come immaginabile senza troppi sforzi, ho riaperto il decreto 81, sono andata a rileggere cosa diceva l'art 18 c.1 lettera r, e non ci azzecca un accidenti con le visite preassuntive, stiamo parlando delle comunicazioni a INAIL e IPSEMA delle assenze per infortunio con durata di almeno 1 giorno, ma anche minori di 3 gg.
Se comprendo il senso del comunicato dell'augusto ministero, loro dicono che "ce stanno a pensà".
Personalmente, e cosciente di stare quasi stracciando la L. 300/70 che continuo però ad amare, ritengo che quando ci sia la oggettiva possibilità di esporre un lavoratore a rischi per la salute che siano suscettibili di venire amplificati da individualità specifica quanto soggettiva, sia preferibile una visita preassuntiva ad una successiva esclusione per ipersuscettibilità individuale, a maggior ragione all'insorgenza di patologie in nesso causale.
Insomma, non è il caso, secondo me, di esporre a sotanze epatotossiche un HCV+, sapendolo ovviamente, così come non è il caso di far fare facchinaggio a un soggetto con anche solo una scoliosi di medio grado.
Certo, lo dico non da medico, ma secondo me è meglio usare le presine per alzare il coperchio di una pentola sul fuoco, che non stare lì a chiedersi se è necessario o meno.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Attenzione: il riferimento alle visite preassuntive è quello dell'art. 41, comma 3, lettera a) ......
ramiste il 04/06/2008 07:44 ha scritto:
Attenzione: il riferimento alle visite preassuntive è quello dell'art. 41, comma 3, lettera a) ......
...E infatti, ho preso dalla GURI il testo di interesse in relazione a quanto detto, eccolo:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
ed è il 2°comma dell'art. 4 del D.L. 97 del 3 giugno 2008.
Dunque, ricapitolando a questo punto, in questo momento in linea teorica le c.d. visite preassuntive possono essere effettuate (?), però sino al 2 agosto, dopo di che occorre vedere se il DL 97 viene convertito così com'è oppure ci fanno delle modifiche per quanto riguarda il c. 3 dell'art. 41.
qualcosa mi induce a pensare che ragionevolmente nella conversione è verosimile che questa voce venga definitivamente cancellata. Spero, ovviamente, che se così dovesse essere si limitino alle preassuntive semplici. La domanda che mi pongo così, d'emblé detto in francese, ... ma le visite preassuntive non sono proibite/censurate sia pur indirettamente dalla L.300/70? e se c'è antinomia, come la mettiamo nome, rientriamo nelle abrogazioni implicite di ciò che è in contrasto?
ummarò (Ndt:intraducibile...), e come mi rimpiango sempre più amaramente il 303/56!
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Non sono laureato in giurisprudenza ma mi sembra che il D.L.81/08 non abbia abrogato la legge 25/55 .Secondo me l'art.41 alcomma 3 voleva solo ricordare ciò che altre leggi già vietavano.
Immaginatevi che fossse data la proroga alle visite per accertare gli stati di gravidanza!!??.La visita preassuntiva è vietata perchè il cittadino non ancora assunto non ha alcun rapporto di lavoro con il datore e quindi il medico competente non è il medico che lui ha scelto per farsi visitare ( e poi perchè fasi visitare ???).
Estremizziamo:se il " futuro dipendente " rifiuta la visita di "preassunzione" che cosa succede ??l'art.20 dice"( il lavoratore deve:"sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente "
!)definizione di lavoratore :persona che svolge ( tempo presente e non futuro )un'attivitàlavorativa ....nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro ....
2) art.41 le visite mediche previste sono :preventiva , periodica, su richiesta del aloratore , cambio mansione , alla cessazione del rapporto di lavoro .
Penso che il datore di lavoro che costringe a sottoporre a visita medica un cittadino ( che ancora non è un lavoratore dipendente esposto a rischio ) dal medico competente commette una violazione non tanto della legge 300 ma dei diritti del cittadino che si fa visitare dal medico di fiducia da lui scelto .
La preassuntiva in caso di lavoratori apprendisti sino a che non viene abolita la 25/55 viene effettuata dal servizio PISLL (SPRESAL ) della ASL .
billi
Gia', e considerato che il d.lgs e' gia' entrato in vigore, come si fa a prorogare una parte che e' gia legge?
Sono convinto che la visita medica preassuntiva(quando richiesta dalla normativa, ad esempio per un possibile esposto ad agenti chimici), sia tutelante per l'interessato. Perchè gli evita di lasciare un posto sicuro (nel caso già lavori) per un posto per il quale potrebbe essere non idoneo, e quindi non confermabile.
E comunque, nessuno è obbligato alla visita preassuntiva:se uno non vuole farla, è libero di non farla. Ma il datore di lavoro è altrettanto libero di non assumerlo.
Sull'argomento, se non altro, si legga R. Dubini in:
http://guide.dada.net/salute_e_si...o/interventi/2008/06/332130.shtml
In realtà a nostro avviso nessuna norma vieta le visite preventive svolte in fase preassuntiva (infatti anche l'art. 5 della L.300/70 parla di lavoratori - chi deve essere assunto non è ancora un lavoratore- e comunque questa norma aveva tutt'altro significato) e nessuna norma le consente. Sono anni che si dibatte su questo punto ma di fatto il 95% dei mc le fa, risulta senza grossi problemi per gli assumendi, fra l'altro e comunque non di più di quelli causati dalle visite fatte in fase di prova. L'importante è che questi "assumendi" abbiano la possibilità di avere tutela ricorrendo all'organo di vigilanza contro il giudizio del mc (e questo in Toscana per es. in genere è ammesso)
La redazione di MedicoCompetente.it
remix il 08/06/2008 10:48 ha scritto:
Sull'argomento, se non altro, si legga R. Dubini in:
http://guide.dada.net/salute_e_si...o/interventi/2008/06/332130.shtml
E poi si legga anche: http://www.puntosicuro.it/italian...ViewMag=articolo&iIdArticolo=6016
Mi sembra che i due articoli, dello stesso autore, siano un po' in contrasto fra di loro.
Resta il fatto che, da lavoratore, preferirei una visita medica prima dell'assunzione, che un licenziamento subito dopo per inidoneità.
Froncosic,
il fatto che nessuno è obbligato a essere visitato prima dll'assunzione, come dici tu, non ci piove.
Il problema, però, è un altro: tali visite preassuntive non c'entrano niente con la sorveglianza sanitaria e il medico competente. Già era implicito nel concetto di lavoratore nella 626, ora, a scanso di ripetuti equivoci, è stato esplicitato nella 81, proroga o non proroga che sia avvenuta.
Ma di quale proroga stiamo, poi, parlando? Delle visite mediche a persone prima dell'assunzione? Va bene, fatele pure, se la persona interessata vuol essere sottoposta a tale visita (con il suo consenso, quindi), Ma come la mettiamo con il giudizio d'idoneità? Se non sono visite preventive di sorveglianza sanitaria, non può essere un medico competente a farle e, quindi, niente giudizio d'idoneità al datore di lavoro. Il medico che visita preassuntivamente che cosa fa, allora? Dice al datore di lavoro che la persona visitata ha una patologia tale e tale, commettendo così violazione di segreto professionale?
Lo so che il tema è stato dibattuto tante volte, per cui sembra ripetersi per l'ennesima volta una sorta di farsa greca, in cui non è importante raccontare un fatto, ma perpetuare un mito...per nascondere una prassi, forse consolidata, di fare selezione e non prevenzione.
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