21:20)

vupie il 29/06/2012 03:49 ha scritto:



Condivido pienamente. Il ruolo operativo del MC coordinatore è piuttosto dibattuto...Alcune ASL, ad esempio, ritengono che il coordinatore debba necessariamente essere nominato MC per tutta l'azienda e quindi possa non solo accedere alle cartelle, ma anche effettuare le visite in sostituzione o in corresponsabilità dei MC coordinati. Altre ASL non condividono affatto questa posizione.
A scanso di equivoci potrebbe essere utile un parere preventivo dell'ASL di competenza, perché credo che alcuni MC coordinatori potrebbero non saper rispondere.

Quindi legalizzando il ruolo dei prestanome? E in quel caso chi firma le cartelle? chi firma i giudizi? Chi visita? sono tutti la stessa identica persona?
Un po' come è permesso agli universitari?

carlpam

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Padova
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Medico Competente
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1009
  • Re: Tutela della libertà dell'operato del Medico Competente
  • (30/06/2012 11:38)

La funzione di coordinamento é una "funzione debole" nel senso che non ha ( ne può avere per definizione) una sovraordinazione gerarchica: tutti poteri si riducono a mere indicazioni di massima e non possono interferire con l'operato del MC che assume in toto le funzioni dell'art. 25 ( fra i nominati si indica il coordinatore)

I compiti e gli obblighi ( o se volete i poteri) del MC non sono dunque ridimensionabili da altro collega MC (che opera necessariamente per la quota parte di dipendenti in altra collocazione art39 comma 6) cosi come lo era il potere "indiviso" dei consoli romani ! scusate la citazione, ma chi ha obblighi e responsabilità di cui risponde non può dividerla con altri in modo aleatorio e non normato !

ma torniamo alla tutela della libertà dell'operato del MC. e alla nomina
rivolgo un invito a tutti coloro che abbiano moduli per la nomina di metterli in comune ( sez documentazione ) cosi da predisporre un documento di nomina condiviso ( max un pag A4) CON CUI TUTELARCI(sia in caso di INTERMEDIAZIONE (art39 2°comma lett a) sia nelle modalità di libero professionista "vero".
RINGRAZIO TUTTI PER LA DISPONIBILIT

bernardo

bernardo
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Parma
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Medico del Lavoro
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1018
  • Re: Tutela della libertà dell'operato del Medico Competente
  • (30/06/2012 18:07)

Attenzionem per legge il Medico Coordinatore deve essere un Medico Competente.
L'art. 39 coma 6 infatti è chiarissimo: il Medico Coordinatore è nominato dal Datore di Lavoro tra i Medici Competenti quando, sempre ai sensi dello stesso comma, il datore di lavoro abbia nominato più medici competenti.
Quindi, perché ci sia un Medico Coordinatore il datore di lavoro deve aver nominato più di un Medico Competente, e deve affidare ad uno di questi /che quindi è Medico Competente a tutti gli effetti) il Coordinamento.
C'è già stata oltretutto una sentenza che ha condannato un datore di lavoro che aveva nominato più medici competenti in diverse unità operative, senza nominare il coordinatore. In pratica non è obbligatorio, me è possibile, nominare più medici competenti. Ma se si nominano più medici competenti la nomina del coordinatore, scelto fra gli stessi, è tassativa. Sui compiti del coordinatore effettivamente non si dice nulla. Tuttavia, ferma restando la responsabilità individuale del singolo medico sui propri atti, l'attività di coordinamento presuppone necessariamente anche compiti di indirizzo, ad esempio su protocolli, periodicità, modalità operative, modulistica ecc. Nei casi in cui (strutture pubbliche o private) il Coordinatore sia anche Direttore Sanitario della Struttura stessa, lo stesso eserciterà anche i poteri connessi a tale funzione.

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