Il collega Mani aveva ragione nel consigliare tutti a riflettere...infatti stando alla norma e alla il Medico Competente dipendente USL o Azienda Ospedaliera è obbligato a redigere il rapporto nei casi in cui venga a conoscenza di un reato (delitto o contravvenzione), probabilità elevatissima nella professione di un Medico Competente. Ritengo opportuno richiedere un parere tecnico-normativo alle strutture competenti e nel frattempo nominare medico competenti di strutture sanitarie medici liberi-professionisti.
Un saluto a tutti
indipendente il 16/05/2008 10:15 ha scritto:
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 361 codice penale “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni” ma l’ultimo comma del predetto articolo stabilisce che le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa e l’art. 2 c.p.p. comma 2 (Obbligo del rapporto in generale) recita che “..gli altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio…sono obbligati a farne rapporto…salvo che si tratti di reato punibile a querela dell’offeso…” ciò sta a significare che il fatto-reato da dover denunciare deve necessariamente integrare un reato che è perseguibile d’ufficio.
Di più non so spiegare!
Ama l'amore ma non amare la donna o cadrai sotto il suo possesso
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