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giovane lavoratore con pregresso IMA

Questo argomento ha avuto 26 risposte ed è stato letto 4402 volte.

lorenzof

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  • Re: giovane lavoratore con pregresso IMA
  • (30/11/2010 00:25)

Scusa, collega, fammi capire: poniamo che stia sottoponendo a sorveglianzza sanitaria un lavoratore, esposto a rischio mmc, con indice niosh calcolato intorno ad 1 (quindi attivo la sorveglianza sanitaria). Da ciò che tu dici, l'esame obiettivo, oltre agli aspetti di carattere generale, dovrebbe limitarsi alla semeiotica del rachide o dell'arto superiore. Ora, però, ti chiedo: se il lavoratore, anche in assenza di sintomatologia e terapia specifica (e a maggior ragione a seguito di pregresso IMA), decedesse sul lavoro a seguito di arresto cardiaco, non credi che qualcuno potrebbe accusare il medico competente di mancata sorveglianza sanitaria, posto che non è stato fatto alcun elettrocardiogramma? Grato della tua risposta.

armandomattioli

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  • Re: giovane lavoratore con pregresso IMA
  • (30/11/2010 09:32)

lorenzof il 30/11/2010 12:25 ha scritto:
Scusa, collega, fammi capire: poniamo che stia sottoponendo a sorveglianzza sanitaria un lavoratore, esposto a rischio mmc, con indice niosh calcolato intorno ad 1 (quindi attivo la sorveglianza sanitaria). Da ciò che tu dici, l'esame obiettivo, oltre agli aspetti di carattere generale, dovrebbe limitarsi alla semeiotica del rachide o dell'arto superiore. Ora, però, ti chiedo: se il lavoratore, anche in assenza di sintomatologia e terapia specifica (e a maggior ragione a seguito di pregresso IMA), decedesse sul lavoro a seguito di arresto cardiaco, non credi che qualcuno potrebbe accusare il medico competente di mancata sorveglianza sanitaria, posto che non è stato fatto alcun elettrocardiogramma? Grato della tua risposta.

Caro collega,
lo scudo di ogni medico rispetto ad accuse di aver causato un danno alla salute di suoi pazienti sono la diligenza, la prudenza e la perizia.
L'attività del medico competente nel suo complesso, quindi non la sola SS, è legata a "tutti" (!!) i rischi lavorativi; non per tutti i rischi lavorativi, però, la legge pone l'obbligo di sorveglianza sanitaria.
Per quelli esclusi da tale obbligo esiste comunque la "possibilità" di effettuarla, su richiesta del lavoratore.
In sintesi:
- il MC , per quanto gli compete, valuta "tutti" i rischi, individua le misure per prevenirli, compresi gli accertamenti sanitari opportuni a prescindere dalla loro obbligatorietà e di ciò fa dare da parte del datore di lavoro adeguata informazione ai lavoratori.
Inoltre, nel corso della visita medica cui fai riferimento, darà informazione diretta al lavoratore dei rischi "non tabellati", chiedendo anche il suo consenso informato a fare i relativi accertamenti.
Se il lavoratore si opporrà alla effettuazione della SS non obbligatoria, resta sempre la possibilità dell'art. 5 dello statuto dei lavoratori (L.300/1970).
In questi anni non si è tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali, su cui forse è giunto il momento di fare una approfondita riflessione collettiva: la 626/94 ha introdotto un'ampia area di deroga rispetto all'autodeterminazione del cittadino rispetto alla sua salute (ricorderai i recenti casi aclatanti in cui è stato riconosciuto il diritto di rifiutare un trattamento salvavita), alla libera scelta del medico, al rapporto di fiducia fra medico e paziente, al principio della terzietà del medico competente fra DdL e lavoratore (come stabilì la corte costituzionale nella famosa sentenza degli anni '80 Barattino vs Bayer).
Saluti

jolly

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  • Re: giovane lavoratore con pregresso IMA
  • (30/11/2010 13:08)

armandomattioli il 29/11/2010 07:27 ha scritto:
"Art. 41. Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva ......;
b) visita medica periodica ........;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;"

Caro Jolly,
insomma, prima si attiva la SS (da rischi"tabellati" o su indicazione della commissione consultiva o su richiesta del lavoratore), poi avremo le varie possibilità di effettuarla, compreso il punto c).

