Pennacchio il 13/05/2008 09:56 ha scritto:
Ho inserito in "area risorse-documentazione-modulistica" un modello integrato di cartella. Mi piacerebbe ricevere i Vostri commenti.
Sono arrivato alla conclusione di usare un mix di modello cartaceo e pc.
Mi sembra davvero un buon lavoro. Ovviamente poi ognuno può rielaborarla secondo le proprie esigenze. Ad es tutta la lista dei fattori di rischio e di accertamenti sanitari da crocettare può andare bene ma rischia di diventare un elenco lungo. Io, se ci riuscirò, ho intenzione di scrivere (per poi stampare) su pc i fattori di rischio e il protocollo sanit della specifica mansione (che poi, una volta scritti, in linea di massima rimarranno quelli). Ma qs, come ho già detto, è solo una questione organizzativa personale. La parte dei dati occupazionali che deve compilare il ddl io avevo intenzione di trasferirli sulla prima pag. In particolare avevo pensato di impostarla così: lavoratore..domicilio....med cur...datore lav...attiv az....data assunz...sede lav....QUI inserirci i dati occupazionali poi firma del ddl e la restante parte da riempire a cura del mc con la firma del mc.
Una considerazione sul certificato di idoneità: oltre ad indicare i fattori di rischio io ci metterei anche la mansione. Ci aggiungerei firma del ddl e firma del lavoratore (tanto ormai una firma in più o in meno....però ci garantisce il rispetto dell'art 41 comma 8). In più aggiungerei, dato che è scritto che il certificato è da consegnare al ddl, che copia di tale certificato va consegnato anche al lavoratore (sempre nel rispetto dell'art 41 comma 8) e infine scriverei qualcosa sul tipo: ...."ricordo che, in base all'art 25 comma 1 lettera e), alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria va consegnata al lavoratore e pertanto, in tale circostanza, occorre informare tempestivamente il mc". Lo so che è sanzionato il mc per tale adempimento, ma per lo meno cerchiamo di pararci il più possibile se il lavoratore va via e nessuno ci avverte.....
Infine, riguardo alle perplessità di alcuni colleghi circa la validità di una cartella sanitaria "rielaborata" io penso che nell'art 41 comma 5 c'è scritto che gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria....secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato. Ciò mi farebbe pensare (ma è una mia interpretazione) che nella cartella ci devono essere come minimo quelle informazioni ma non è necessario che la cartella sia rigidamente quella presente nell'allegato.
Chiedo scusa, sono stato troppo lungo, ma l'argomento è importante e tutto da definire.....
docantonio il 13/05/2008 01:52 ha scritto:
hanno impedito la libera professione ? a chi ?
a coloro che lavorando in ASL fanno vigilanza!!!!!
DiDi
Gennaro il 14/05/2008 08:20 ha scritto:
Per quanto riguarda il secondo punto rispondo:
Sto invecchiando e non riesco a ricordare quale comma di quale articolo del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche è stabilito che:
il medico informi il datore di lavoro la seguente dicitura: da sottoporre a nuova visita il........... previa esecuzione dei seguenti accertamenti...............
Guarda, non credo di avere idee molto diverse da te, sono solo convinto che anche ora ci fosse un obbligo (almeno etico e deontologico) di lavorare come Cristo comanda, ma tu mi confermi, e sono d'accordo, che serviva a poco. Solo questo. Cambierà qualcosa ? Tu lo credi, pare, io meno.
A proposito di 626, il mio riferimento era al mai sufficientemente considerato art. 4 punto 2 lett. g " il Ddl richiede l'osservanza da parte del MC degli obblighi previsti dal presente decreto "(quindi è parte diligente nella gestione della SS). Dopo di che, per poter fare correttamente questa cosa necessitava di un protocollo sanitario (elaborato dal MC) nel quale vengono indicate le periodicità degli accertamenti, che normalmente le ASL ci richiedono in occasione di controlli.
Ora, se devo dirgli un anno prima a che ora di che giorno deve mandarmi il personale, posso anche capirlo ma mi vengono dei dubbi sul QI degli imprenditori italiani.
Non si tratta di andare dall'oculista, solo di leggere oltre le parole il significato pratico delle norme.
Cambiano solo (solo ?!?!) le scartoffie, su questo punto, ma se io dico che Tizio deve fare la nuova visita il 32 febbraio del prox anno, cosa cambia per il Ddl rispetto al fatto che gli dicevo "fra un anno"?
Fra l'altro, a rigore, se dico "fra un anno" (concetto moderatamente elastico) non sono sanzionabile per eventuali ritardi come sono se dico "il giorno tale", che magari il lavoratore è in malattia e io sono in ferie.
Ciao.
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
billi
ddsrl1@tin.it il 14/05/2008 10:56 ha scritto:
a coloro che lavorando in ASL fanno vigilanza!!!!!
Non mi pare che in questo caso ci possano essere censure
Per Ramses:
1 Non tutti i medici competenti hanno un protocollo di sorveglianza sanitaria
2. " E' vero che la legge non ammette ignoranza, ma quale DL conosceva l' art. 4 punto 2 lett. g?
Mentre ora risulta specificato sul giudizio di idoneità!
Il decreto legislativo 626/94 lo conosco molto bene, e lo so anche interpretare bene!
Saluti Gennaro
Scusa Ramses, non sapendolo ho utilizzato il nick di un collega che era precedendemente collegato a medicocompetente
Buona sera.Sono medico competente e continuo ad avere svariati dubbi circa il d.lgs 81/2008 (testo unico)
Allora l'archivio sanitario lo tengo io e alla fine della sorveglianza sanitaria devo consegnare al datore di lavoro solo i giudizi di idoneita'?la copia per la'archivio non si consegna piu'? e il vecchio archivio chi lo tiene? io o il datore di lavoro?
Tutto cio' entra in vigore dal 15 maggio?
Vi ringrazio anticipatamente.
io credo che la data della visita periodica successiva stia nell'indicare entro il mese di .... ecc ecc
credo sia impensabile pensare di indicare il giorno preciso ... cosa ridicola e quanto mai sconcertante
lombalfre il 14/05/2008 01:15 ha scritto:
1 Non tutti i medici competenti hanno un protocollo di sorveglianza sanitaria
2. " E' vero che la legge non ammette ignoranza, ma quale DL conosceva l' art. 4 punto 2 lett. g?
Mentre ora risulta specificato sul giudizio di idoneità!
Posso essere d'accordo, ma mi vengono i brividi per il primo punto.
Sono invece assolutamente d'accordo per il punto 2, ma allora mi chiedo: quanto cambia con il TU? Perchè il concetto che sta dietro a ciò è che il Ddl se ne strafotte del rispetto della norma, vuole carta da mostrare e basta; se non cambia questo aspetto non andiamo lontano. Anche se gli scriviamo la Divina Commedia.
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
Domandina: ma per le visite periodiche che fate oggi (io oggi faccio solo sopralluoghi così con 'sta palla comincio domani :) ) compilate la parte della visita preventiva (rifacendovi alla cartella vecchia per le varie voci anamnestiche che si ripetono) oppure compilate la parte inerente alla visita periodica (magari integrandola con quei contenuti che sono presenti solo nella preventiva)? Vi chiedo perchè le interpretazioni che sto sentendo da vari colleghi sono discordanti.
Saluti Marco F.
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