Per quanto riguarda l'art 18 comma 1 lett c ( il datore di lavoro deve ...nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza) esso fissa un principio di carattere generale.
La SS comporta l'ottemperanza a tale principio, così come l'art. 5della L.300/1970).
Saluti

Caro Mattioli,
La tua interpretazione dell'articolo 41 mi sembra originale.
Secondo il tuo parere se un lavoratore di una pasticceria (o una catena di negozi di abbigliamento) con 600 dipendenti, per la quale la valutazione dei rischi non evidenzi necessità o obbligo di sorveglianza sanitaria, richiede una visita, ritenendo a ragione i propri disturbi correlati alla attività lavorativa (es. varici di IV in postazione eretta prolungata), il datore di lavoro sarebbe obbligato a nominare il medico competente ed attivare la sorveglianza sanitaria. A tutti e 600? chi le paga? che sorveglianza sanitaria attiva il medico competednte? che protocollo? il sopralluogo va fatto? Va rifatta la valutazione dei rischi e messa obbligatoria la sorveglianza sanitaria? per chi?.......

Dalle nostre parti se un lavoratore richiede la visita e non c'è medico competente la fa all'u.o. di medicina legale.
In effetti la difformità di interpretazioni delle norme è un problema del ns paese di cui si devono far carico le ditte e i professionisti
Se vieni da noi trovi tante belle ditte da multare (tanto pagano sempre).

Per quanto riguarda l'art. 18 c 1 lett c, non lo ritengo sovrapponibile all'art 5 della legge 300/1970. (se necessario posso spiegarlo).
Saluti

armandomattioli

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  • Re: giovane lavoratore con pregresso IMA
  • (30/11/2010 13:29)

jolly il 30/11/2010 01:08 ha scritto:
........
Per quanto riguarda l'art. 18 c 1 lett c, non lo ritengo sovrapponibile all'art 5 della legge 300/1970. (se necessario posso spiegarlo).
Saluti

Precisato che anche io non ritengo sovrapponibile l'art. 18 c 1 lett c con l'art 5 L.300/1970 (e difatti non ho sostenuto questo), sarei contento di sentire il tuo parere in merito.
Saluti

armandomattioli

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  • Re: giovane lavoratore con pregresso IMA
  • (30/11/2010 14:31)

jolly il 30/11/2010 01:08 ha scritto:
....
Dalle nostre parti se un lavoratore richiede la visita e non c'è medico competente la fa all'u.o. di medicina legale.
...
Saluti

Dal punto di vista pratico, senza stare in questo momento a sottilizzare, può pure andar bene; ma il contesto in cui tale prassi si colloca è molto articolato e merita approfondimenti che un forum, per sua natura, non consente.
Ci sono infatti questioni rilevanti, complesse e poco frequentate, in cui si intrecciano e occorre contemperarare obblighi e divieti, doveri e diritti anche contrastanti tra loro, che coinvolgono il DdL, il MC ed il lavoratore.
Saluti

jolly

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  • Re: giovane lavoratore con pregresso IMA
  • (30/11/2010 17:50)

armandomattioli il 30/11/2010 01:29 ha scritto:

Precisato che anche io non ritengo sovrapponibile l'art. 18 c 1 lett c con l'art 5 L.300/1970 (e difatti non ho sostenuto questo), sarei contento di sentire il tuo parere in merito.
Saluti

Avevo capito male.
Se siamo d'accordo penso che il parere sia lo stesso
Saluti

jolly

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  • Re: giovane lavoratore con pregresso IMA
  • (30/11/2010 17:51)

armandomattioli il 30/11/2010 02:31 ha scritto:

Dal punto di vista pratico, senza stare in questo momento a sottilizzare, può pure andar bene; ma il contesto in cui tale prassi si colloca è molto articolato e merita approfondimenti che un forum, per sua natura, non consente.
Ci sono infatti questioni rilevanti, complesse e poco frequentate, in cui si intrecciano e occorre contemperarare obblighi e divieti, doveri e diritti anche contrastanti tra loro, che coinvolgono il DdL, il MC ed il lavoratore.



Ok penso che ci siamo e concordo.
Saluti
Saluti

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